venerdì 19 aprile 2024

06/06/2017 10:55:42 - Manduria - Cultura

Scopo dalla ricerca è quello di fornire ai lettori una descrizione sintetica del citato testo regolamentare rinvenuto in una raccolta legislativa del Regno delle Due Sicilie del 1854

   Sono sufficientemente note le vicende della fondazione del Monte di Pietà di Manduria, che viene attribuita al cappuccino fra’ Giacomo da Molfetta (al secolo Biancolino Paniscotti) il quale avrebbe eretto l’ente nel 1532, alcuni anni prima di istituirlo a Lecce (1).
   Nel 1587 il Monte si arricchì del lascito testamentario di Pirro Varrone, già amministratore dell’ente, successivamente di quelli dell’ufficiale di origini spagnole Gaspare Montesina, dell’arciprete Giuseppe Nicola Costanzo, della nobildonna Marianna Corcioli Giannuzzi, del frate domenicano Giuseppe Dilauro, di Maria Teresa del Prete, di Carlo Arnò e di altri ancora (2).
 Tra i lasciti testamentari quello della Corcioli Giannuzzi, riveniente dall’atto del notaio Bonaventura de Allegranza di Manduria del 25 Luglio 1796, ebbe particolare importanza avendo ad oggetto la cessione di una cospiqua proprietà immobiliare composta da tre masserie (Masseria Lenze o Marina dell’estensione di tomoli 957,5 di terreno, Masseria Bagnolo dell’estensione di tomoli 748, Masseria Torre di Pierri di tomoli 159, tutte con le relative scorte e con i fabbricati rurali) e dall’intero palazzo gentilizio sito in Via Insalicata (l’attuale Via Ferdinando Donno) insieme ad altre case adiacenti.
 Con le sue disposizioni di ultima volontà la Giannuzzi, tra le altre cose, pose a carico del Monte di Pietà di Manduria (all’epoca Casalnuovo) l’obbligo di istituire un monte di pegni, per il cui funzionamento stanziò la non trascurabile somma di 2.000 ducati.
   E’ risaputo che il monte dei pegni (o banco dei pegni) é un’istituzione che ha come scopo il prestito di piccole somme di denaro per un breve periodo di tempo in cambio della costituzione in pegno di oggetti. La restituzione del prestito dev’essere effettuata alla scadenza del termine, trascorso il quale, senza che il bene sia riscatttato, l'oggetto può essere venduto all'asta pubblica e l’eventuale ricavato in eccesso, dedotte la sorte capitale e le spese, viene restituito al proprietario.
   Ma, benchè la volontà di erigere il monte di pegni fosse stata manifestata da Marianna Giannuzzi già nel testamento del 1796, per la sua attuazione concreta (o, se non altro, ufficiale) fu necessario attendere il decreto istitutivo del 21 Giugno 1854 di Ferdinando IV delle Due Sicilie, cui seguì un altro regio decreto il 4 Dicembre dello stesso anno (il n.1684) per l’approvazione del regolamento (3).
 Quest’ultimo provvedimento - già presente nell’archivio del Monte di Pietà (che nel 1993, al momento della soppressione, era denominato Opera Pia Ente Monte di Misericordia)- reca, infatti, l’intitolazione “Decreto che approva le regole pel governo del Monte de’ pegni fondato in Manduria dalla fu D.a Marianna Corcioli Giannuzzi”,e contiene, nella parte iniziale, l’approvazione del regolamento steso in calce.
   Il regolamento, a sua volta, espone in modo dettagliato le regole relative al governo ed al funzionamento della nuova istituzione.
    Scopo dalla presente ricerca è, appunto, quello di fornire ai lettori una descrizione sintetica del citato testo regolamentare che ho nuovamente rinvenuto in una raccolta legislativa del Regno delle Due Sicilie del 1854.
   Al Titolo I, “Fondazione e suo scopo”, artt. 1-5, si stabiliva che, nel rispetto della volontà della testatrice, il “Monte de’ pegni fondato dalla Signora D.a Marianna Corcioli Giannuzzi”…avrà il capitale di ducati duemila e sarà installato in un appartamento del di lei palazzo, giusta la cennata pia disposizione. […] Avrà per oggetto la prestanza di somme in numerario (n.d.a. in contante) a prò de’ naturali poveri di Manduria, sopra pegni e per le somme che s’indicheranno nell’art.22. L’interesse sulle somme prestate dal Monte …sarà del due per cento, giusta la volontà della pia testatrice. Dell’annuo interesse che si percepirà dal Monte si pagheranno le spese di amministrazione…”.
  Volendo tradurre la disposizione in parole più semplici: con il regolamento si veniva ad istituire il Monte di pegni con un capitale di 2.000 ducati, da impiegare per l’erogazione di piccoli prestiti, garantiti da oggetti dati in pegno, a favore dei poveri della città di Manduria.
 L’interesse del 2% fissato dalla fondatrice non era destinato al conseguimento di utili in quanto l’ente non aveva fini di lucro, ma soltanto a coprire le spese di amministrazione del Monte. Queste, come si vedrà in seguito, erano state calcolate in misura tale da poter trovare copertura nell’introito che si sperava di conseguire dagli interessi.
 Il controllo tutorio di tutta l’attività del Monte di pegni era affidato al Consiglio generale degli ospizi di Terra d’Otranto e, quindi, ad un organo periferico dell’amministrazione statale.
   Al Titolo II, “Amministrazione e suo personale”, artt. 6-25, si stabiliva che il “Monte de’ pegni sarà amministrato da una Commessione di due deputati montisti, e dal sindaco del comune come presidente…La nomina di tali deputati sarà fatta dal decurionato di Manduria (n.d.a. il consiglio comunale dell’epoca) per terne sulle liste degli eligibili, e fra le persone conosciute per integra morale e sperimentata probità. “. Il controllo governativo sull’elezione era demandato sempre al Consiglio generale degli ospizi, del quale era prevista l’approvazione.
 La durata in carica della commissione era fissata in tre anni, con la possibilità di rielezione alla scadenza.
   I due deputati eletti dal decurionato cittadino “adempiranno l’uno l’uffizio di segretario, l’altro di cassiere, e saranno col sindaco solidalmente responsabili del deposito de’ pegni e de’ denari, conservandosi da ciascuno di loro una chiave del deposito.”.
   Per la stima del valore degli oggetti dati in pegno era prevista la nomina di “due periti…proposti dalla deputazione, ed approvati dal Consiglio.”. Si precisava che i periti “possono essere a vita”, ma, considerata la delicatezza del loro compito, essi sono “amovibili dal Consiglio (l’autorità governativa di controllo) se poco onestamente si comportino”.
   Era anche stabilito che la commissione (o consiglio di aministrazione del Monte) dovesse riunirsi “due volte in ogni settimana, cioè il lunedì ed il sabato, per lo spazio di non meno di tre ore”, mentre ogni attività dell’ente si doveva svolgere “nel luogo ove è sito” ossia nel palazzo della Giannuzzi: “ivi si conserveranno i pegni, i denari, i registri…”.
   Riguardo alle modalità di custodia degli oggetti dati in pegno, queste non erano lasciate al caso, ma venivano regolate dettagliatamente in quanto è scritto: “…si terranno degli stiponi divisi in appositi compartimenti… Ciascun compartimento sarà contrassegnato da una lettera dell’alfabeto che servirà per indicazione del cognome e nome del pegnorante, dovendosi in tal ordine custodire il pegno.”.
 Inoltre era prevista la tenuta di due registri “uno per la pegnorazione e pel riscatto de’ pegni” e “l’altro per la vendita degli oggetti non riscattati”. I due registri dovevano corrispondere ai due modelli allegati allo stesso regolamento (e al regio decreto) con i numeri 1 e 2 (vedi immagini).
   Anche le modalità di compilazione dei registri erano regolate nei minimi dettagli, in quanto era stabilito che al momento dell’erogazione del prestito nel primo registro (quello di pegnorazione) sarebbero stati indicati “con numero progressivo” le generalità del richiedente, la data e “la somma tolta a prestito”, l’oggetto dato in garanzia “circostanziatamente descritto”, la valuta dell’oggetto fatta dal perito, e alla fine “(avvenendo) l’epoca di spegnorazione” ossia la data di restituzione del prestito pecuniario e di rilascio dell’oggetto al proprietario.
   Come prova del ricevimento della somma prestata era prevista la consegna al richiedente di un “viglietto”, con le firme dei deputati, in cui fosse indicato l’importo erogato. La durata del prestito non poteva essere superiore ad un anno “giusta la espressa volontà della testatrice”, decorsa la quale “all’esibizione del viglietto, e previo il pagamento della somma ricevuta dal pegnorante, una all’interesse decorso fino al giorno del pagamento, si restituirà l’oggetto pegnorato…”.
   Invece, in caso di mancata restituzione della somma mutuata, “elasso un tal termine, e non essendosi presentato alcuno a riscattare il pegno, la deputazione del pio Monte procederà alla vendita” nei modi indicati al successivo Titolo III.
   Per quanto riguarda l’importo della somme erogate in prestito, esse non potevano eccedere “per ciascuna cartella i ducati dieci, né essere minori di grana cinquanta.”. Allo scopo di evitare abusi si disponeva che “Una stessa persona ed una stessa famiglia non potranno togliere a prestito una somma maggiore di ducati dieci sia in una, sia in più cartelle” e le eventuali trasgressioni sarebbero state punite “… col privare gli autori degli ulteriori benefizii del Monte.”.
  L’oggetto dato in pegno o garanzia doveva avere un valore, stimato dai periti, pari a “…la metà di più della somma che si prenderà a prestito.”.
    Nel Titolo III artt. 26-34, come già ho anticipato, era regolato il “Metodo per la vendita degli oggetti pegnorati”, ovviamente per il caso in cui non fosse stata restituita la somma data in prestito. Era minuziosamente regolata la pubblicità che avrebbe dovuto precedere la vendita (da effettuarsi mediante affissione di avvisi sulla porta dei locali del Monte e della “parrocchia”) ed era prevista perfino una forma ante litteram di tutela della “privacy” dei debitori, giacché è detto che “In tali avvisi non sarà mai permesso indicare i nomi de’ pegnoranti.”.
    Erano poi disciplinate le modalità della vendita che sarebbe stata eseguita con incanto “al maggiore offerente ed a denaro contante, e per prezzo non minore a quello dato da’ periti.”.
    Infine, una volta che l’oggetto fosse stato venduto, era stabilito che “…ripianato della somma prestata, dell’interesse decorso, e delle spese occorse per la vendita; il dippiù sarà religiosamente [sic!] restituito al padrone.”.
    Per il caso in cui l’asta fosse andata deserta erano anche regolate le modalità dei successivi ribassi sul prezzo stabilito dai periti.
    Il Titolo IV artt. 35-37, si occupava “Degli oggetti pegnorabili, e metodo di riceverli”, stabilendo che gli oggetti da impegnare potevano essere in “oro, argento, stagno, rame, ottone e ferro, purché il ferro e l’ottone non fossero di quelli detti a foglio” e ,“purchè in buono stato o servibili, sarebbero stati accettatianche “ tessuti di seta, lino, canape o cotone.”. Si trattava, quindi, degli oggetti di valore che più frequentemente potevano essere presenti nelle case, il più delle volte facevano parte della dote nuziale delle spose (preziosi e capi di corredo).
 Era previsto che del valore delle “pietre preziose o dure incastonate in oro e argento” (ad esempio, in anelli, collane, ecc.) non dovesse tenersi conto al momento della ricezione dell’oggetto, ma solo nel caso (eventuale) di successiva vendita per mancato rimborso del prestito.
 Ai Titoli V artt. 38-39 e VI art. 40, infine, erano regolati rispettivamente i “Trattamenti” economici dei due deputati e dei due periti”, ed il “Metodo di amministrazione”.
   Per quanto riguarda la remunerazione era stabilita la somma di ducati otto ciascuno per i periti e di ducati dieci per i deputati: il tutto per un totale annuo di trentasei ducati, che rientrava nel previsto introito annuo di ducati quaranta, incassato dal Monte con l’interesse del 2% (applicato all’intero capitale di duemila ducati).
   All’epoca quindi era molto forte la preoccupazione di far quadrare i conti!
   E, se la remunerazione fosse sembrata scarsa, sempre il regolamento precisava che “…l’amministrazione di tal Monte è un’opera di vera pietà, e ben eseguita dà dritto di pubblica riconoscenza a’ deputati.”.
 Come a dire che l’opera degli amministratori, nella parte in cui non fosse stata ripagata economicamente, sarebbe stata compensata moralmente dalla gratitudine dei concittadini.
   Per il metodo di amministrazione era prevista la presentazione di un rendiconto annuale in conformità alle norme dei vigenti regolamenti “per l’amministrazione de’ luoghi pii.”.
   Queste appena elencate erano, quindi, le norme che disciplinavano la vita della pia istituzione: si tratta di regole che, come si può ben vedere, ancor oggi possiamo ritenere improntate a principi di buona e sana amministrazione e non risentono, in alcun modo, del tempo che pure è trascorso.
   In quell’epoca la piaga dell’usura affliggeva soprattutto le fasce più deboli della popolazione e i Monti di pegni svolgevano l’importante funzione sociale di soddisfare il bisogno di crediti di piccolo importo (il cd. “credito di sopravvivenza”). La concessione del prestito, come si è visto, non richiedeva particolari verifiche (quelle che oggi, secondo la terminologia usata dalle banche, viene definita “istruttoria della pratica di mutuo”), né erano previste indagini per appurare che il presentatore dell’oggetto da dare in pegno fosse anche il proprietario. Conseguentemente, potevano essere impegnati anche oggetti appartenenti a persone diverse dal presentatore (il che aumentava le possibilità di ottenere il prestito), mentre il Monte era dispensato da ogni tipo di accertamento della proprietà del bene.
   In tal modo, l’opera della fondatrice consentì ai concittadini più bisognosi di disporre di piccoli prestiti (dieci ducati napoletani dell’epoca dovrebbero equivalere a circa 5-600 euro) per far fronte alla mancanza di liquidità in cui si fossero venuti a trovare durante l’anno (magari prima dell’arrivo della stagione dei raccolti agricoli) e così sfuggire alla morsa degli usurai.
    Il solito Leonardo Tarentini commentava nel suo libro pubblicato nel 1901: “Questo ritrovato (n.d.a.: il monte dei pegni) fu la salvezza di tanti popoli, ed in Casalnuovo si ebbe pure mediante la sola opera della Giannuzzi. […] Così i cittadini, nelle loro strettezze finanziarie, godono dei grandi benefici largiti da una donna alla quale ora le si nega un suffragio per l’incameramento dei legati da lei lasciati per l’anima propria e dei suoi congiunti!” (4).
   Ad oltre un secolo di distanza l’opinione dello storico locale conserva, -almeno in parte- una certa attualità, in quanto la memoria della benefattrice tanto cara ai nostri concittadini, sebbene resti affidata all’’intitolazione dell’ospedale civico (da lei anche finanziato) e della vicina piazza, non è più tenuta viva con opportuni studi ed iniziative dirette a tramandarla.
   A sua volta, il prestito su pegno avrebbe potuto svolgere -se il Monte fosse ancora esistito nella nostra città, senza essere colpito dagli antichi provvedimenti di soppressione- un’importante funzione sociale a tutela dei meno abbienti e di quanti hanno subito gli effetti devastanti della crisi economica in atto. 
 Non per niente, questa forma di finanziamento, da qualche tempo, è tornata in auge ed è praticata, a livello nazionale, anche da importanti istituti di credito.
 
Giuseppe Pio Capogrosso
  
  
   
1) Il Monte di Misericordia di Manduria già istituito nel XVI secolo nel 1796 fu eretto in corpo morale. La Commissione amministrativa di beneficenza di Manduria, a norma del r.d. 16 ottobre 1809 gestiva gli stabilimenti di beneficenza relativi al circondario di Manduria, Uggiano e Maruggio, tra cui il Monte della Misericordia e altre istituzioni preesistenti alla data di fondazione del Monte stesso. La legge n. 753 del 1862 aboliva le Commissioni amministrative e i Consigli degli Ospizi funzionanti in ogni capoluogo di provincia dell'ex reame napoletano. al posto dei quali venivano erette le Deputazioni provinciali con compiti di sorveglianza su tutte le opere pie operanti nel territorio provinciale. Le Congregazioni di Carità invece presero il posto delle Commissioni amministrative di beneficenza e vennero istituite con l'Unità d'Italia sempre con la citata legge n. 753 del 1862 e successivamente confermate da altra legge, quella n. 6972 del 17 luglio 1890 modificata, poi, dal regio decreto n. 2841 del 30 dicembre 1923. Tali Congreghe erano composte da un Presidente, nominato dal Consiglio comunale e da quattro o otto membri. L'ente Monte della Misericordia non fu mai amministrato dall'Ente comunale di assistenza, istituito con legge del 3 giugno 1937, perchè con il decreto del 25.10.1938 di re Vittorio Emanuele III esso ottenne il decentramento amministrativo. La sua documentazione è stata acquisita nel settembre 1994 dall’Archivio di Stato di Taranto a seguito dell'estinzione dell'ente Monte di Misericordia di Manduria disposta con decreto del presidente della Giunta della Regione Puglia n. 1036 del 16.02.1993.
2) L’accettazione del lascito del Costanzo fu autorizzata con R.D. di Ferdinando I delle Due Sicilie del 13 Gennaio 1824 n.942 “Decreto autorizzante la Commessione degli ospizj del comune di Manduria per accettare i legati disposti in favor de’ poveri, delle orfane e de’ moribondi del comune anzidetto dal fu arciprete D. Giuseppe Niccola Costanzo con testamento de’ 3 di Ottbre 1794”; quella del legato dell’Arnò con R.D. di Ferdinando II delle Due Sicilie del 22 Luglio 1847 n.10946; infine, quella del legato del Dilauro con R.D. di Ferdinando II delle Due Sicilie del 1854.   
3) Con lo stesso decreto reale 21 Giugno 1854 fu istituito anche un Conservatorio per povere giovanette, sempre secondo la volontà e con le dotazioni assegnate da Marianna Corcioli Giannuzzi nel suo testamento.
4) Tarentini sac. Leonardo, “Cenni storici di Manduria antica, Casalnuovo e Manduria restituita”, Tip. Spagnolo – Taranto, 1901, pag. 182.
5) Le foto riproducono, nell’ordine, il Palzzo Corcioli-Giannuzzi già sede del Monte dei pegni di Manduria, il regio decreto il 4 Dicembre 1854 n.1684 di Ferdinando II delle Due Sicilie di approvazione del regolamento del Monte dei pegni e le tabelle allegate da usare come modello per i due registri: “uno per la pegnorazione e pel riscatto de’ pegni” e “l’altro per la vendita degli oggetti non riscattati”.
 








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