venerdģ 29 marzo 2024

28/06/2019 17:36:31 - Manduria - Calcio

Anche se non esistono prove sul pagamento della “pizza” ai calciatori del Manduria, i biancoverdi retrocedono. Per Maglie e Galatone 6 punti di penalizzazione da scontare il prossimo anno

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale presieduto dall’Avv. Giancarlo DE PEPPO e con la partecipazione dell’Avv. Giuseppe CONTE e dell'Avv. Antonio CONTALDI, quali componenti nella riunione del 29 Maggio 2019 ha adottato il seguente provvedimento

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 22 Marzo 2019 (prot. 10356/1297PF17

- 18/MS/CS/sds) nei confronti dei sottoelencati deferiti per rispondere:

Sig. COLUCCIA Luciano

all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della A.S.D. Pro Italia Galatina, nonché persona alla quale era riconducibile il controllo e la gestione di tale società e presidente della stessa nella stagione sportiva 2016 – 2017:

- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso ottenuto le somme impiegate per lo svolgimento dell’attività agonistica della prima squadra della sua società nella stagione sportiva 2015 - 2016, nonché quelle necessarie alla gestione della stessa nel medesimo periodo, con il mezzo dell’intimidazione rivolta a commercianti e società operanti nella città di Galatina e nel territorio limitrofo;

- della violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S. per non aver informato la Procura Federale della F.I.G.C. dell’illecito sportivo riguardante gara A.S.D. CITTÀ DI RACALE – U.S. GALATONE A.S.D. del 3.4.2016, valevole per il girone B del campionato di Promozione Pugliese per la stagione sportiva 2015 – 2016, posto in essere dal sig. Cosimo Manta;

Sig. COLUCCIA Pasquale Danilo

all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S.all'interno e nell'interesse della A.S.D. Pro Italia Galatina, nonché persona alla quale era riconducibile il controllo e la gestione di tale società:

- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso ottenuto le somme impiegate per lo svolgimento dell’attività agonistica della prima squadra della sua società nella stagione sportiva 2015 - 2016, nonché quelle necessarie alla gestione della stessa nel medesimo periodo, con il mezzo dell’intimidazione rivolta a commercianti e società operanti nella città di Galatina e nel territorio limitrofo e per avere lo stesso proferito minacce al sig. Carati Jonathan, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Leverano Calcio, ed al sig. Toni Spagnolo, fratello del presidente della stessa società, di procurare lesioni fisiche ai calciatori e dirigenti della stessa A.S.D. LEVERANO CALCIO in occasione della gara che l’1.5.2016 tale società avrebbe disputato contro la A.S.D. PRO ITALIA GALATINA, valevole come incontro unico di spareggio per il passaggio alla categoria superiore all’esito della disputa del campionato di promozione pugliese per la stagione sportiva 2015 – 2016, così determinando un clima di intimidazione nei componenti della compagine avversaria;

Sig. MASCIULLO Costantino

all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della A.S.D. Pro Italia Galatina, nonché presidente di tale società nelle stagioni sportive 2016 – 2017 e 2017 - 2018:

- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso concorso con i sigg.ri Luciano Coluccia e Pasquale Danilo Coluccia nell’ottenimento delle somme impiegate per lo svolgimento dell’attività agonistica della prima squadra della sua società nella stagione sportiva 2015 - 2016, nonché quelle necessarie alla gestione della stessa nel medesimo periodo, con il mezzo dell’intimidazione rivolta a commercianti e società operanti nella città di Galatina e nel territorio limitrofo;

Sig. SPADAVECCHIA Giuseppe

all’epoca dei fatti presidente della U.G. Manduria Sport, e sig. GRECO Cosimo Damiano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.G. Manduria Sport, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara U.G. MANDURIA SPORT – U.S.D. AVETRANA del 20.3.2016, valevole per il girone B del campionato di

Promozione Pugliese per la stagione sportiva 2015 - 2016, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara suddetta in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra locale, allo scopo di assicurare un vantaggio in classifica alla A.S.D. Pro Italia Galatina; in particolare, il Coluccia per aver concordato con lo Spadavecchia un impegno dei calciatori del Manduria eccedente le regole del normale agonismo con la creazione di un clima intimidatorio nei confronti dei calciatori della squadra dell’Avetrana, prevedendo a posteriori un compenso per il risultato raggiunto che lo stesso sig. Coluccia avrebbe corrisposto ai calciatori della società tarantina; il Greco per avere posto in essere, in attuazione di quanto concordato tra il Coluccia e lo Spadavecchia, condotte di giuoco eccedenti l’agonismo e concretatesi, in particolare, in lesioni procurate al portiere della squadra avversaria ed in un successivo intervento violento, su altro calciatore antagonista, che ne comportava l’espulsione;

- con l'aggravante per Pasquale Danilo Coluccia di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente procedimento disciplinare;

Sig. OBBIETTIVO Antonio Salvatore

dirigente della A.S.D. Pro Italia Galatina nelle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 - 2017:

- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso concorso con i sigg.ri Luciano Coluccia e Pasquale Danilo Coluccia nell’ottenimento delle somme impiegate per lo svolgimento dell’attività agonistica della prima squadra della sua società nella stagione sportiva 2015 - 2016, nonché quelle necessarie alla gestione della stessa nel medesimo periodo, con il mezzo dell’intimidazione rivolta a commercianti e società operanti nella città di Galatina e nel territorio limitrofo;

Sig. MANTA Cosimo, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della U.S. Galatone A.S.D., sig. DE LEO Massimo, all’epoca dei fatti vice presidente della U.S. Galatone A.S.D., sig. CIMARELLI  Christian, all’epoca dei fatti allenatore della U.S. Galatone A.S.D., e sig. PREVIDERIO Rudi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della U.S. Galatone A.S.D., della violazione dell’art. 7, commi

1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara U.S. GALATONE A.S.D. –A.S.D. PRO ITALIA GALATINA del 10.4.2016, valevole per il girone B del campionato di Promozione Pugliese per la stagione sportiva 2015 - 2016, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara suddetta in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite, allo scopo di

assicurare alla stessa un vantaggio in classifica; in particolare, Coluccia Luciano per aver concordato direttamente con Cosimo Manta la sconfitta della U.S. Galatone A.S.D., con quest’ultimo che procurava anche il consenso del vice presidente di tale società, sig. Massimo De Leo; l’Obiettivo, poi, contattava direttamente per lo stesso scopo il calciatore del Galatone

Previderio Rudi, che ne informava il suo allenatore Cimarelli Christian; quest’ultimo, a sua volta, si lamentava del contatto diretto dell’Obiettivo con il Previderio e chiedeva al Manta di chiamare Coluccia Luciano per protestare su tale comportamento, evidenziando che erano lui ed il Manta stesso a dover parlare con i calciatori del Galatone e non altre persone; il Manta, infine, provvedeva a chiamare Luciano Coluccia riportando allo stesso quanto riferito dal Cimarelli;

Sig. RENIS Antonio, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. A. Toma Maglie, sig. ROCCO Filippo, dirigente all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. A. Toma Maglie, sig. MOSCA Giuseppe Pietro, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Pro Italia Galatina, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara A.S.D. PRO ITALIA GALATINA – A.S.D. A. TOMA MAGLIE del 3.4.2016, valevole per il girone B del campionato di Promozione Pugliese per la stagione sportiva 2015 - 2016, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara suddetta in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra locale, allo scopo di assicurare un vantaggio in classifica alla A.S.D. Pro Italia Galatina; in particolare, Coluccia Luciano per aver concordato con Renis Antonio la sconfitta della A.S.D. A. Toma Maglie sia nel corso di colloqui telefonici che personalmente nel corso di un incontro al quale prendeva parte anche il sig. Mosca Giuseppe; il sig. Pasquale Danilo Coluccia, poi, prometteva al sig. Antonio Renis il tesseramento per la A.S.D. Pro Italia Galatina per la stagione sportiva 2016 –2017 a fronte della sconfitta della A.S.D. A. Toma Maglie in occasione dell’incontro con la A.S.D. Pro Italia Galatina; il sig. Antonio Renis, inoltre, si faceva latore della proposta di illecito del sig.

Luciano Coluccia al sig. Filippo Rocco, riportando il consenso dello stesso;

Sig. GALLONE Daniele, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art.1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della A.S.D. Pro Italia Galatina, sig. GATTO Daniele, all’epoca dei fatti presidente della A.S.D. Toma Maglie, sig. RENIS Antonio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Toma Maglie, sig. ADAMUCCIO Lorenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. A. Toma Maglie, e sig. GIORDANO Mauro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Toma Maglie, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara A.S.D. A. TOMA MAGLIE – U.S.D. AVETRANA del 10.4.2016, valevole per il girone B del campionato di Promozione Pugliese per la stagione sportiva 2015 - 2016, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara suddetta in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra locale, allo scopo di assicurare un vantaggio in classifica alla A.S.D. Pro Italia Galatina; in particolare, Coluccia Luciano, Coluccia Pasquale Danilo e Gallone Daniele per aver concordato direttamente, sia telefonicamente che nel corso di un incontro di persona, con Renis Antonio, Adamuccio Lorenzo e Mauro Giordano un impegno dei calciatori della Toma Maglie eccedente le regole del normale agonismo con la creazione di un

clima intimidatorio nei confronti dei calciatori della squadra dell’Avetrana, prevedendo a posteriori un compenso per il risultato raggiunto che Coluccia Luciano e Coluccia Pasquale Danilo avrebbero corrisposto ai calciatori della società salentina; l’Adamuccio, poi, otteneva il consenso all’illecito anche da parte di Gatto Daniele, presidente della Toma Maglie;

E delle società:

U.G. MANDURIA

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai sigg.ri GRECO Cosimo Damiano, SPADAVECCHIA Giuseppe, con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti.

A.S.D. PRO ITALIA GALATINA

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai sigg.ri COLUCCIA Pasquale Danilo, COLUCCIA Luciano, MOSCA Giuseppe Pietro, MASCIULLO Costantino, OBBIETTIVO Antonio, GALLONE Daniele, con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti.

A.S.D. A. TOMA

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai sigg.ri RENIS Antonio, ROCCO Filippo, ADAMUCCIO Lorenzo, GIORDANO Mauro e GATTO Daniele con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti.

U.S. GALATONE

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, nonché dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai sigg.ri MANTA Cosimo, DE LEO Massimo, CIMARELLI Christian e PREVIDERIO Rudy con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti.

FATTO

Con atto del 22.03.2019, prot. 10356/1297 pfi 17-18/MS/CS/sds, trasmessa a tutti gli incolpati su  elencati ed al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, che qui, per ovvi motivi di brevità, si intende integralmente riportato, la Procura Federale della FIGC, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1297pfi17-18, avente ad oggetto:“Ripetuti illeciti sportivi da parte del Presidente della Pro Italia Galatina Sig. Luciano Coluccia, tesi ad alterare il risultato di più gare del Campionato di Promozione del C.R. Puglia s.s. 2015/2016 con la compartecipazione di tesserati di varie Società al fine di ottenere la promozione nel Campionato di Eccellenza”; vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 14.9.2017, trasmessa alla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. e notificata ai sigg.ri Luciano Coluccia, Pasquale Danilo Coluccia, Costantino

Masciullo, Antonio Obbiettivo, Giuseppe Spadavecchia, Greco Cosimo Damiano, Cosimo Manta, Antonio Renis, Filippo Rocco, Giuseppe Pietro Mosca, Daniele Gallone, Daniele Gatto, Adamuccio Lorenzo, Mauro Giordano, Massimo De Leo, Cimarelli Christian e Previderio Rudi, nonché alle società A.S.D. Pro Italia Galatina, U.G. Manduria Sport, U.S. Galatone A.S.D. ed A.S.D. A. Toma Maglie; lette le dichiarazioni rese dai sigg.ri Obbiettivo Antonio, Previderio Rudi, Gatto Daniele,

Mosca Giuseppe, Cimarelli Christian, De Lume Francesco nella qualità di presidente e legale rappresentante pro tempo della A.S.D. A. Toma Maglie, Manta Cosimo, Renis Antonio, Filippo Rocco, in sede di audizione dagli stessi richiesta a seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini; lette le memorie fatte pervenire alla Procura Federale dal sig. Masciullo Costantino e dalla società A.S.D. UG Manduria Sport all’esito della notificazione della comunicazione di chiusura delle indagini; rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati acquisiti documenti, espletati atti di indagine - qui tutti richiamati-, deferiva tutti i soggetti e le società in premessa elencati, per le ragioni ivi elencate che, per motivi di brevità, qui si intendono pedissequamente riportate.

Verificata la regolarità delle convocazioni di rito, il Tribunale Federale Territoriale disponeva con raccomandata A.R. e PEC del 15 Aprile 2019 la convocazione dei deferiti per l'udienza del 20 aprile 2019 alla quale comparivano l'Avv. Paolo MORMANDO per la Procura Federale e i sigg.ri  ADAMUCCIO Lorenzo di persona con l'Avv. ZINNARI, CIMARELLI Cristian di persona con l'Avv. IMBRIANI, GATTO Daniele di persona con l'Avv. ZINNARI, l'Avv. SERRATI in rappresentanza del sig. GIORDANO Mauro, l'Avv. DE STRATIS in rappresentanza dei sig.ri GRECO Cosimo Damiano, SPADAVECCHIA Giuseppe e la società U.G. MANDURIA SPORT, sig. MANTA Cosimo di persona, sig. MOSCA Giuseppe di persona con l'Avv. VASQUEZ, sig. OBBIETTIVO Antonio Salvatore di persona con l'avv. IENUSO, sig. PREVIDERIO Rudy di persona con l'Avv. IMBRIANI, sig. RENIS Antonio di persona con l'Avv. INGUSCIO, sig. ROCCO Filippo di persona con l'Avv. BLANDONISIO, l'Avv. GERVASI in rappresentanza del sig. MASCIULLO Costantino, l'Avv.

IENUSO per il TOMA MAGLIE.

Non sono comparsi, benchè regolarmente convocati, i sigg.ri COLUCCIA Pasquale Danilo, COLUCCIA Luciano, DE LEO Massimo, GALLONE Daniele e le società GALATONE e PRO ITALIA GALATINA.

Il Presidente fa presente che sono pervenute memorie difensive da parte dei sigg.ri CIMARELLI Cristian, COLUCCIA Luciano, GATTO Daniele, MOSCA Giuseppe Pietro, OBBIETTIVO Antonio Salvatore, PREVIDERIO Rudy, RENIS Antonio, ROCCO Filippo e le società U.G. MANDURIA SPORT e A. TOMA.

Il Tribunale Federale Territoriale, valutate le richieste istruttorie formulate nelle proprie memorie difensive e alla udienza odierna dai sigg.ri MOSCA Giuseppe Pietro, OBBIETTIVO Antonio Salvatore, GRECO Cosimo Damiano, ROCCO Filippo, MASCIULLO Costantino e GATTO Daniele, così provvede:

con riferimento alle richieste di audizione di prova per testi così come formulate dai sigg.ri MOSCA, OBBIETTIVO e ROCCO, il Tribunale le rigetta perché ininfluenti e irrilevanti al fine della decisione e poiché contenenti elementi palesemente valutativi.

Con riferimento alla richiesta di produzione di prove documentali articolate alla odierna udienza, il Tribunale le rigetta in quanto ritenute intempestive.

Con riferimento alla richiesta di audizione personale formulate dai sigg.ri GATTO, MOSCA e MANTA, le ammette e dispone procedersi all'udienza stessa.

Vengono quindi sentiti, in ordine cronologico, il sig. MOSCA, il sig. GATTO e, in ultimo, il sig. MANTA: tutti quanti hanno respinto ogni addebito, dichiarandosi estranei ai fatti contestati.

Il Procuratore Federale Avv. MORMANDO, data la impossibilità di continuare nel processo in corso, a causa della tarda ora, chiede che il procedimento venga differito alla data del 29 Maggio 2019 alle ore 15.30.

I presenti prendono atto di quanto richiesto dal Procuratore Federale e non si oppongono al differimento del presente processo.

Il Tribunale Federale Territoriale preso atto di quanto innanzi rinvia il presente giudizio al 29 Maggio 2019 alle ore 15.30 (senza ulteriori comunicazioni alle parti presenti).

A questo punto l'Avv. DE STRATIS per impegni professionali già programmati chiede che gli sia concesso che si proceda per il deferimento della società U.G. MANDURIA, dei sigg.ri SPADAVECCHIA e GRECO.

Il Tribunale Federale Territoriale, con il consenso del Procuratore federale e delle altre parti accoglie la richiesta e passa la parola al Procuratore Federale per la formulazione degli atti di accusa relativamente alle su dette parti assistite dall’Avv. DE STRATIS.

Il Procuratore Federale dopo ampia discussione chiede affermarsi la responsabilità dei deferiti infliggendo le seguenti sanzioni:

Società U.G. MANDURIA SPORT retrocessione all'ultimo posto del Campionato 2018 - 2019.

Sig. SPADAVECCHIA Giuseppe, Presidente società U.G. MANDURIA, la inibizione per anni 4 (quattro).

Sig. GRECO COSIMO, calciatore, la squalifica per anni 4 (quattro).

L'Avv. Giulio DE STRATIS, dopo ampia discussione, chiede il proscioglimento nel procedimento indicato in oggetto, stante l'assoluta infondatezza di tutte le ipotesi di illecito sportivo cosi come loro contestate, del sig. SPADAVECCHIA Giuseppe, del sig. GRECO COSIMO e della Società U.G. MANDURIA SPORT; in subordine chiede, in loro favore l’inquadramento in altra fattispecie meno grave dei fatti così come loro attribuiti, peraltro arrestatisi al livello del semplice tentativo, con applicazione del minimo della sanzione di legge, tenuto conto anche per la Società U.G. MANDURIA SPORT della ricorrenza, in specie, dell’ l'art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva stante la sua collaborazione fattiva.

Il Procuratore federale e l’Avv. DE STRATIS replicano nell’ordine, insistendo entrambi per l’accoglimento delle rispettive predette conclusioni rassegnate.

Il Tribunale Federale Territoriale si riserva di decidere in camera di consiglio su dette richieste unitamente alle altre posizioni all’esito della udienza disposta del 29/05/2019

Alla riunione del 29 Maggio 2019 sono presenti l'Avv. Paolo MORMANDO per la Procura Federale e sig. ADAMUCCIO Lorenzo di persona con l'Avv. ZINNARI, l'Avv. IMBRIANI in rappresentanza del sig. CIMARELLI Cristian, GATTO Daniele di persona con l'Avv. ZINNARI, l'Avv. SERRATI in rappresentanza del sig. GIORDANO Mauro, sig. MANTA Cosimo di persona, sig. MOSCA Giuseppe di persona con l'Avv. VASQUEZ, sig. OBBIETTIVO Antonio Salvatore di persona con l'Avv. VASQUEZ, sig. PREVIDERIO Rudy di persona con l'Avv. IMBRIANI, sig. RENIS Antonio di persona con l'Avv. INGUSCIO, sig. ROCCO Filippo di persona con l'Avv. BLANDONISIO e l'Avv. GERVASI in rappresentanza del sig. MASCIULLO Costantino, L'Avv. IENUSO in rappresentanza della società A. TOMA.

Non sono comparsi, benché regolarmente convocati, i sigg.ri COLUCCIA Pasquale Danilo, COLUCCIA Luciano, DE LEO Massimo, GALLONE Daniele e le società GALATONE, PRO ITALIA GALATINA.

Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale prende la parola l'Avv. Paolo MORMANDO, il quale dopo ampia discussione e illustrazione di elementi che hanno portato al procedimento, chiede che sia affermata la responsabilità di tutti i deferiti e siano loro erogate le seguenti sanzioni disciplinari:

Sig. COLUCCIA Luciano inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza di qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..

Sig. COLUCCIA Pasquale Danilo inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza di qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..

Sig. MANTA Cosimo inibizione per anni 5 (cinque).

Sig. RENIS Antonio inibizione per anni 5 (cinque).

Sig. OBBIETTIVO Antonio Salvatore inibizione per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei).

Sig. PREVIDERIO Rudi squalifica per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei).

Sig. ROCCO Filippo inibizione per anni 4 (quattro).

Sig. MOSCA Giuseppe Pietro inibizione per anni 4 (quattro).

Sig. GALLONE Daniele inibizione per anni 4 (quattro).

Sig. GATTO Daniele inibizione per anni 4 (quattro).

Sig. ADAMUCCIO Lorenzo inibizione per anni 4 (quattro).

Sig. DE LEO Massimo inibizione per anni 4 (quattro).

Sig. CIMARELLI Christian inibizione per anni 4 (quattro).

Sig. GIORDANO Mauro squalifica per anni 4 (quattro).

Sig. MASCIULLO Costantino inibizione per anni 2 (due).

Soc. A.S.D. PRO ITALIA GALATINA esclusione da tutte le competizioni agonistiche obbligatorie.

Soc. A.S.D. A. TOMA retrocessione all'ultimo posto del campionato di competenza.

Soc. U.S. GALATONE penalizzazione di punti 6 nel campionato 2019 - 2020.

Prendono quindi la parola tutti i difensori presenti, i quali espongono la loro linea difensiva e concludono come di seguito indicato:

l'avv. Gervasi per Masciullo Costantino chiede l'archiviazione del procedimento in questione in ordine alla posizione del suo assistito:

l'avv. Vasquez per Mosca Giuseppe Pietro, chiede il rigetto del deferimento e proscioglimento del suo assistito;

l'avv. Ienuso per Obbiettivo Antonio, chiede il rigetto del deferimento e il proscioglimento del suo assistito, in via subordinata derubricazione dell'incolpazione per illecito sportivo in violazione dell'art. 7 comma 7 CGS;

l'avv. Inguscio per Renis Antonio, chiede l'archiviazione del procedimento in questione in ordine alla posizione del suo assistito, in via subordinata la derubricazione dell'incolpazione per illecito sportivo in violazione dell'art. 7 comma 7 CGS;

l'avv. Zinnari per Gatto Daniele, chiede il rigetto del deferimento e il proscioglimento del suo assistito, in via subordinata la derubricazione in violazione dell'art. 7 comma 7 CGS e l'applicazione dell'art. 16 comma 1 CGS al fine di attenuare le sanzioni eventualmente a irrogarsi;

l'avv. Serrati per Giordano Mauro, chiede il proscioglimento del suo assistito e, in via subordinata, la derubricazione dell'incolpazione nella fattispecie prevista dall'art. 7 comma 7 CGS;

l'avv. Blandolino per Rocco Filippo, chiede il rigetto del deferimento e il proscioglimento del suo assistito;

l'avv. Imbriani per Cimarelli Chiristian e Previderio Rudi, chiede per entrambi il proscioglimento e, in via subordinata, la derubricazione dell'incolpazione nella fattispecie prevista dall'art. 7 comma 7 CGS, ovvero nella violazione dell'art. 1 bis CGS, con applicazione dell'art. 16 CGS comma 1 al fine di attenuare le sanzioni eventualmente a irrogarsi;

l'avv. Ienuso per il Toma Maglie chiede il rigetto del deferimento e comunque, in via subordinata,

l'applicazione dell'art. 39, comma 3, CGS, con il proscioglimento di Gatto Daniele;

l'avv. Zinnari, per Adamuccio Lorenzo, eccepisce in via preliminare la nullità e l'improcedibilità del deferimento per omessa notifica al suo assistito dell'avviso di conclusione delle indagini.

A questo punto, con riferimento all'eccezione procedurale sollevata, il Procuratore Federale, traendolo dal fascicolo trasmesso dalla Procura al Tribunale, esibisce al Collegio la notifica dell'avviso di conclusione indagini, inviato al sig. Adamuccio Lorenzo presso l'indirizzo di via Mangionello n. 31/c in Maglie (Le), rilevando che il plico è tornato al mittente per compiuta giacenza. L'indirizzo di cui innanzi è lo stesso al quale è stato poi ritualmente notificato anche l'atto di deferimento. Il Tribunale, quindi, respinge l'eccezione preliminare perché del tutto infondata per i motivi testè esposti. L'avv. Zinnari, a questo punto, chiede il rigetto del deferimento e, in via subordinata, la derubricazione dell'incolpazione nella fattispecie prevista dall'art. 7 comma 7 CGS, con applicazione dell'art. 16 comma 1 CGS al fine di quantificare una sanzione nella misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale;

il sig. Cosimo Manta, personalmente, chiede il proscioglimento.

Viene sentito, su richiesta dell'incolpato, il sig. Obbiettivo Antonio, il quale rilascia spontanee dichiarazioni, affermando la sua estraneità ai fatti oggetto dell'incolpazione nei suoi confronti. Il tribunale federale territoriale si riserva di decidere in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che le risultanze in atti siano tali da fornire elementi probatori sufficientemente concludenti per condurre alla decisione come di seguito motivata.

Con riferimento alla posizione dei sigg.ri Coluccia Luciano e Coluccia Danilo Pasquale, che ovviamente ha riflessi su altre posizioni all'esame del Collegio, si osserva quanto segue.

Il Tribunale, alla luce delle emergenze probatorie in atti, ritiene pienamente provata la responsabilità degli stessi in merito alle incolpazioni loro ascritte dalla Procura federale e, segnatamente:

al Sig. Coluccia Luciano sub. 1); 6); 7); 8) e 9) dell’atto di deferimento;

al Sig. Coluccia Danilo Pasquale sub. 2); 5); 7); 8) e 10) del medesimo editto di accusa.

In particolare: quanto alla incolpazione sub.1) dell’atto di deferimento contestata al COLUCCIA LUCIANO e sub. 2) dello stesso al Sig. COLUCCIA DANILO ex art. 1 bis co. 1 C.G.S.

La norma in questione, come è facile intuire dalla lettura stessa del suo testo e come delineato da dottrina e giurisprudenza federale, rappresenta il punto di riferimento principale, in termini di   “norme e comportamenti”, per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrino in contatto con l’Ordinamento federale.

Bisogna comportarsi secondo i richiamati principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva.

Vi è, insomma, una esplicita previsione di un modus operandi che deve caratterizzare in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva il comportamento dei soggetti che ad ogni titolo vi partecipano. Si tratta, a ben vedere, di un dovere a carattere generale di natura inviolabile cui lo sportivo deve ispirarsi in ogni momento della sua vita di relazione con l’associazione e gli altri consociati. In forza del comma 5 di tale disposizione imperativa sono soggetti a tanto anche: “i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”

Alla luce di tanto, la responsabilità dei prevenuti, al riguardo, risulta evidente dall’esame degli atti  versati dalla Procura.

Da essi emerge, innanzitutto, come i due Coluccia, padre e figlio, siano esponenti di vertice di una associazione, operante nella città di Galatina e nel territorio limitrofo, con i mezzi e le modalità proprie dell’organizzazione di stampo mafioso, più nota con il nome di “Sacra Corona Unita” avvalendosi dei metodi intimidatori e del vincolo di solidarietà proprie di tale “clan”.

Detta circostanza, per altro, è stata confermata, qualora ve ne fosse stato ulteriore bisogno, anche nel corso delle audizioni personali tenutesi innanzi a questo Tribunale, laddove gli incolpati che hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti personalmente hanno riferito come fosse alquanto pericoloso per chiunque sottrarsi agli “inviti” promananti dai soggetti in questione, atteso l’ indubbio potere intimidatorio e coercitivo derivante ai Coluccia dall’essere indiscusse figure apicali

dell’omonima famiglia mafiosa operante nel territorio salentino prima indicato.

Peraltro, lo stesso Sig. Coluccia Luciano, nella sua memoria difensiva in atti datata 05/05/2019, ha esplicitato di essere stato condannato in primo grado, con le forme del giudizio abbreviato, in sede penale, per le medesime contestazioni a lui mosse nel procedimento che ci interessa, relativamente al reperimento di risorse economiche per lo svolgimento dell’attività agonistica della prima squadra della Società A.S.D. PRO ITALIA GALATINA nella stagione sportiva 2015-2016.

Ciò posto, l’incolpazione ex art. 1 bis co. 1 C.G.S. mossa nell’atto di deferimento al:

“ sig. Luciano Coluccia, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della A.S.D. Pro Italia Galatina, nonché persona alla quale era riconducibile il controllo e la gestione di tale società e presidente della stessa nella stagione sportiva 2016 – 2017:

al sig. Pasquale Danilo Coluccia, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della A.S.D. Pro Italia Galatina, nonché persona alla quale era riconducibile il controllo e la gestione di tale società: per avere gli stessi ottenuto le somme impiegate per lo svolgimento dell’attività agonistica della

prima squadra della loro società nella stagione sportiva 2015 - 2016, nonché quelle necessarie alla gestione della stessa nel medesimo periodo, con il mezzo dell’intimidazione rivolta a commercianti e società operanti nella città di Galatina e nel territorio limitrofo”trova inoppugnabile riscontro nei risultati delle seguenti intercettazioni, versate in atti dalla Procura, richiamate nell’atto di deferimento che si hanno qui per integralmente richiamate per economicità di esposizione;

stralcio della conversazione tra presenti captata a bordo dell’autovettura di Coluccia Danilo Pasquale, a partire dalle ore 17:36:11 dell’8.10.2015, conversanti lo stesso, Obbiettivo Antonio, dirigente della A.S.D. Pro Italia Galatina e uomo nmi (foglio n. 32 dell’atto di deferimento);

 

telefonata intercettata alle ore 09:55:58 del 09.10.2015 sull’utenza in uso a Coluccia Danilo Pasquale in uscita verso l’utenza in uso ad Obbiettivo Antonio, conversanti lo stesso ed Obbiettivo Antonio (fogli n. 33 e 34 dell’atto di deferimento);

stralcio della conversazione tra presenti intercettata a partire dalle ore 10:24:59 del 03.10.2015 a bordo dell’autovettura in uso a Coluccia Danilo Pasquale, conversanti lo stesso e Costantino Masciullo (fogli n. 34, 35 e 36 dell’atto di deferimento);

stralcio della conversazione tra presenti intercettata a partire dalle ore 10:40:59 del 03.10.2015 a bordo dell’autovettura in uso a Coluccia Danilo Pasquale, conversanti lo stesso e Costantino Masciullo (fogli n. 36, 37, 38 e 39 dell’atto di deferimento);

stralcio della conversazione tra presenti nr.1194 intercettata a partire dalle ore 18:26:15 del 23.09.2015 a bordo dell’autovettura Mercedes Classe B in uso al sig. Coluccia Danilo Pasquale, conversanti lo stesso ed il padre Coluccia Luciano(fogli n. 40 e 41 dell’atto di deferimento); stralcio della conversazione tra presenti nr.1195 intercettata a partire dalle ore 18:34:26 del 23.09.2015 a bordo dell’autovettura Mercedes Classe B in uso al sig.Coluccia Danilo Pasquale (fogli n. 41 e 42 dell’atto di deferimento).

Orbene, dal contenuto inequivoco di tali captazioni, emerge, senza ombra di dubbio, che i Coluccia, avvalendosi della forza di intimidazione del proprio clan e dal pieno controllo del territorio, ponevano in essere, come ipotizzato dalla procura, pressione nei confronti di imprenditori, commercianti ed artigiani di Galatina e comuni limitrofi, che si concretizzavano in

“sponsorizzazioni” per la squadra di calcio dell’A.S.D. Pro- Italia Galatina da loro di fatto controllata e diretta, avvalendosi anche dell’ausilio degli altri due coincolpati Obbiettivo Antonio e Masciullo Costantino.

Al riguardo, in virtù dei risultati di esse captazioni, nessun dubbio residua sulla circostanza che entrambi rivestissero la qualità contestata di cui all’art. 1 bis co. 5 C.G.S. atteso che dal raffronto degli accertamenti bancari in atti, risulta in maniera chiara e specifica che erano proprio i prevenuti a gestire, in via esclusiva, la Società, all’epoca dei fatti, al di là del dato meramente formale che, in quel periodo, la carica di presidente risultasse attribuita a tale Avv. Lippolis Massimo, soggetto

che, negli atti di indagine, significativamente non lascia traccia alcuna di attività svolta in favore  della società, ad onta della sua posizione apicale in seno alla stessa.

 

Al riguardo, particolarmente pregnanti risultano i contenuti delle altre sottoelencate captazioni: conversazione tra presenti nr.1552 intercettata a partire dalle ore 12:54:56 dell’1.10.2015 a bordo dell’autovettura in uso a COLUCCIA Danilo Pasquale, colloquianti Coluccia Danilo e Uomo nmi: (foglio n. 23 dell’atto di deferimento);

conversazione telefonica intercettata tra Danilo Pasquale Coluccia ed una dipendente della Banca del 18.09.2015, nel corso della quale, in particolare, il primo detta alla seconda un codice IBAN che i successivi accertamenti accerteranno corrispondere al conto corrente intestato alla A.S.D. Pro Italia Galatina, con indicazione da parte dell’Istituto di Credito di rappresentanza legale in capo al sig. Costantino Masciullo; la stessa banca, tuttavia, comunicava anche che delegati alla

movimentazione del conto erano appunto i sigg.ri Luciano e Danilo Pasquale Coluccia e che lo stesso rivelava versamenti dall’1.7.2015 al 30.9.2015 pari ad € 29.285,00.

stralcio della conversazione tra presenti dalle ore 11:50:31 del 17.09.2015 a bordo dell’autovettura in uso a COLUCCIA Danilo Pasquale, colloquianti costui ed il padre Luciano (fogli n. 24 e 25 dell’atto di deferimento);

stralcio della conversazione tra presenti intercettata a partire dalle ore 12:12:53 del 17.09.2015 a bordo dell’autovettura in uso a Coluccia Danilo Pasquale, colloquianti sempre lo stesso e Coluccia Luciano (foglio n.25 dell’atto di deferimento);

stralcio della conversazione tra presenti intercettata a partire dalle ore 12:30:38 del 22.10.2015 a bordo dell’autovettura in uso a Coluccia Danilo Pasquale, conversanti, ugualmente, questi e il padre (foglio n.26 dell’atto di deferimento);

telefonata intercettata alle ore 09:56:57 del 19.04.2016 sull’utenza in uso a Coluccia Danilo Pasquale in uscita verso l’utenza della filiale dell’Istituto di Credito Banca popolare di Bari- Agenzia di Galatina, colloquianti lo stesso ed una dipendente dello stesso di nome Beatrice (foglio n.27 dell’atto di deferimento).

Dal complesso dei risultati di queste intercettazioni, si rileva, pertanto, che al di là del dato formale fittizio dell’intestazione del predetto rapporto di credito bancario, chi in effetti operava e movimentava gli stessi erano proprio i predetti incolpati.

A ciò aggiungasi che, sempre grazie all’incessante opera di captazione posta in essere dagli inquirenti, è stato possibile comprovare come gli stessi Coluccia, anche attraverso l’intestazione formale dei rapporti a terze persone di loro fiducia, gestissero nel 2006 in toto lo Stadio Comunale G. Specchia di Galatina ove venivano disputate le gare casalinghe della locale squadra di calcio A.S.D. Galatina.

Tanto trova riscontro, per l’appunto, nell’inequivoco tenore di queste altre captazioni in atti: stralcio della conversazione tra presenti intercettata a partire dalle ore 19:26:33 del 25.09.2015 a bordo dell’autovettura in uso a Coluccia Danilo Pasquale, conversanti lo stesso e un Uomo nmi (foglio n. 30 dell’atto di deferimento) in cui i due parlano di un soggetto di nome Fabio, che dalle intercettazioni stesse si appurerà essere tale Palumbo Fabio, preposto proprio dai Coluccia alle pulizie ed alle incombenze di gestione materiale dello stesso impianto sportivo, quali lavare gli spogliatoi, concimare il campo, rullare il terreno di gioco ( vedasi all’uopo telefonata intercettata alle ore 10:57:06 dell’1.08.2015 sull’utenza in uso a Coluccia Danilo Pasquale in uscita verso l’utenza in uso a Palumbo Fabio); telefonata intercettata alle ore 09:45:36 del 30.09.2015 sull’utenza in uso a Coluccia Danilo Pasquale in uscita verso l’utenza in uso a Palumbo Fabio;  telefonata intercettata alle ore 15:14:38 del 03.12.2015 sull’utenza in uso a Coluccia Luciano in entrata dall’utenza in uso a Palumbo Fabio).

La prova provata, qualora ve ne fosse ulteriore bisogno, della effettiva padronanza in capo ai Coluccia della Società in questione, emerge con solare evidenza nella già citata conversazione tra presenti nr.1552 intercettata a partire dalle ore 12:54:56 dell’1.10.2015 a bordo dell’autovettura in uso a COLUCCIA Danilo Pasquale, nella quale egli, colloquiando con un uomo, comunica a costui di essere il proprietario in pectore della squadra calcistica e confessa di non ricoprire in seno ad

essa alcun incarico formale solamente per sfuggire ai controlli del Procuratore Motta, noto capo, all’epoca dei fatti, della Procura del Tribunale di Lecce, e famigerato fustigatore dell’organizzazione criminale Sacra Corona Unita, alla quale come sopra detto è riconosciuto che il “clan Coluccia” fosse pacificamente affiliato, nel periodo attenzionato.

 

 Quanto alla incolpazione sub. 5) dell’atto di deferimento contestata al COLUCCIA

PASQUALE DANILO in concorso con i Sig.ri SPADAVECCHIA GIUSEPPE e GRECO COSIMO

DAMIANO ed altri soggetti allo stato non identificati, afferente l’incontro calcistico U.G.

MANDURIA SPORT – U.S.D. AVETRANA del 20/03/2016 valevole per il Girone B del

Campionato di Promozione Pugliese per la Stagione Sportiva 2015-2016 (risultato finale 1-0

ex artt. 1 bis coma 5; 7 commi 1 e 2, con l’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 del C.G.S.

(fogli n. 116 e 117 dell’atto di deferimento) .  Le suddette violazioni al C.G.S., contestate al prevenuto, appaiono pienamente integrate secondo la ricostruzione offerta dalla pubblica accusa sportiva nell’atto di deferimento confortata dalle

emergenze probatorie acquisite.

Tanto si evince dai contenuti delle sottoelencate captazioni:

telefonata intercettata alle ore 12:46:43 del 20.3.2016 sull’utenza in uso al sig. COLUCCIA Danilo Pasquale in entrata dall’utenza in uso al sig. Spadavecchia Giuseppe, colloquianti l’incolpato ed il predetto all’epoca dei fatti presidente del sodalizio U.G. Manduria Sport (fogli n. 46 e 47 dell’atto di deferimento);

tel. nr.190 intercettata alle ore 17:37:49 del 20.03.2016 sull’utenza in uso a Coluccia Danilo Pasquale in entrata dall’utenza in uso a Spadavecchia Giuseppe, colloquianti i medesimi soggetti (fogli n. 48 e 49 dell’atto di deferimento).

Dalle stesse emerge come la mattina del 20/03/2016, giorno della partita, lo Spadavecchia, del tutto insolitamente, contattava telefonicamente l’incolpato, preoccupandosi di manifestargli che la sua squadra avrebbe posto in essere il massimo impegno al fine di battere l’Avetrana,

testualmente:

Giuseppe: io sto facendo … io sto facendo il massimo e tu lo sai no?

Danilo: speriamo … speriamo

Giuseppe: eh!

Danilo: soprattutto dipende da noi … se vinciamo … (inc.) …

Giuseppe: eh! … ecco … bravo! … tu prima … pensa per te … ai giocatori tuoi e digli che quelli stanno facendo il massimo … io sono anche il primo che faccio il massimo … tu non sai neppure … cosa ho organizzato qua.;

Intento, eccedente il normale impegno agonistico, che lo Spadavecchia si pregia di aver conseguito nella successiva telefonata captata dopo la fine dell’incontro che, per l’appunto, terminava con la vittoria del Manduria, testuale:

Giuseppe: tutto a posto! … ti abbiamo fatto il regalo

Danilo: bravo bello mio! … grazie;

prova ne sia il comportamento ostile professato nell’occasione dal presidente del Manduria nei confronti del Presidente (Saracino Daniele Fedele) e del dirigente accompagnatore ufficiale (Peluso Salvatore) dell’ Avetrana, tali risultati dal foglio censimento di tale società per la stagione sportiva 2015-2016:

Danilo: eh! … ma SARACINO cosa ha fatto?

Giuseppe: ah?

Danilo: SARACINO?

Giuseppe: non ho capito Danilo

Danilo: SARACINO?

Giuseppe: fa … e che cosa deve fare? … gli abbiamo fatto due … e se n’è andato …(ride)… ma neppure è entrato qui dentro

Danilo: ah! … ah! … uhm! … uhm! … a posto …(incomprens.)…

Giuseppe: PELUSO … PELUSO … se n’è andato … PELUSO se n’è andato con uno schiaffo in faccia

Danilo: si?

Giuseppe: eh! … perché ti stai sorprendendo … che no! … quella cosa! … Danilo

E, ancor di più, la richiesta, altrimenti inspiegabile, di una ricompensa che lo Spadavecchia faceva al Coluccia Danilo di ricompensare i propri calciatori per l’impegno rispettato, peraltro, da consegnare personalmente agli stessi, richiesta asseverata dall’incolpato, testuale: Giuseppe: adesso tu sai cosa devi fare no?

Danilo: cosa devo fare … dimmi

Giuseppe: cosa vuoi fare … fai … non ti voglio dire niente amore mio … lo sai!

Danilo: ah! … ho capito!

Giuseppe: ai ragazzi … se vuoi fare un regalo ai ragazzi … basta anche una pizza

Danilo: bravo! … va bene

Giuseppe: tu vieni … tu … tu stesso devi venire e devi fare il tuo … devi fare … basta! … non mandare nessuno amore mio!.

Nella fattispecie va significativamente osservato che la gara in questione risultava di grande importanza per le sorti del campionato anche del Galatina, atteso che era la quart’ultima del campionato di promozione pugliese e la classifica del girone B vedeva tale compagine al secondo posto, distanziata di quattro punti dalla U.S.D. Avetrana che occupava la prima posizione, e cioè l’unica utile ai fini della promozione diretta nella categoria superiore.

La A.S.D. Pro Italia Galatina, pertanto, aveva un forte interesse alla sconfitta della U.S.D. Avetrana nella gara che la stessa doveva disputare contro la U.G. Manduria Sport, al fine evidente di poter ridurre la differenza di punteggio e, pertanto, ottenere la promozione diretta nella categoria superiore.

E’ comprovato, pertanto, che il Coluccia Danilo abbia commesso l’illecito contestato in combutta con lo Spadavecchia Giuseppe, laddove, invece, a parere di questo Tribunale, il Greco Cosimo Damiano, per le ragioni che verranno in seguito esposto trattando della sua posizione, deve essere ritenuto scevro da responsabilità.

In ultimo, sul punto, va detto che pure pienamente integrata appare l’aggravante contestata di cui all’art. 7 comma 6 del C.G.S. a carico del prevenuto, dovendosi riconoscere ai suoi danni una pluralità di illeciti commessi previsti e puniti dallo stesso testo normativo.

Quanto alla incolpazione sub. 6) dell’atto di deferimento contestata al COLUCCIA LUCIANO in concorso con il Sig. MANTA COSIMO ed altri soggetti allo stato non identificati, riguardante l’incontro calcistico A.S.D. CITTA’ DI RACALE – U.S. GALATONE A.S.D. del 03/042016 valevole per il Girone B del Campionato di Promozione Pugliese per la Stagione Sportiva 2015-2016 (risultato finale 0-3) ex artt. 1 bis coma 5; 7 comma 7 C.G.S. (fogli n. 118

e 119 dell’atto di deferimento) .

Le su dette infrazioni del C.G.S., contestate all’incolpato, risultano acclarate, secondo la ricostruzione articolata dalla Procura nell’atto di deferimento, alla luce delle prove in atti. Tanto si evince dal contenuto della seguente intercettazione:

tel. intercettata alle ore 18:11:52 del 27.3.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Luciano in entrata dall’utenza in uso a Manta Cosimo (fogli n. 53, 54 e 55 dell’atto di deferimento), colloquianti il prevenuto e Manta Cosimo detto “Mino”, dirigente, all’epoca dei fatti, dell’U.S. GALATONE A.S.D.

Dalla suddetta conversazione telefonica emerge assai esplicitamente come il predetto dirigente del Galatone prometta al Presidente di fatto del Galatina di consegnargli la vittoria nel successivo incontro che avrebbe dovuto svolgersi tra le due formazioni salentine, qualora il Galatone avesse ottenuto preventivamente la salvezza anche solo pareggiando la partita in trasferta con il Racale.

Il Manta, in particolare, confessa al suo interlocutore che si sarebbe adoprato di li a poco ad alterare il risultato di tale partita in favore della sua compagine, contattando all’uopo tre calciatori del Racale: Pasca, Patera e Pellegrino, del cui appoggio in tal senso era sicuro in quanto, in passato, già venuto a contatto con gli stessi: testuale: “ gli ho dato sempre da mangiare io”.

Nel corso della conversazione, invero particolarmente allarmante, in quanto testimonia la pervicacia e la ripetitività con cui simili personaggi programmano illeciti sportivi, il Coluccia Luciano informa a sua volta il Manta della sua intenzione di interessarsi acchè anche la successiva partita  che il Galatina avrebbe dovuto svolgere con il Maglie fosse “addomesticata” a suo favore, contattando esponenti di quella squadra.

L’ intento illecito del Manta propalato nella suddetta conversazione con il Coluccia Luciano trova documentale riscontro dall’esame dei documenti ufficiali della gara e segnatamente nella distinta allegata al referto arbitrale dalla quale risulta che i Sigg.ri Pasca Stefano, Patera Walter e Pellegrino Francesco nominati dal Manta, figuravano tra i calciatori del Racale che avevano preso parte all’incontro rispettivamente con i numeri di maglia 6,7 e 8.

L’esito finale dell’incontro, terminato per l’appunto con il netto punteggio di 3 a 0 fuori casa in favore del Galatone, è ulteriore elemento, qualora ve ne fosse stato bisogno, a sostegno dell’ipotesi accusatoria.

Il contenuto della telefonata comprova, altresì, come il predetto deferito, nel corso della stessa

apprendesse dal suo interlocutore della sua intenzione di alterare il risultato della partita Racale-Galatone, cosa che lo obbligava alla denuncia di tanto alla procura federale, mai avvenuta, sicchè, a cagione di tanto, pienamente configurata risulta la contestazione a suo carico di cui all’art. 7 comma 7 C.G.S. configurata dalla pubblica accusa sportiva.

 

Quanto alla incolpazione sub. 7) dell’atto di deferimento contestata al COLUCCIA LUCIANO ED al COLUCCIA DANILO in concorso tra loro ed altresì con i Sig.ri RENIS ANTONIO, FILIPPO ROCCO e MOSCA GIUSEPPE ed altri soggetti allo stato non identificati, afferente l’incontro calcistico A.S.D. PRO ITALIA GALATINA – A.S.D. A. TOMA MAGLIE DEL 3.4.2016, VALEVOLE PER IL GIRONE B DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PUGLIESE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016 (risultato finale 2 – 0) ex artt. 1 bis coma 5; 7 commi 1 e

2, con l’aggravante per entrambi di cui all’art. 7 comma 6 del C.G.S. prima e seconda ipotesi (fogli n. 119, 120 e 121 dell’atto di deferimento).

Le predette infrazioni alle norme del C.G.S., così come contestate ad entrambi i Coluccia -padre e figlio- risultano senza dubbio integrate per come mosse nell’atto di deferimento dal patrimonio probatorio in atti.

In vero l’alterazione del risultato di detta gara, come sopra visto preannunciato dal Coluccia Luciano al Manta Cosimo nel corso della telefonata trattata nel precedente capo di incolpazione sub 6) relativo allo stesso, si alimenta e trova conferma nel contenuto di altre intercettazioni e, segnatamente:

tel. intercettata alle ore 18:59:57 del 29.3.2016 sull’utenza in uso nella circostanza al sig. Coluccia Luciano in uscita verso l’utenza in uso a Renis Antonio, conversanti il predetto ed il sig. Renis Antonio, all’epoca dei fatti, come documentato in atti calciatore della A.S.D. A. TOMA MAGLIE sig. Renis Antonio (fogli n. 60 e 61 dell’atto di deferimento);

tel. intercettata alle ore 11:56:22 del 31.3.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Luciano in entrata dall’utenza in uso al sig. Renis Antonio, colloquianti il predetto e lo stesso sig. Renis Antonio (fogli n. 62 e 63 dell’atto di deferimento);

tel. intercettata alle ore 12:08:29 del 31.3.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Luciano in uscita verso l’utenza in uso al sig. Coluccia Danilo Pasquale, nella quale parlano i predetti padre e figlio (fogli n. 64 e 65 dell’atto di deferimento);

tel. intercettata alle ore 12:23:23 del 31.3.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Luciano in uscita verso l’utenza in uso al sig, Mosca Giuseppe Pietro, nella quale interloquiscono il predetto ed il secondo, all’epoca dei fatti allenatore della squadra A.S.D. PRO ITALIA GALATINA (foglio n. 65 dell’atto di deferimento);

tel. intercettata alle ore 14:07:41 del 31.3.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Danilo Pasquale in uscita verso l’utenza in uso al sig. Renis Antonio in cui gli stessi parlano fra loro (foglio n. 67 dell’atto di deferimento).

Da esse captazioni si evince, infatti, senza margine di dubbio, che il Coluccia padre, che come già visto aveva manifestato al Manta l’intento di interessarsi ad alterare il risultato dell’incontro in esame in suo favore, del tutto insolitamente, tre giorni prima dello stesso, contattava il Renis Antonio, calciatore particolarmente significativo della Toma Maglie, essendo tra i più anziani della compagine e perché rivestiva anche il ruolo di allenatore, al fine di invitarlo ad un incontro per parlare di persona, ricevendo l’assenso dell’interlocutore: testuale:

Luciano: va bene … poi ci vediamo noi?

Antonio: e va bene

Luciano: eh! … mi raccomando sai … Toni!

Antonio: …(ride)… va bene dai … poi parliamo

Luciano: poi parliamo! … d’accordo … ciao

Antonio: ciao

L’ incontro viene fissato a Galatina presso il negozio di Lorena, figlia del Coluccia Luciano, al quale il Renis si reca personalmente.

Il Coluccia Luciano chiama personalmente anche il proprio allenatore Mosca Giuseppe affinchè si rechi presso il luogo in cui si terrà l’incontro con il Renis.

Successivamente all’incontro, il Renis telefona personalmente al Coluccia figlio, per comunicargli che l’accordo è stato suggellato, si raccomanda che non si sappia niente della cosa, ricevendo da quest’ultimo la rassicurazione come compenso per l’aiuto promesso che il successivo campionato sarebbe stato integrato nelle fila della compagine del Galatina, all’epoca dei fatti, come comprovato, squadra particolarmente in auge nel campionato attenzionato ed in odore di quasi sicura promozione, non solo per la valenza della stessa (seconda in classifica) ma anche per gli aiuti procuratigli dai propri “patron” fuori dal terreno di gioco, e, per questo particolarmente appetibile per chi, come il Renis, in quel momento, apparteneva ad una compagine priva di siffatte ambizioni, stralci testuali:

“Antonio: Danilo

Danilo: Toni

Antonio: ehi! … sono venuto e ho parlato con papà”.

“Antonio: eh! … gliel’ho spiegato a papà … gli ho detto quello che gli potevo dire … ho fatto quello

Danilo: va bene … dai Toni … poi …

Antonio: poi… Danilo … chiaramente … eee … che so … non c’è bisogno che te lo dica … che non si sappia niente … mi raccomando sai? … altrimenti …

Danilo: no … va bene … tanto il capo tuo lo sa che stai con noi

Antonio: ah?

Danilo: il capo tuo … lo sa che stai con noi

Antonio: eh! … lo so no… non è che … il capo mio …

Danilo: il prossimo anno stai con noi … ha detto … ti stai portando Toni … ho detto! … ah … Toni! … eh! … a me! … che venisse Toni … sarebbe bene”

Il risultato finale dell’incontro, terminato con il punteggio di 2 a 0 per il Galatina, è ulteriore elemento, qualora ve ne fosse stato ulteriore bisogno, della piena realizzazione della “combine”, perpetrata in concorso tra loro, come da ipotesi accusatoria, tra i due Coluccia, padre e figlio ed il Renis Antonio, con integrazione a loro carico, altresì dell’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 del C.G.S. prima e seconda ipotesi, laddove, invece, per le ragioni che di seguito saranno esplicitate

trattando delle loro specifiche posizioni, il Tribunale, nella fattispecie, ritiene completamente estraneo il Sig. Filippo Rocco, e passibile della sola meno grave violazione di omessa denuncia il Sig. Mosca Giuseppe.

 

Quanto alla incolpazione sub. 8) dell’atto di deferimento contestata al COLUCCIA LUCIANO ED al COLUCCIA DANILO in concorso tra loro ed altresì con i Sig.ri GALLONE DANIELE, GATTO DANIELE, RENIS ANTONIO, ADAMUCCIO LORENZO, GIORDANO MAURO inerente l’incontro calcistico A.S.D. A. TOMA MAGLIE – U.S.D. AVETRANA DEL 10.4.2016, VALEVOLE PER IL GIRONE B DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PUGLIESE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016 (risultato finale 0 – 2) (fogli n. 121, 122 e 123 dell’atto di

deferimento).

Le suddette violazioni del C.G.S., ascritte ai due Coluccia risultano provate, conformemente alla tesi accusatoria dalle risultanze delle seguenti intercettazioni:

 tel. intercettata alle ore 20:37:31 del 4.4.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Luciano in entrata dall’utenza in uso al sig. Adamuccio Lorenzo, conversanti gli stessi, quest’ultimo all’epoca dei fatti dirigente della A.S.D. A. TOMA MAGLIE (fogli n. 71,72, 73 e 74 dell’atto di deferimento);

tel. intercettata alle ore 20:34:32 del 5.4.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Luciano ed al sig. Gallone Daniele in entrata dall’utenza in uso nella circostanza al sig. Coluccia Danilo Pasquale, colloquianti quest’ultimo e lo stesso Gallone Daniele, genero del sig. Coluccia Luciano e persona che svolgeva, all’epoca dei fatti, attività rilevante all’interno e nell’interesse della A.S.D. Pro Italia Galatina (fogli n. 74 e 75 dell’atto di deferimento);

tel. intercettata alle ore 21:26:09 del 5.4.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Danilo Pasquale in entrata dall’utenza in uso al sig. RENIS Antonio, interloquiscono fra loro i predetti (fogli n. 76,77 e 78 dell’atto di deferimento);

tel. intercettata alle ore 11:37:30 del 6.4.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Danilo Pasquale in entrata dall’utenza in uso al sig. Renis Antonio, conversanti gli stessi (fogli n. 79 e 80 dell’atto di deferimento);

tel. intercettata alle ore 19:21:03 dell’8.4.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Danilo Pasquale in uscita verso l’utenza in uso al sig. Spadavecchia Giuseppe, all’epoca dei fatti, come visto sopra, Presidente del Manduria, colloquianti entrambi (fogli n. 80 e 81 dell’atto di deferimento);

tel. intercettata alle ore 13:20:15 del 9.4.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Danilo Pasquale in uscita verso l’utenza in uso al sig. Gallone Daniele, conversanti gli stessi (fogli n. 82 e 83 dell’atto di deferimento);

tel. intercettata alle ore 18:32:37 del 10.4.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Danilo Pasquale in entrata dall’utenza in uso al sig. Gallone Daniele, loro stessi colloquianti (fogli n. 85 e 86 dell’atto di deferimento);

tel. intercettata alle ore 11:28:42 del 30.4.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Luciano in entrata dall’utenza in uso al sig. Giordano Mauro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società Toma Maglie, conversanti gli stessi (fogli n. 86,87 e 88 dell’atto di deferimento).

Va premesso che anche l’incontro in questione era di grandissimo interesse per il Galatina al fine di ottenere la promozione diretta nel campionato di livello superiore, atteso che, come prima evidenziato, l’Avetrana risultava la sua più immediata concorrente, occupando il primo posto in classifica, laddove la squadra dei Coluccia era posizionata al secondo posto dello stesso girone.

Le intercettazioni in questione si svolgono tutte significativamente tra il 04/04/2016 ed il successivo 08/04/2016, laddove la gara era prevista per il 10/04/2016.

Da esse emerge, per quanto di più in interesse, come il Coluccia Luciano “patron” del Galatina, pochi giorni prima dell’incontro, contatti telefonicamente l’Adamuccio Lorenzo dirigente del Toma  Maglie, chiedendogli di poter intervenire sui calciatori della sua squadra, affinchè si impegnino a vincere la gara con l’Avetrana che si sarebbe disputata di lì a pochi giorni.

Questi, per nulla sorpreso della cosa, ed, anzi, dimostrandosi assai ossequioso nei confronti del Coluccia Luciano, gli riferisce di avere carta bianca per poter intervenire direttamente sugli stessi, rappresentando, però, che i suoi calciatori sicuramente, avrebbero richiesto una ricompensa per l’impegno richiesto.

Il Coluccia Luciano assente a tale invito dell’ Adamuccio promettendo che avrebbe racimolato il possibile per accontentarli, sicchè il suo interlocutore assicura che avrebbe messo la buona parola per la conclusione dell’affare, testuale:

Lorenzo: … tu hai carta bianca per fare qualsiasi cosa

Luciano: e io vi ringrazio e sarò debitore … senti eee

Lorenzo: no … che debitore e debitore

Luciano: Lore … Lorenzo … eee … niente! … vedi tu se hai …

Lorenzo: scusami se ti interrompo … sono sempre debitore io nei tuoi confronti quindi

Luciano: se … non signore! … se puoi intervenire su qualcuno … tu pure … digli qua … gli amici ce li togliamo davanti altrimenti il Galatina sempre che ci rompe i coglioni è! … no?

Lorenzo: guarda Luciano io … eee … il rapporto che ho con i ragazzi …

Luciano: uhm!

Lorenzo: eee … qui il … il problema principale tu lo sai bene

Luciano: si!

Lorenzo: i giocatori qua rompono i coglioni per i soldi

Luciano: si … si … si … si … si … si

Lorenzo: eee … non è facile la situazione ad andare a dirgli e … domenica dobbiamo vedere e …

Luciano: adesso racimoliamo quello che è possibile e vediamo se li accontentiamo … va bene

Lorenzo?

Lorenzo: okay! … tu hai carta bianca per qualsiasi cosa … io sicuramente metterò …

Luciano: vi … vi rin …

Lorenzo: … la buona parola come mi hai detto eee … questo non mancherò assolutamente proprio

Luciano: vi … vi ringrazio Lorenzo e disponete sempre per qualunque cosa … d’accordo? … ehi!

Lorenzo: grazie Luciano mio

 

Coinvolto nella “combine” risulta il Sig. Gallone Daniele, genero del Coluccia Luciano, che all’epoca dei fatti svolgeva rilevante attività all’interno e nell’interesse della A.S.D. Galatina, il quale organizza un incontro allo scopo con il solito Renis Antonio già, come visto, coinvolto nell’alterazione del risultato della partita Galatina – Maglie, costui nella conversazione intervenuta con il Coluccia Danilo del 05/04/2016, si premura di riferirgli di aver già contattato all’uopo quattro cinque compagni di squadra che avrebbero partecipato all’incontro in questione.

Il Renis anticipa, però, al Coluccia Danilo, che costoro avrebbero comunque richiesto protezione da possibili ritorsioni dei loro tifosi (è emerso dalle audizioni delle parti e dei loro difensori che il match in questione fosse particolarmente sentito dalle due tifoserie), in particolare, sicuramente tanto avrebbe chiesto il Giordano Mauro, già avvisato della questione, ricevendo ampia rassicurazione in tal senso dal suo interlocutore, il quale prometteva che avrebbe mandato a tal scopo, quattro- cinque persone di sua fiducia all’interno dello spogliatoio per preservarli da ogni possibile pericolo di ritorsioni da parte dei tifosi del Maglie.

Lo stesso Coluccia Danilo, come per la precedente” combine” realizzata con il Renis, si premura di riferirgli che in cambio della sua opera avrebbe ricevuto uno stipendio in contanti, sicchè questi conclude che della cosa si sarebbe parlato l’indomani, personalmente, nell’incontro in questione, che si sarebbe tenuto, come concordato con il Gallone Daniele, lontano da occhi indiscreti in una località diversa da quella in cui avevano sede le due compagini e, precisamente a Lequile con fissazione dell’orario dello stesso alle 18.00. testuale:

Danilo: e va beh! … io vi ha mandato Daniele … io lì … è venuto no?

Antonio: eh! … me lo ha detto Stefano … si

Danilo: eh!

Antonio: e adesso domani … domani alle 18:00 ci troviamo no?

Danilo: eh! … hai parlato con loro?

Antonio: si … si ho parlato con quattro cinque e stanno venendo … loro hanno paura soltanto …

Danilo di … di …

Danilo: dei tifosi

Antonio: se qualcuno dei tifosi domenica fa il coglione … capito? … perchè la verità è questa … ho detto … ma voi parlate … tanto state parlando con una persona … state parlando con una persona

Danilo: no … va beh! … tanto sto mandando quattro cinque …

… (incomprensibile) …

Antonio: ma è quello … Mauro GIORDANO … ti faccio nome e cognome … la prima cosa che ha detto … ha detto … io … anzi … che cazzo me ne fotte a me del Galatina … Avetrana … è meglio il Galatina … però io a Luciano gli chiederò … Luciano io per te giocherò fino alla morte … non per te … io gioco perchè gioco a pallone e gioco fino alla morte … però tu mi devi garantire

Danilo: ah! … va beh!

Antonio: che se qualcuno mi tocca … tu mi devi coprire …

Danilo: si … si

Antonio: … (incomprensibile) …

Danilo: no … no … ma stai scherzando?

Antonio: eh!

Danilo: ti sto mandando cinque persone mie lì … dentro lo spogliatoio … quindi non ti devi preoccupare di

Niente … non ti … non ti devi preoccupare di niente

Antonio: eh! … quindi questa sarà la richiesta che ti faranno domani ah! … te lo dico già fin d'ora

Danilo: tu non ti preoccupare … a te diamo uno stipendio … ho uno stipendio … contanti … hai capito no?

Antonio: poi parliamo … poi parliamo domani … sto chiudendo che sto entrando

Danilo: va boh! … dai … ohu!

Antonio: poi ci sentiamo domani

Danilo: eee … orario?

Antonio: alle 18:00 no?

Danilo: ah! … alle 18:00

Antonio: alle 18:00 ha detto Daniele

Danilo: dove?

Antonio: lì … a Lequile

Danilo: a Lequile

Il Renis, in particolare, nella telefonata del 06/04/2016, a dimostrazione che l’incontro in parola si sarebbe tenuto, chiede se allo stesso avrebbe dovuto partecipare anche il portiere della propria squadra, rappresentando che sarebbero intervenuti personalmente sicuramente i calciatori più grandi della sua squadra, come tali più rappresentativi ed affidabili per certi tipi di accordi: testuale:

. Antonio: ehi! … ma questo portiere lo devo fare venire? … siccome mi sta domandando

Danilo: chi?

Antonio: il portiere?

Danilo: ti sta domandando? … ma il portiere … che so mannaggia!

Antonio: perché siccome mi dicesti quella cosa

Danilo: si ma devo parlare chiaro poi … poi parlo chiaro però … capito?

Antonio: vuoi che lo faccia venire?

Danilo: si … si … si

Antonio: va beh! … allora lo faccio venire dai

Danilo: ma chi sta venendo?

Antonio: eee … i più grandi

Danilo: ah! … okay! … va bene

Tale incontro veniva poi effettivamente riscontrato dalla attività di P.G. in atti, come tenutosi nel pomeriggio del 06/04/2016, verso le ore 18.10, proprio in Lequile, presso il distributore di carburanti Q8 in via S.Fitto, partecipanti i due Coluccia padre e figlio, il Gallone Daniele ed alcuni dirigenti e calciatori del Toma Moglie sorpresi ad appartarsi in una saletta attigua al bar della stazione di servizio.

La riprova dell’accordo intervenuto veniva ulteriormente confermata dal tenore della conversazione telefonica del 08/04/2016 tenuta tra il Coluccia Danilo e lo Spadavecchia Giuseppe, all’epoca, come visto, Presidente del Manduria, nel corso della quale il primo confida al secondo di essersi “già mosso ” con il Maglie per fermare l’Avetrana, testuale di interesse:

Danilo: dell’Avetrana cosa si dice?

Giuseppe: che cosa si deve dire di quei morti là … cosa dobbiamo dire … c’è l’hanno con me c’è l’hanno

Danilo: non si sa niente di … per Maglie là?

Danilo: adesso speriamo almeno che li fermino quelli

Giuseppe: eee … tu lo sai come ti devi muovere … sai dove devi andare … sai … non sei per niente fesso

Danilo: no … no

Giuseppe: se … se li volete fottere …

Danilo: là mi sono mosso già … a Maglie

Giuseppe: eh! … appunto e allora sai

Danilo: per forza

…omissis… sino a fine conversazione

In ordine al contenuto di questa conversazione telefonica, si rimettono gli atti alla Procura Federale affinchè vengano adottate le dovute iniziative nei confronti del sig. Giuseppe Spadavecchia, il quale, pur essendo venuto a conoscenza da Coluccia Danilo che si era attivato per alterare il risultato della partita Toma Maglie- Avetrana, non agisce come previsto dal CGS.

In particolare, al fine di garantire l’impegno “extra” concordato dei calciatori del Toma Maglie nella partita che questi avrebbero disputato contro l’Avetrana, il Coluccia Danilo rappresenta a Gallone Daniele di riferire all’Adamuccio Lorenzo di poter contare sulla cifra di mille euro da devolversi agli stessi, come risulta dalla conversazione telefonica del 09/04/2016 tra il prevenuto ed il Gallone, testuale di interesse:

Danilo: dì a Lorenzo di caricare l’ambiente … (incompr.) …

Daniele: ah?

Danilo: mille euro glieli regaliamo noi

Sta di fatto, però, che nonostante tutto l’impegno profuso dai Coluccia, dal Gallone Danilo, dal Renis e dall’Adamuccio, l’accordo “a vincere” siglato, non andava a buon fine, atteso che il Toma Maglie veniva sconfitto per due a zero dall’ Avetrana.

Ciò nonostante le intercettazioni captate dopo la partita confermavano che tale risultato non favorevole al Galatina, rispetto a quanto concordato, non fu il frutto di un disinteresse dei calciatori del Toma Maglie ai patti assunti, quanto piuttosto colpa della loro incapacità di gioco, nonché causa di elementi imponderabili ed imprevedibili, quali un gol in fuorigioco ingiustamente convalidata all’Avetrana dall’arbitro, il quale, al contrario, aveva fischiato al Maglie un offside inesistente, un altro gol del tutto fortunoso siglato dalla compagine tarantina, l’errore a porta quasi vuota, sul risultato di due a zero per l’Avetrana, commesso da un calciatore del Toma Maglie.

In particolare, poi, il Gallone conferma che se, come da accordi, il risultato sarebbe andato a favore del Galatina, egli avrebbe dovuto vedersela con i calciatori del Maglie, nell’evidente senso di versare loro la ricompensa, di cui prima si faceva cenno nella telefonata intercorsa tra il Coluccia

Danilo e lo stesso Gallone Daniele, testuale di interesse:

Daniele: comunque … non è come dici tu sai? … se …

Danilo: … (bestemmia) … non se la giocano proprio dai!

Daniele: non se la giocano … come non se la giocano proprio? … no … stai vedendo? … non è che non se la sono giocata … Antonio OBBIETTIVO se n’è andato dal campo perché aveva il volta stomaco … ma non perché non stavano giocando … perché non sanno proprio giocare … è diverso! … però …

Danilo: … (incomprensibile) …

Daniele: hanno messo la grinta … che loro alla fine … due reti … una su fuorigioco … fuorigioco netto proprio

Danilo: uhm!

Daniele: e una c’era una mischia in area che poi si è trovato la palla sui piedi uno di loro … ha tirato e ha segnato … che ci devi fare … poi al Maglie gli ha fischiato un fuorigioco inesistente … hanno sbagliato sul due a zero una rete quasi a porta vuota però se quelli impattano bene il pallone sarebbe stato inutile per il portiere perché era proprio nell’area piccolina

Danilo: uhm! … uhm! … ma lui è venuto poi? … no … no?

Daniele: no … che quello è! … eh! … quello è! … hai capito? … poi se non viene … se il risultato sarebbe andato … con … con a nostro favore … poi io me la dovevo vedere con gli altri sai? … con i ragazzi

Danilo: uhm! … va bene me!

Daniele: eh!.

Diversamente opinando incomprensibile sarebbe il contenuto della conversazione telefonica intervenuta il 30/04/2016, a distanza di 20 giorni dalla disputa della partita, tra il Coluccia Luciano ed il Sig. Mauro Giordano, ossia proprio quel calciatore del Maglie che il Renis aveva riferito nella predetta telefonata del 05/04/2016 intervenuta con il Coluccia figlio, essere stato precettato allo scopo, e che aveva posto come condizione della sua adesione l’assicurazione di essere protetto

da eventuali reazioni pericolose da parte dei tifosi del Maglie nei confronti di loro calciatori.

Costui, infatti, si rammarica con il Coluccia Luciano, del fatto che egli ed i suoi compagni di squadra, non erano riusciti a portare a termine quanto promesso, così allungandogli il campionato con la disputa dei play off, nonostante il massimo dell’impegno profuso.

Egli in particolare, proprio al fine di ottemperare alle raccomandazioni dei dirigenti della sua squadra di fare il favore concordato al Presidente del Galatina, si era impegnato alla morte, tanto da rompersi il ginocchio durante la gara stessa.

Insensibili a tanto, i referenti della sua squadra, non avevano neppure ottemperato alla sua richiesta di versargli la somma necessaria per sostenere l’intervento operatorio necessario per ricostruire il ginocchio, sicchè, evidentemente, proprio perché il suo interlocutore non era affatto estraneo a quell’accordo a causa del quale si era rotto il ginocchio, chiedeva a costui di

interessarsi, verosimilmente proprio con i suoi dirigenti, affinchè provvedessero a tanto in suo favore, ricevendo rassicurazione in tal senso da parte del Coluccia Luciano, testuale per quanto di interesse:

Mauro: purtroppo non siamo riusciti a farti un regalino e ti abbiamo messo … ti abbiamo allungato questo campionato

Luciano: eee … purtroppo era un po’ difficilino eh! … lo so

Mauro: eh! … io … lo sai … mi sono fatto male pure al ginocchio in quella partita … non so se ti hanno detto niente … abbiamo cercato di dare il massimo Presidente mio …

Luciano: lo so … ci mancherebbe

Mauro: … di più non si poteva fare

…omissis… sino alle 11:32:20 poi così si ascolta

Mauro: mi sono rotto il ginocchio per voi no … la partita con l’Avetrana va vinta mi raccomando in campo … dobbiamo dare una mano al Presidente così colà … ci buttiamo in campo a morire … mi spacco il ginocchio e non mi dai nemmeno i soldi per farmi … a parte che poi non gli sto chiedendo un centesimo in più di quelli che dovevano darmi Presidente eh! … mi sono fatto male … adesso  pagatemi … fatemi l’intervento … gli ho chiesto gentilmente … mi date i soldi così vado ad

operarmi in grazie di Dio … che non ho i soldi nemmeno per comprare i biglietti da solo … e si sono persi

Luciano: d’accordo! … va bene …

Mauro: Presidente non ti rubo altro tempo

Luciano: … vedremo di spingere

 Mauro: ti ringrazio … un abbraccione forte e in bocca al lupo per domani

E’ comprovato, pertanto, che entrambi i Coluccia abbiano commesso l’illecito quivi contestato in  concorso con i segnalati Gallone Daniele; Adamuccio Lorenzo; Renis Antonio e Mauro Giordano laddove, invece, a parere di Questo Tribunale il Gatto Daniele, per le ragioni che verranno in seguito esposto trattando della sua posizione, deve essere ritenuto estraneo all’incolpazione a lui ascritta.

A riguardo va precisato, come in materia di illecito sportivo, è principio consolidato della Giurisprudenza sportiva che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare, sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”- elemento, questo, che non assume alcun rilievo ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4 comma 5 del C.G.S., attesa l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi.

Anche per tale gara, pienamente integrata appare, altresì, l’aggravante contestata di cui all’art. 7 comma 6 del C.G.S. a carico di entrambi i Coluccia, dovendosi riconoscere ai loro danni una pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente Procedimento disciplinare.

 

Quanto alla incolpazione sub. 9) dell’atto di deferimento contestata al COLUCCIA LUCIANO in concorso con i Sig.ri OBBIETTIVO ANTONIO, MANTA COSIMO, DE LEO MASSIMO, CIMARELLI CHRISTIAN E PREVIDERIO RUDI, ed altri soggetti allo stato non identificati riguardante l’incontro calcistico U.S. GALATONE A.S.D. – A.S.D. PRO ITALIA GALATINA DEL 10.4.2016, VALEVOLE PER IL GIRONE B DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PUGLIESE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016 (risultato finale 0 – 2) ex artt. 1 bis

coma 5; 7 commi 1 e 2, con l’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 prima e seconda ipotesi del C.G.S. (fogli n. 123, 124 e 125 dell’atto di deferimento).

Le predette violazioni ai precetti normativi del C.G.S., contestate al Coluccia Luciano risultano acclarate dai contenuti delle seguenti intercettazioni, che per brevità di narrazione si hanno qui per integralmente richiamate:

tel. intercettata alle ore 17:28:32 del 06.04.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Luciano in entrata dall’utenza in uso al sig. Cosimo Manta, conversanti i predetti (fogli n. 91,92,93,94 dell’atto di deferimento);

tel. intercettata alle ore 16:59:44 del 7.4.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Luciano in entrata dall’utenza in uso a Cosimo Manta, colloquianti loro stessi (fogli n. 95 e 96 dell’atto di deferimento);

tel. intercettata alle ore 12:14:00 dell’8.4.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Luciano in entrata dall’utenza in uso al sig. Cosimo Manta, in cui i due interloquiscono fra loro (fogli n. 97 e 98 dell’atto di deferimento).

L’alterazione del risultato, anche di questa gara del campionato riguardante il Galatina, non è altro che la compiuta esecuzione di quanto già programmato in occasione della conversazione telefonica già intervenuta tra il Coluccia Luciano ed il Manta Cosimo del 03/04/2016, prima trattata con riferimento alla “combine” riguardante l’incontro calcistico Racale- Galatone del 03/04/2016, terminato con la vittoria fuori casa degli ospiti con il risultato di 3 a 0, che aveva garantito la

salvezza anticipata alla squadra del Manta Cosimo.

In quella telefonata, captata dagli inquirenti, prima che il su detto incontro fosse disputato, il Manta, come visto, aveva promesso al suo interlocutore che in caso di esito favorevole dello stesso (di cui per altro si dimostrava sicuro avendo brigato per lo stesso con alcuni calciatori del Racale a lui fedeli), si sarebbe sicuramente adoperato con i suoi, per garantire il successo del Galatina nella successiva partita che li avrebbe visti di fronte.

Realizzatasi la condizione per combinare anche quest’altro incontro, abbisognava precettare a tal fine le persone “giuste”, individuate dal Manta innanzitutto in De Leo Massimo, all’epoca Vice – presidente della compagine del Galatone, ritenuto, evidentemente, dallo stesso particolarmente affidabile e carismatico in seno alla sua squadra.

Sicchè si rendeva necessario fissare un incontro di persona tra loro tre, l’indomani pomeriggio, per meglio definire i dettami della questione, per altro già accennata dal Coluccia Luciano a non meglio identificati soggetti appartenenti al Galatone, i quali si erano professati favorevoli a regalare la vittoria alla compagine del Galatina, in quanto, per l’appunto, essendosi matematicamente salvati la domenica precedente, non avevano più nulla da chiedere al campionato, a differenza della compagine del Coluccia Luciano che, come detto, invece era in lotta con l’Avetrana per conseguire addirittura la promozione diretta alla categoria superiore, testuale di interesse dalla prima delle citate telefonate del 06.04.2016 :

Mino: loro mi dissero … no abbiamo parlato già con Luciano … quando è morta la mamma di Marcello BARONE

Luciano: si … allora … loro dissero tutti quanti … eravamo tutti quanti lì … se erano salvi non ci sarebbe stato alcun problema

Mino: eh! … siamo salvi … ci siamo salvati noi domenica

Luciano: lo so … lo so

Mino: scusa eh! … non ho capito?

Luciano: uhm!

Mino: io vorrei che ci vedessimo … io te e Massimo … hai capito? … DE LEO

Luciano: chi Massimo?

Mino: che è quello che conta di più

Luciano: chi Massimo?

Mino: DE LEO

Luciano: aaa

Mino: Massimo

Luciano: uhm! … va bene

Mino: quando ci vediamo?

Luciano: per me … eee … oggi … oggi no

Mino: no … oggi no

Luciano: perché sto andando adesso … devo andare e torno tardi

Mino: uhm! … no oggi no

Luciano: uhm!

Mino: eee … però io poi devo parlare con qualcuno … capito?

Luciano: si

Mino: giocat … hai capito no?

Luciano: uhm!

OMISSIS

Mino: si dai! … aspetta … io direi di parlare con Massimo eh!

Luciano: ah?

Mino: hai capito?

Luciano: uhm!

Mino: perché dobbiamo essere sicuri

Luciano: tu dici di parlare tu io e Massimo?

Mino: io te e Massimo … magari domani pomeriggio

Luciano: uhm!

Mino: ti dico dove vederci … magari fai un salto un attimo e ci vediamo no?

Mino: hai capito?

Luciano: va boh! … Mino dai … domani ci vediamo

Mino: … (incomprensibile) … verso le quattro

Luciano: va bene?

Mino: ti chiamo io … alle quattro ti chiamo io domani

Luciano: uhm! … va bene … ciao … ciao

Mino: ciao Lucià … ciao

Luciano: ciao

Luciano: va bene … d'accordo

Mino: e facciamo così … senza … altrimenti devo prendere altri provvedimenti io

Luciano: va bene dai

Mino: va bene?

Luciano: va bene … domani pomeriggio

omissis

Mino: hai capito?

Luciano: va boh! … Mino dai … domani ci vediamo

Mino: … (incomprensibile) … verso le quattro

Luciano: va bene?

Mino: ti chiamo io … alle quattro ti chiamo io domani

Luciano: uhm! … va bene … ciao … ciao

Mino: ciao Lucià … ciao

Luciano: ciao.

Detto incontro con il De Leo, deputato ad organizzare la “combine”, si teneva effettivamente ed aveva esito positivo, solo che a parteciparvi era il solo Coluccia Luciano, atteso che quando il Manta arrivava al posto concordato, i due erano già andati via anticipatamente, atteso che non volevano farsi vedere insieme dai tifosi del Galatone.

Ciononostante il Manta assicurava che si sarebbe ulteriormente adoperato parlando con chi di dovere per il buon esito dell’accordo, testuale di interesse dalla seconda delle citate telefonate del 07.04.2016 :

Luciano: ehi! … Mino

Mino: sono venuto qui e siete già andati via?

Luciano: ohu!

Mino: ohu!

Luciano: dimmi

Mino: sto dicendo sono venuto qui all'Agip e siete già andati via?

Luciano: e noi siamo quasi arrivati a Galatina

Mino: ah?

Luciano: e stava arrivando gente e non volevamo che ci fosse qualche tifoso che viene e ci vede con loro … hai capito?

Mino: ah!

Luciano: va beh! … abbiamo parlato dai! … eee … poi … poi ti dicono loro … Massimo con quell'altro lì … con … va bene?

Omissis

Luciano: eh! … tutto a posto dai!

Mino: tutto a posto dico no?

Luciano: va bene?

Mino: eh! … adesso devo parlare io allora

Luciano: eh?

La terza delle telefonate elencate disvelava anche il nome di soggetti che, seppure a vario titolo, si erano interessati a realizzare l’accordo, nelle persone dell’Obbiettivo Antonio che sappiamo essere dirigente, all’epoca dei fatti, del Galatina e del Cimarelli Christian a quel tempo allenatore del Galatone.

Il primo assumeva una autonoma iniziativa, non concordata con il Manta, contattando direttamente il Previderio Rudy, calciatore del Galatone evidentemente di sua conoscenza, sempre al verosimile scopo di alterare il risultato dell’incontro.

Quest’ultimo, notiziava subito della cosa il suo allenatore Cimarelli Christian, il quale, verosimilmente irritato per tale autonoma iniziativa dell’Obbiettivo “extra accordi” intervenuti tra il patron del Galatina con il Manta ed il De Leo, chiamava, a sua volta, subito il Manta, al fine di indurlo a riferire al Coluccia Luciano di redarguire il suo dirigente affinchè si astenesse dal porre in essere interventi autonomi, atteso che l’opera di convincimento da parte loro con chi di dovere, era già in atto e sapevano loro con chi dovevano parlare, verosimilmente affinchè l’affare andasse in porto, testuale di interesse dalla terza delle citate telefonate del 07.04.2016:

Mino: adesso mi ha chiamato il mister … no? … CIMARELLI … mi ha chiamato … no?

Luciano: si!

Mino: mi ha detto … digli a OBBIETTIVO di farsi i cazzi suoi … dice … ieri sera ha chiamato Rudy … no?

Luciano: chi?

Mino: Rudy … ha chiamato

Luciano: Rudy?

Mino: e quello ha chiamato subito a noi … Rudy PREVITERIO

Luciano: ah! … (incomprensibile) …

Mino: digli che si facesse i cazzi suoi … perché stiamo parlando noi … sappiano noi con chi dobbiamo parlare

Luciano: va bene … d'accordo

Mino: eh!

Luciano: eh! … ciao

Mino: ciao

L’esito positivo dell’incontro per il Galatina, terminato, con il punteggio di 2 a 0 a favore, in trasferta, è vieppiù elemento, qualora ve ne fosse stato ulteriore bisogno, della piena realizzazione della “combine”, perpetrata in concorso tra loro, come da ipotesi accusatoria, tra il Coluccia Luciano, il Manta Cosimo, il De Leo Massimo ed il Cimarelli Christian con integrazione a carico del prevenuto incolpato, altresì dell’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 del C.G.S. prima e seconda ipotesi, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione nell’ambito del presente Procedimento disciplinare, nonché dell’effettiva alterazione del risultato della gara.

* * *

Per quanto riguarda la posizione del Sig. Previderio Rudy, il Tribunale, nella fattispecie, ritiene che egli sia passibile della sola contestata violazione di omessa denuncia, non ritenendo sufficientemente provata a sua carico quella di cui all’art. 7 commi 1 e 2, pure contestata nei suoi confronti dalla Procura sportiva.

* * *

Quanto alla incolpazione sub. 10) dell’atto di deferimento contestata a Coluccia Pasquale Danilo inerente l'incontro Pro Italia Galatina - Leverano Calcio dell'1.5.2016, valevole quale spareggio per il passaggio alla categoria superiore all'esito della disputa del campionato di Promozione pugliese per la stagione sportiva 2015-2016 (risultato finale 3-1) (fogli n. 127 e 128 dell’atto di deferimento), per avere lo stesso proferito minacce al sig. Carati Jonathan, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Leverano Calcio, ed al sig. Toni Spagnolo, fratello del presidente della stessa società, di procurare lesioni fisiche ai calciatori e dirigenti della stessa A.S.D. Leverano Calcio in occasione della gara che l’1.5.2016 tale società avrebbe disputato contro la A.S.D. Pro Italia Galatina, valevole come  incontro unico di spareggio per il passaggio alla categoria superiore all’esito della disputa del campionato di promozione pugliese per la stagione sportiva 2015 – 2016, così determinando un clima di intimidazione nei componenti della compagine avversaria.

Dalle intercettazioni, emerge un triste ed inequivocabile quadro probatorio che non può non andare nella direzione di ritenere pienamente fondata l'incolpazione formulata dalla Procura Federale.

Nelle varie intercettazioni telefoniche, infatti, tra il sig. Coluccia e il sig. Carati, nonché il sig. Obbiettivo- direttore sportivo del Galatina- emerge la precisa ed inequivocabile volontà del sig. Danilo Pasquale Coluccia di creare un pesante clima intimidatorio in vista della partita in questione.

A mero titolo esemplificativo, si riportano le seguenti affermazioni: a) nella telefonata con Carati: "li devo scoppiare di botte quando vengono alla Società e poi a chi si mette in mezzo", "ti sto chiamando per l'amicizia..per noi due..il resto…non me ne fotte un cazzo…", "quando vengono domenica tocca scannarli questi", "domenica quando viene il schiaffone glielo devo tirare a lui (id est, a Venneri, del Leverano)", "e poi a Calasso…a Calasso (del Leverano) gli devo far crescere i capelli per quanti pugni devo tirarli"; b) nella telefonata ad Antonio Obbiettivo, Coluccia riferiva dell'incontro avvenuto con Antonio Spagnolo, fratello del Presidente del Leverano Calcio: "se sei venuto a tastare l'ambiente..di a loro che domani quando vengono li picchieremo tutti"oppure riferiva al suo interlocutore che l'allenatore del Galatina, Mosca, gli aveva riferito di aver saputo che i dirigenti del Leverano avevano detto ai propri calciatori di non avere paura della partita con il Galatina e che "se c'è qualcuno che ha paura che rimanga qui…che non è morto mai nessuno per una partita di pallone"- il tutto, ovviamente, proprio in ragione del clima intimidatorio creato dal sig. Coluccia.

A proposito delle intercettazioni riferite a questa partita, il Collegio non può esimersi dal censurare il grave contenuto di alcune frasi pronunciate dal direttore sportivo del Galatina, Antonio Obbiettivo, seppur non incolpato per questo incontro; egli, infatti, così si esprimeva a proposito dei componenti della società avversaria "..questi sono pezzi di merda..tutti", "si penso che l'hanno capito che non è…non è giornata proprio domani", "la catena non vedi che è?..la catena è buona…nuova…senza ruggine..dico..che cazzo volete?...se fosse arrugginita vi dovreste preoccupare per le infezioni", "che ne devo fare?...io li devo picchiare tutti domani". Un quadro che, quindi, è in totale contrasto con la personalità dell'incolpato delineata dalla difesa dello stesso Obbiettivo nella memoria difensiva, ed una condotta aggravata dalla circostanza che egli è un militare.

Sulla posizione del sig. Antonio Obbiettivo in ordine alla partita in questione, il Tribunale rimette gli atti alla Procura Federale per ogni adempimento successivo.

In ordine alla posizione di Costantino Masciullo, il difensore ne eccepisce la estraneità ai fatti perché, in data 11.07.2014, era stata inviata dall'incolpato una lettera raccomandata a.r. con la quale rassegnava le dimissioni da Presidente del Galatina. Nel deferimento si legge che nel foglio censimento depositato dal Galatina il Presidente formalmente risultava essere l'avv. Massimiliano Lippolis; nell'intercettazione dell'01.10.2015, ore 12:54:56, Coluccia Danilo, parlando con altra persona non identificata, diceva che il Presidente del Galatina sulla carta era l'avvocato Lippolis, quindi non Costantino Masciullo- il tutto, a prescindere dall'indicazione del conto corrente bancario che indicava Masciullo come legale rapp.te del Galatina, ma che veniva gestito da Luciano e Danilo Coluccia i quali, come riferito dall'istituto di credito, erano delegati alla movimentazione.

Nelle successive pagine del deferimento, in realtà, ci sono varie intercettazioni dalle quali emerge chiaramente che il sig. Costantino Masciullo, a prescindere dalle dimissioni formali, non era estraneo alla conduzione della società sportiva, perché partecipava attivamente alla raccolta di denaro per la gestione del Galatina, portandosi in auto con Danilo Coluccia per fare visita alle attività commerciali al fine di incassare soldi, e in alcuni casi, non si limitava a partecipare ma si attivava personalmente (intercettazione del 03.10.2015, ore 10:24:59, "….domani mattina arrivo da Pierantonio…", "ma se ci mettevamo se…quattro-cinque a girare..a fare a tappeto…..passa subito  che ti faccio fare l'assegno da questo"). Il coinvolgimento personale, nonostante la lettera di dimissioni, è testimoniato inequivocabilmente dall'uso non casuale di alcuni termini, rilevabili dalle intercettazioni ("così gli facciamo il conteggio….. gli diciamo che ci deve lasciare…devo vedere se ci prendiamo una cosa in più…dobbiamo passare la sopra- dal Centro Colore…..").

I sigg.ri Danilo e Luciano Coluccia, - dato notorio a tutte le persone del territorio, come emerge anche dalle difese di questo giudizio- erano gli esponenti di vertice della famiglia operante nella città di Galatina e nel territorio limitrofo con i mezzi propri dell'organizzazione di stampo mafioso più nota con il nome di "Sacra Corona Unita", avvalendosi di metodi intimidatori e del vincolo di solidarietà tra appartenenti al clan; essi di fatto gestivano la società di calcio e la alimentavano

tramite danaro che raccoglievano dai commercianti anche grazie al fatto che potevano sfruttare il timore che incutevano.

Ad avviso del Tribunale, la responsabilità di Costantino Masciullo in ordine a quanto oggetto di deferimento è chiara ed evidente, perché le intercettazioni dimostrano inequivocabilmente che egli partecipava attivamente alla gestione della società, recandosi personalmente presso gli esercizi commerciali, non limitandosi semplicemente ad indicare ai Coluccia quali fossero gli sponsor sotto la sua gestione, come sostenuto dal suo avvocato; l'accompagnarsi con Luciano Coluccia e/o il

figlio Pasquale Danilo Coluccia ad incassare danaro dai vari negozianti al fine di procurarsi somme necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva del Galatina Calcio, per quanto detto poc'anzi in ordine alla notoria appartenenza degli stessi a clan malavitosi, implicava anche l'accettazione dei metodi adottati dagli stessi per reperire danaro.

In ordine alla posizione di Spadavecchia Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente del Manduria Sport, la difesa del Manduria Sport eccepisce che il Manduria aveva battuto il Galatina e, dopo 2 settimane, l'Avetrana nella partita oggetto del deferimento. Se il Presidente avesse voluto favorire il Galatina, avrebbe perso due settimane prima nello scontro diretto. La telefonata precedente alla partita, inoltre, a dire del difensore, non dimostrerebbe l'illecito perchè l'offerta del premio per la

vittoria (una pizza per i calciatori) era solo successiva alla vittoria.

In primis, il Tribunale ritiene infondata l'applicazione dell'art. 24 CGS richiesta dalla difesa per l'asserita collaborazione della società, atteso che non vi è stata assolutamente, nel senso richiesto dal vigente CGS (prova ne è che non vi è alcuna ammissione di responsabilità).

Esaminando le intercettazioni telefoniche riferite alla partita in questione, cioè Manduria- Avetrana, terminata con il risultato di 1-0, emerge che nel corso della mattinata del giorno della partita (il 20.03.2016), il sig. Danilo Coluccia chiamava Giuseppe Spadavecchia e quest'ultimo garantiva il massimo impegno per vincere la partita con l'Avetrana, al fine di avvantaggiare il Galatina. Lo si deduce dalle frasi di Spadavecchia, il quale dice a Coluccia "tu prima pensa per te..ai giocatori tuoi" (cioè a vincere la tua partita, quella che vedeva impegnato il Galatina) "e digli (cioè ai componenti della sua squadra) che quelli (cioè il Manduria) stanno facendo il massimo..io sono il primo che faccio il massimo (facendo intendere che si parlava di un impegno che andava anche oltre quello del campo, perché il Presidente ovviamente non era un calciatore)…tu non sai neppure cosa ho organizzato qua", alludendo anche ad un clima intimidatorio, come confermato dalla

telefonata successiva alla partita ("Peluso se n'è andato con uno schiaffo in faccia" e "Saracino cosa deve fare…neppure è entrato qui dentro")- Saracino era il Presidente dell'Avetrana, mentre Peluso ne era il dirigente accompagnatore.

Dopo la partita, è addirittura lo stesso Spadavecchia a chiamare Coluccia Danilo per dirgli "ti  abbiamo fatto il regalo".."io quando dico una cosa la mantengo" - ammettendo quindi che c'era stato un accordo tra i due- e chiedendo a Coluccia di corrispondere un premio (anche una pizza ai ragazzi) ai calciatori del Manduria per la vittoria conseguita contro l'Avetrana al fine di favorire il Galatina.

E' quindi da riconoscere la responsabilità diretta del Manduria Sport nella fattispecie in esame (illecito sportivo), atteso che le frasi pronunciate dal Presidente Spadavecchia non lasciano margini ad altre interpretazioni ed hanno trovato riscontro nel risultato conseguito (la vittoria del Manduria), nella richiesta a Coluccia- svolgente attività rilevante all'interno della società Galatina- di un premio per i calciatori della stessa squadra in ragione della vittoria, nell'aver creato un clima intimidatorio ai danni del Presidente e dell'accompagnatore dell'Avetrana.

Sempre per la partita Manduria- Avetrana, è da escludere invece la fondatezza dell'incolpazione per il calciatore del Manduria Greco Cosimo Damiano, il quale non era stato il calciatore sul quale il portiere dell'Avetrana aveva commesso il fallo da rigore ed inoltre, comunque, nell'occasione era stato lo stesso portiere dell'Avetrana a commettere il fallo di gioco sull'attaccante, tanto da causare appunto il rigore per il Manduria e la sua espulsione- la rottura dei denti incisivi del portiere, quindi, erano solo la conseguenza di uno scontro di gioco, non di un fallo commesso da un calciatore del Manduria- che, si ripete, nella circostanza il fallo lo aveva subito e non commesso. Sul finire della partita, Greco veniva espulso per rosso diretto per un fallo di sproporzionata vigoria.

In ordine alla posizione del sig. Manta Cosimo (detto Mino), pur non essendo formalmente un dirigente del Galatone, nella fattispecie in esame egli agiva indiscutibilmente nell'interesse di quella società, con tutto quanto ne consegue come da normativa vigente.

Con riferimento alla gara Città di Racale - Galatone del 03.04.2016, il sig. Manta assumeva l'iniziativa e chiamava ripetutamente ("ti sto chiamando da questa mattina..") Danilo Coluccia e, in vista del successivo incontro Galatone- Galatina, prospettava al Presidente del Galatina che si stava attivando per vincere a Racale ("domenica adesso sto vedendo…come fare a vincere lì", "noi basta che pareggiamo…adesso sto vedendo se chiamo qualcuno io capito?") contattando qualche componente della squadra avversaria, in modo da ottenere la salvezza e poter quindi lasciare vincere appunto il Galatina nella successiva partita Galatone- Galatina ("che poi quando venite domenica lì poi…" "è fatta…hai capito?" "con noi domenica non c'è problema", " a noi premi non ne dobbiamo sentire proprio"). Il ripetuto uso del pronome "noi" da parte di Manta, indica indiscutibilmente che svolgeva attività nell'interesse del Galatina.

Per quanto riguarda la partita Città di Racale- Galatone, Manta, nella telefonata fatta a Luciano Coluccia il 27.03.2016, ore 18:11:52, dice "noi domenica per forza…adesso io devo chiamare due tre"…"perché gli ho sempre dato da mangiare io"…"lì tipo Pasca, tipo Patera, tipo Pellegrino…..poi li metto alla prova…". Pasca, Patera e Pellegrino sono tre calciatori del Città di Racale, che avevano preso parte alla gara, vieppiù vinta appunto per 3-0 fuori casa dal Galatone che, con quella vittoria, si era garantita la salvezza e, quindi, la permanenza nella categoria.

Dalle intercettazioni emerge in modo sin troppo nitido la sussistenza dei requisiti per la configurazione dell'illecito sportivo, perché è comunque manifestata inequivocabilmente la volontà di alterare il risultato di quella partita (Città di Racale - Galatone) ed anche di quella successiva (Galatone- Galatina).

In ordine alla partita Pro Italia Galatina - Toma Maglie del 03.04.2016 (risultato 2-0), dopo aver esaminato la posizione di Luciano Coluccia e Pasquale Danilo Coluccia in altro punto del presente provvedimento, si approfondiscono le singole posizioni degli altri incolpati: a) Rocco Filippo: sembra pacifico che vi sia stato un errore di persona da parte della Procura Federale, perché egli all'epoca dei fatti non era tesserato per il Toma Maglie e perché "Rocco, il tuo (cioè del Renis) capo", al quale si fa riferimento in una intercettazione telefonica e dalla quale è scaturita l'incolpazione, è in realtà da individuarsi nel datore di lavoro dello stesso Renis, cioè Rocco Galati;

b) Mosca Giuseppe Pietro- allenatore del Toma Maglie: è pacifico che abbia partecipato all'incontro tra Renis (calciatore- allenatore del Toma Maglie) e Luciano Coluccia. Ad onta di tutte le argomentazioni difensive di Mosca sulle tempistiche ridottissime per gli spostamenti necessari per accompagnare il proprio figlio a Matino, egli nella telefonata del 31.03.2016 delle ore 12:23:33 così riferiva a Coluccia, che lo convocava per l'incontro: "Se vuoi cinque minuti ho tempo…non è  un problema". Le affermazioni dello stesso allenatore, mai smentite e/o contestate, dimostrano intanto che egli almeno cinque minuti poteva dedicarli all'incontro e che il dover accompagnare il figlio non costituisse un ostacolo all'incontro stesso ("non è un problema"). L'incontro tra i tre, come emerge dalla successiva telefonata intercettata, intercorsa tra Renis e Danilo Coluccia, aveva ad oggetto l'esito della gara tra Galatina e Maglie (finita 2-0), atteso che Antonio Renis dice a Danilo Coluccia frasi indicative ("gliel'ho spiegato a papà…gli ho detto quello che potevo dire…ho fatto quello che potevo fare…", "che non si sappia niente…mi raccomando sai? altrimenti….") e Coluccia lo tranquillizza ed anzi gli promette l'ingaggio per la stagione sportiva seguente ("il prossimo anno stai con noi").

Non appare credibile la difesa di Mosca, la quale sostiene che in quell'incontro si sarebbero affrontati argomenti sulla preparazione del campo e dei calciatori, trattandosi di questioni prive di qualsiasi urgenza che non avrebbero giustificato l'organizzazione di quell'appuntamento di gran fretta- se vere, avrebbero potuto essere discusse in qualsiasi altro momento precedente la partita ed inoltre non si comprende perché le notizie sulle condizioni del terreno di giuoco sarebbero state

chieste all'allenatore e non al giardiniere o comunque a chi si occupa della riferita manutenzione. Ciò premesso, essendo quindi fuor di dubbio che l'allenatore Mosca abbia preso parte all'incontro con Pasquale Coluccia e Antonio Renis, finalizzato a manipolare il risultato della partita, è convincimento del Tribunale che l'allenatore, in quell'occasione, sia stato solo messo a conoscenza dell'accordo intercorso tra gli altri due (difatti, nelle telefonate successive all'incontro, non vi è riferimento all'allenatore) e che, ciò nonostante, egli non abbia informato, come dovuto, la Procura Federale della FIGC; c) Antonio Renis, calciatore - allenatore del Maglie. La difesa argomenta eccependo che la sconfitta del Maglie fu frutto solo della disparità delle forze in campo e non di accordi, che il Maglie era ultimo in classifica e che il Renis, in quanto capitano della squadra, era preoccupato solo per la reazione dei tifosi dopo l'ennesima sconfitta della squadra.

La difesa dell'incolpato, inoltre, sostiene che il Renis era intimidito dai Coluccia a causa della capacità criminale di questi ultimi, nota in tutta la provincia.

Le argomentazioni difensive non sono convincenti e fondata si rivela l'accusa di illecito sportivo ai danni del sig. Antonio Renis.

Incidentalmente, si osserva che egli è stato condannato dal Tribunale di Lecce, per questa partita, ad 1 anno (pena sospesa) e 500,00 euro di multa, in linea con le richieste del PM.

Dalle intercettazioni telefoniche emerge chiaramente che Renis, d'intesa con i Coluccia ("gliel'ho spiegato a papà…gli ho detto quello che gli potevo dire..ho fatto quello che potevo fare"- così al telefono con Danilo Coluccia dopo aver incontrato Luciano Coluccia), si impegna ad alterare il risultato della partita in questione, chiedendo ai suoi interlocutori "che non si sappia niente…mi raccomando sai?...altrimenti…"; egli temeva quindi le ovvie ripercussioni nel caso in cui fosse diventato di pubblico dominio l'accordo per truccare la partita- ripercussioni non solo da parte dei tifosi (d'altro canto, se come dice la difesa, erano ultimi in classifica, perché i tifosi avrebbero dovuto arrabbiarsi per l'ennesima sconfitta, per altro per una partita giocata fuori casa contro la seconda in classifica?), ma anche e soprattutto da parte della giustizia (sportiva e non). Inoltre, come premio per l'alterazione della partita, Danilo Coluccia promette a Renis l'ingaggio per la stagione calcistica successiva ("il prossimo anno stai con noi"), ed il calciatore- allenatore non si schernisce assolutamente, nemmeno solo formalmente, dinanzi alla proposta avanzatagli.

* * *

Analizzando specificatamente la posizione del sig. Obbiettivo Antonio, il Tribunale, alla luce delle emergenze probatorie in atti, ritiene pienamente provata la responsabilità dello stesso in merito alle incolpazioni lui ascritte dalla Procura federale sub. 4) e 9) dell’atto di deferimento;

quanto alla incolpazione sub. 4) dell’atto di deferimento contestata al Sig. OBBIETTIVO ANTONIO ex art. 1 bis co. 1 C.G.S. in concorso con i Sig.ri Coluccia Luciano e Coluccia Pasquale Danilo (foglio n. 116 dell’atto di deferimento).

Sul punto, al fine di motivare la ritenuta responsabilità del prevenuto, valga quanto diffusamente sopra dedotto (in fatto ed in diritto) e documentato per i co- incolpati Coluccia Luciano e Danilo con riferimento alla speculare incolpazione loro ascritta sub 1) e 2) dell’atto di deferimento.

Il contenuto delle captazioni sopra richiamate a suffragio dell’ipotesi accusatoria, non lascia margini di dubbio circa il ruolo attivo svolto dal prevenuto, al fine di coadiuvare i Coluccia padre e figlio nell’illecito reperimento di contributi economici nei confronti dei commercianti di Galatina e territori limitrofi per il finanziamento della locale società calcistica, da loro di fatto gestita, al di là delle intestazioni formali a soggetti estranei.

Tanto è suffragato, anche, da alcuni significativi stralci di dette captazioni che lo riguardano e che per completezza di esposizione qui sotto si riportano: captazione ambientale a bordo dell’autovettura in uso a Coluccia Danilo recante a bordo Obbiettivo Antonio

…omissis… sino alle ore 17:38:15 allorquando si fermano in via Torquato Tasso altezza del civico

60 e Danilo conversa con uomo nmi.

Danilo:che vuoi … quando passo?

Uomo:non ti …(incomprensibile)…

si riavviano e così si ascolta

Danilo:…(ride)… “lu Tuccio” … i morti suoi … gli dico … quando passo per la fattura? … non mi trovi … mi dice … che ti faccio … sai già … tanto ti sto dando la penna mia e già sa lei che deve fare … è da 15 anni forse … sedici anni che fa sempre 1000 euro … due milioni a lire e mille euro

Antonio:mille euro? …(incomprensibile)…

Danilo:però se vede che non passiamo ci chiama … l’altro giorno lo trovai in banca e gli ho detto … Tuccio … quando passo? … mi ha detto …(incomprensibile)… che mi rompi i coglioni! … passa quando vuoi … ma … però con mio padre è tutto più facile … se no sotto questi chiari di luna … soldi non te ne da nessuno Antonio:è normale! … so a Nardò le difficoltà che ci sono … non c’è nessuno che gira … perché la gente sta …(incomprensibile)…

…omissis… sino al termine dell'impegno

Stralcio della conversazione tra presenti intercettata a partire dalle ore 17:36:11 dell’8.10.2015 a bordo dell’autovettura in uso a Coluccia Danilo Pasquale.

Coluccia Danilo Pasquale conversa con Obbiettivo Antonio.

Antonio: presidente mio

Danilo: ehi! … buongiorno Antonio

Antonio: cosa è successo …(incomprensibile)…

Danilo: va bene che stiamo …(incomprensibile)…

Antonio: cos’hai?

Danilo: io … io e Costantino(Masciullo n.d.r.) … in giro …(incomprensibile) …

Antonio: ah! … in giro?

Danilo: in giro … sponsor

Antonio: ah! … è bene allora … vai a fare soldi

Danilo: senti cosa gli ha detto una persona …(incomprens.)… Costantino … vai! … non ho nemmeno … lacrime per piangere … dice … fagli lo sponsor di cinquecento euro … se no qua adesso piangi subito … mamma mia!

Antonio: …(ride)…

Danilo: …(ride)…

Antonio: io a mezzogiorno finisco e me ne torno

Danilo: stiamo rompendo i coglioni a tutti

Antonio: fai bene

Danilo: …(incomprensibile)…

Antonio: e il … il nostro uomo non si sente più invece?

Danilo: cosa?

Antonio: il nostro uomo

Danilo: Costantino sta tornando …(ride)… adesso te lo passo

Antonio: si

Danilo: …(ride)…

… omissis… sino a fine conversazione

Telefonata intercettata alle ore 09:55:58 del 09.10.2015 sull’utenza in uso a Coluccia Danilo Pasquale in uscita verso l’utenza in uso ad Obbiettivo Antonio.

A bordo dell’autovettura sono presenti COLUCCIA Danilo Pasquale e OBBIETTIVO Antonio.

…omissis… sino alle ore 18:27:04 poi così si ascolta

Danilo:ma la carta dove sta?

Antonio:che carta?

Danilo:la fattura … vedi … da quella parte sta?

Antonio:non è che l’hai lasciata nello spogliatoio … là? … quale era?

si fermano e Antonio scende dall’autovettura

Danilo:ELIMAX … ah! … no … qua sta … qua sta … Antonio …

Antonio risale in auto e si avviano

Danilo: Antonio … mi fai un favore? … scendi tu? … gli dici … Luciano mi sta mandando … che lui sta al campo … che se no … sai che è … questo è una persona che si mette a parlare

Antonio:ma mi devo fare dare i soldi?

Danilo:si … i soldi

Antonio:quanto mi deve dare?

Danilo:610 … vedi … sei … sei … e … dieci mi pare

Antonio:610

Danilo:dici … il segretario di Luciano sono … al campo sta … mi ha mandato così … per la fattura … mi sta aspettando al campo lui …(incomprensibile)… è da una vita che mi fa lo sponsor questo … prima mi faceva mille più iva

Antonio:e che roba è ELIMAX?

Danilo:supermercato … no piccolino è …(incomprensibile)…

…omissis… sino al termine dell'impegno

Stralcio della conversazione tra presenti nr.1194 intercettata a partire dalle ore 18:26:15 del 23.09.2015 a bordo dell’autovettura Mercedes Classe B in uso al sig. Coluccia Danilo Pasquale

A bordo dell’autovettura sono presenti Coluccia Danilo Pasquale ed Obbiettivo Antonio

…omissis… sino alle ore 18:27:04 poi così si ascolta

Danilo:mi sono rotto i coglioni Antonio!

Antonio:non dire così Danilo

Danilo:devo iniziare di nuovo da dietro a raccogliere i soldi … dam … dam … dam … dam … eee … ma questo mese … butto un paio di colpi di quelli seri … tipo sei/sette mila euro l’uno … e due colpi me li tolgo davanti … non posso stare a raccogliere mille … duemila … duemila … tremila … duemila … mille … cinquecento

Antonio:l’importante che si raccolgono Danilo … se no qua tutto in aria salta … eh! … cerchiamo di portare avanti questa cosa con massima responsabilità … se no se ci scoglioniamo pure noi … è finita

…omissis… sino alle ore 18:37:58 allorquando l’autovettura si si ferma a Noha di Galatina in v.le

Giotto altezza del civico 54 nei pressi del supermercato ELIMAX (dati rilevati dal GPS ndr.) e così si ascolta

Danilo:nah! … è arrivato … alla cassa sta … lo hai visto? …

Antonio:…(incomprensibile)…

Danilo:quel signore grosso

Antonio: come si chiama?

Danilo:Maurizio … quel signore grosso che sta dietro la cassa

Antonio:signor Maurizio

Danilo:digli … signor Maurizio … Luciano mi sta mandando

Antonio scende dalla macchina e al suo rientro così si ascolta

Danilo:te li ha dati?

Antonio: si si …

…omissis… sino al termine dell'impegno

Stralcio della conversazione tra presenti nr.1195 intercettata a partire dalle ore 18:34:26 del 23.09.2015 a bordo dell’autovettura Mercedes Classe B in uso al sig. Coluccia Danilo Pasquale.

In vero la piena consapevolezza da parte dell’Obbiettivo della capacità di persuasione che il semplice nome dei Coluccia, esponenti di spicco di un clan omonimo ricollegabile alla potente organizzazione criminale della Sacra Corona Unita, radicato nel territorio salentino in oggetto, aveva sui commercianti in questione, al fine di ottenere dagli stessi le “sponsorizzazioni” richieste, appare fuori di dubbio per il tenore delle stesse captazioni in atti.

Nel brano della telefonata testè riportata, la circostanza che Danilo Coluccia dica ad Obbiettivo di dire al commerciante Maurizio "Luciano mi sta mandando", è un modo anche per rendere, se possibile, ancora più cogente la natura della richiesta, essendo Luciano Coluccia il padre di Danilo e, quindi, dotato di maggior capacità intimidatrice secondo i canoni delle logiche dei clan: di tutto questo, il sig. Obbiettivo- che è anche un militare, nato in quell'area geografica, non poteva non essere non solo a conoscenza ma anche perfettamente consapevole.

Essendo nota a tutti la sopra evidenziata” fama criminale” dei Coluccia nel territorio salentino in questione, a maggior ragione chi li conosceva bene per operare all’interno della loro squadra, poteva e doveva sapere che quel denaro, da loro raccolto presso i commercianti della zona, non fosse affatto frutto di elargizioni spontanee effettuate da costoro per amore delle sorti della squadra locale, sì da astenersi da rendere loro al riguardo qualsivoglia supporto, quand’anche minimo ed occasionale, in modo tale da non incorrere nella condotta di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, che il precetto di cui all’art. 1 co. 1 bis C.G.S., nella fattispecie contestato, intende preservare.

E’ stato infatti autorevolmente sostenuto dalla dottrina sportiva, in ossequio anche alle concordanti decisioni degli organi di giustizia sportiva, che la lealtà sportiva “lungi dal restare confinata nel recinto dei campi di gioco, travalica la dimensione strettamente tecnica della gara, per fornire a tutti

i soggetti che agiscono nella comunità sportiva il modello al quale essi debbono uniformare i loro

comportamenti “ (R. Caprioli : L’autonomia delle federazioni sportive nazionali, cit., p. 128)

Peraltro l’Obbiettivo risulta, per sua stessa ammissione, essere soggetto particolarmente qualificato e tutt’altro che sprovveduto, essendo un militare in forza al Comando Militare di Grottaglie, Stazione Elicotteri, con il grado di Primo Maresciallo.

 Per giunta, sì come emerge dai contenuti della intercettazione telefonica in atti che anche lo riguarda, occorsa i giorni immediatamente precedenti la partita Galatina – Leverano di cui all’incolpazione sub. 10) dell’atto di deferimento contestata al Coluccia Danilo, il modus operandi del prevenuto, almeno per quel che riguarda l’aspetto eminentemente oggetto del diritto sportivo, non appare antitetico a quello dei “patron” della sua squadra.

In ultimo va doverosamente evidenziato che è principio cristallizzato della Giurisprudenza federale quello per cui, al fine di ritenere la responsabilità del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, bensì un grado inferiore di certezza, configurantesi nella ragionevole certezza, da ritenersi superiore alla semplice probabilità.

 

 Quanto alla incolpazione sub. 9) dell’atto di deferimento contestata al Sig. OBBIETTIVO ANTONIO in qualità di dirigente della A.S.D. Pro Italia Galatina nelle stagioni sportive 2015- 2016- e 2016-2017 in concorso con i Sig.ri COLUCCIA LUCIANO, MANTA COSIMO, DE LEO MASSIMO, CIMARELLI CHRISTIAN E PREVIDERIO RUDI, ed altri soggetti allo stato non identificati riguardante l’incontro calcistico U.S. GALATONE A.S.D. – A.S.D. PRO ITALIA GALATINA DEL 10.4.2016, VALEVOLE PER IL GIRONE B DEL CAMPIONATO DI

PROMOZIONE PUGLIESE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016 (risultato finale 0 – 2) ex artt. 1 bis coma 5; 7 commi 1 e 2 (fogli n. 123, 124 e 125 dell’atto di deferimento).

Al riguardo, al fine di motivare la ritenuta responsabilità del prevenuto, valga quanto diffusamente sopra dedotto e documentato per il co- incolpato Coluccia Luciano con riferimento alla stessa incolpazione a questi ascritta sub stesso punto 9) dell’atto di deferimento.

* * *

In ordine alla posizione del sig. Gallone Daniele, il Tribunale, valutate le prove in atti, ritiene pienamente configurata responsabilità dello stesso in merito alla incolpazione lui ascritta dalla Procura federale:

sub. 8) dell’atto di deferimento, quale soggetto che all’epoca dei fatti svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1bis comma 5 C.G.S. all’interno e nell’interesse della A.S.D. Pro Italia Galatina in concorso con i Sig.ri COLUCCIA LUCIANO, COLUCCIA DANILO, GATTO DANIELE, RENIS ANTONIO, ADAMUCCIO LORENZO, GIORDANO MAURO e con altri soggetti allo stato non identificati, inerente l’incontro calcistico A.S.D. A. TOMA MAGLIE –U.S.D. AVETRANA DEL 10.4.2016, VALEVOLE PER IL GIRONE B DEL CAMPIONATO DI

PROMOZIONE PUGLIESE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016 (risultato finale 0 – 2) ex artt. 1 bis coma 5; 7 commi 1 e 2, (fogli n. 121, 122 e 123 dell’atto di deferimento).

 In particolare al fine di giustificare la ritenuta responsabilità del prevenuto, valga quanto diffusamente sopra dedotto e documentato per i co- incolpati Coluccia Luciano e Coluccia Danilo con riferimento alla stessa incolpazione a questi ascritta sub stesso punto 8) dell’atto di deferimento.

* * *

Circa la posizione di Adamuccio Lorenzo, il Collegio, valutati i riscontri in atti, ritiene pienamente provata la responsabilità dello stesso in merito alla incolpazione lui ascritta dalla Procura federale: sub. 8) dell’atto di deferimento, quale soggetto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Toma Maglia in concorso con i Sig.ri COLUCCIA LUCIANO, COLUCCIA DANILO, GALLONE DANIELE, GATTO DANIELE, RENIS ANTONIO, GIORDANO MAURO e con altri soggetti allo stato non identificati, inerente l’incontro calcistico A.S.D. A. TOMA MAGLIE – U.S.D. AVETRANA DEL 10.4.2016, VALEVOLE PER IL GIRONE B DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PUGLIESE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016 (risultato finale 0 – 2) ex artt. 1 bis coma 5; 7 commi 1 e 2, (fogli n. 121, 122 e 123 dell’atto di deferimento).

In particolare al fine di motivare la ritenuta responsabilità del predetto incolpato, valga quanto diffusamente sopra dedotto e documentato per i co- incolpati Coluccia Luciano e Coluccia Danilo con riferimento alla stessa incolpazione a questi ascritta sub stesso punto 8) dell’atto di deferimento.

In ordine alla posizione del sig. Giordano Mauro, il Tribunale, valutate le prove in atti, ritiene pienamente suffragata la responsabilità dello stesso in merito alla incolpazione lui ascritta dalla Procura federale:

sub. 8) dell’atto di deferimento, quale soggetto all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Toma Maglia, in concorso con i Sig.ri COLUCCIA LUCIANO, COLUCCIA DANILO, GALLONE DANIELE, GATTO DANIELE, RENIS ANTONIO, GIORDANO MAURO ed ADAMUCCIO LORENZO e con altri soggetti allo stato non identificati, inerente l’incontro calcistico A.S.D. A. TOMA MAGLIE – U.S.D. AVETRANA DEL 10.4.2016, VALEVOLE PER IL GIRONE B DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PUGLIESE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016 (risultato finale 0 – 2) ex artt. 1 bis coma 5; 7 commi 1 e 2, (fogli n. 121, 122 e 123 dell’atto di deferimento).

In particolare al fine di sancire la ritenuta responsabilità del predetto incolpato, valga quanto diffusamente sopra dedotto e documentato per i co- incolpati Coluccia Luciano e Coluccia Danilo con riferimento alla stessa incolpazione a questi ascritta sub stesso punto 8) dell’atto di deferimento.

Per la posizione del sig. De Leo Massimo, il Tribunale, valutate le prove in atti, ritiene pienamente configurata la responsabilità dello stesso in merito alla incolpazione lui ascritta dalla Procura federale:

sub. 9) dell’atto di deferimento, quale soggetto all’epoca dei fatti Vice Presidente della U.S. GALATONE A.S.D., in concorso con il Sig. COLUCCIA LUCIANO, OBBIETTIVO ANTONIO, MANTA COSIMO, CIMARELLI CHRISTIAN E PREVIDERIO RUDI, ed altri soggetti allo stato non identificati, riguardante l’incontro calcistico U.S. GALATONE A.S.D. – A.S.D. PRO ITALIA GALATINA DEL 10.4.2016, VALEVOLE PER IL GIRONE B DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PUGLIESE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016 (risultato finale 0 – 2) ex artt. 1 bis coma 5; 7 commi 1 e 2 (fogli n. 123, 124 e 125 dell’atto di deferimento).

Al riguardo, al fine di motivare la ritenuta responsabilità del prevenuto, valga quanto diffusamente sopra dedotto e documentato per il co- incolpato Coluccia Luciano con riferimento alla stessa incolpazione a questi ascritta sub stesso punto 9) dell’atto di deferimento.

* * *

Per la posizione di Cimarelli Christian, il Tribunale, valutate le prove in atti, ritiene pienamente configurata la responsabilità dello stesso in merito alla incolpazione lui ascritta dalla Procura federale:

sub. 8) dell’atto di deferimento, quale soggetto all’epoca dei fatti Allenatore della U.S. GALATONE A.S.D., in concorso con il Sig. COLUCCIA LUCIANO, OBBIETTIVO ANTONIO, MANTA COSIMO, DE LEO MASSIMO E PREVIDERIO RUDI, ed altri soggetti allo stato non identificati, riguardante l’incontro calcistico U.S. GALATONE A.S.D. – A.S.D. PRO ITALIA GALATINA DEL 10.4.2016, VALEVOLE PER IL GIRONE B DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PUGLIESE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016 (risultato finale 0 – 2) ex artt. 1 bis coma 5; 7 commi 1 e 2 (fogli n. 123, 124 e 125 dell’atto di deferimento).

Al riguardo, al fine di motivare la ritenuta responsabilità del prevenuto, valga quanto diffusamente sopra dedotto e documentato per il co- incolpato Coluccia Luciano con riferimento alla stessa incolpazione a questi ascritta sub stesso punto 9) dell’atto di deferimento.

* * *

Circa la posizione del sig. Previderio Rudi il Tribunale, valutate le prove in atti, ritiene non configurata la responsabilità dello stesso in merito alla incolpazione lui ascritta dalla Procura federale:

sub. 9) dell’atto di deferimento, quale soggetto all’epoca dei fatti calciatore della U.S. GALATONE A.S.D., in concorso con il Sig. COLUCCIA LUCIANO, OBBIETTIVO ANTONIO, MANTA COSIMO, CIMARELLI CHRISTIAN E DE LEO MASSIMO, ed altri soggetti allo stato non identificati, riguardante l’incontro calcistico U.S. GALATONE A.S.D. – A.S.D. PRO ITALIA GALATINA DEL 10.4.2016, VALEVOLE PER IL GIRONE B DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PUGLIESE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016 (risultato finale 0 – 2) ex artt. 1 bis coma 5; 7 commi 1 e 2 (fogli n. 123, 124 e 125 dell’atto di deferimento), laddove, invece, ritiene pienamente integrata a suo carico quella ex art. 7 comma 7 a lui contestata sub stesso punto 9) dell’atto di deferimento: “per non aver informato la Procura Federale della F.I.G.C. dell’illecito sportivo riguardante la gara U.S. Galatone A.S.D. – A.S.D. Pro Italia Galatina del 10.4.2016, valevole per il girone B del campionato di Promozione Pugliese per la stagione sportiva 2015 – 2016, posto in essere dal sig. Antonio Obbiettivo”;

Riportandosi a quanto già ampiamente e diffusamente sopra dedotto e documentato per il coincolpato Coluccia Luciano, con riferimento alla stessa incolpazione a questi ascritta sub stesso punto 9) dell’atto di deferimento, si evidenzia come a carico del prevenuto, come visto, vi sia quale fonte indiziaria il contenuto di un'unica conversazione telefonica e, precisamente:

 Tel. intercettata alle ore 12:14:00 dell’8.4.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Luciano in entrata dall’utenza in uso al sig. Cosimo Manta, in cui i due interloquiscono fra loro (fogli n. 97 e 98 dell’atto di deferimento) di cui si riporta quanto qui di più stretto interesse per la posizione del Previderio:

Mino: adesso mi ha chiamato il mister … no? … CIMARELLI … mi ha chiamato … no?

Luciano: si!

Mino: mi ha detto … digli a OBBIETTIVO di farsi i cazzi suoi … dice … ieri sera ha chiamato Rudy … no?

Luciano: chi?

Mino: Rudy … ha chiamato

Luciano: Rudy?

Mino: e quello ha chiamato subito a noi … Rudy PREVITERIO

Luciano: ah! … (incomprensibile) …

Mino: digli che si facesse i cazzi suoi … perché stiamo parlando noi … sappiano noi con chi

dobbiamo parlare

Luciano: va bene … d'accordo

Mino: eh!

Luciano: eh! … ciao

Mino: ciao”.

Dal risultato di tale conversazione, che come è evidente, non vede protagonista il Previderio, risulta conformemente agli altri atti di causa sul punto, che l’Obbiettivo, assumendo una iniziativa del tutto autonoma, non concordata con il Manta, che a sua volta brigava con il Coluccia Luciano per alterare il risultato del match Galatone – Galatina del 10/04/2016,contattava direttamente, proprio l’incolpato, calciatore del Galatone evidentemente di sua conoscenza, sempre al verosimile scopo di alterare il risultato dell’incontro. Quest’ultimo, sempre secondo l’esito della predetta conversazione, notiziava subito della cosa il suo allenatore Cimarelli Christian, il quale, verosimilmente irritato per tale autonoma iniziativa dell’Obbiettivo “extra accordi” intervenuti tra il patron del Galatina con il Manta ed il De Leo, chiamava, a sua volta, subito, il Manta.

Tanto faceva, al fine di indurlo a riferire al Coluccia Luciano, di redarguire il suo dirigente, affinchè si astenesse dal porre in essere interventi autonomi, atteso che l’opera di convincimento da parte loro con chi di dovere, era già in atto e sapevano loro con chi dovevano parlare, verosimilmente affinchè l’affare andasse in porto.

Così stando le cose è del tutto evidente che il Previderio nessun apporto ha fornito alla “combine” dell’incontro calcistico in questione, laddove, invece, è, provato che sia palesemente venuto meno all’obbligo, su di sé gravante, quale tesserato del Galatone di notiziare la Procura dell’illecito sportivo che l’Obbiettivo gli stava proponendo, così incorrendo nella violazione del correlato art. 7 comma 7 C.G.S. pure a lui ascritto.

In ordine alla posizione del sig. Gatto Daniele, il Tribunale, valutate le prove in atti, ritiene non configurata la responsabilità dello stesso in merito alla incolpazione lui ascritta dalla Procura federale:

sub. 8) dell’atto di deferimento, quale soggetto all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Toma Maglie, in concorso con i Sig.ri COLUCCIA LUCIANO, COLUCCIA DANILO, GALLONE DANIELE, RENIS ANTONIO, ADAMUCCIO LORENZO, GIORDANO MAURO e con altri soggetti allo stato non identificati, inerente l’incontro calcistico A.S.D. A. TOMA MAGLIE – U.S.D. AVETRANA DEL 10.4.2016, VALEVOLE PER IL GIRONE B DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PUGLIESE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016 (risultato finale 0 – 2) ex artt. 1 bis coma 5; 7 commi 1 e 2, (fogli n. 121, 122 e 123 dell’atto di deferimento).

Riportandosi a quanto già ampiamente e diffusamente sopra dedotto e documentato per i coincolpati Coluccia Luciano e Coluccia Danilo, con riferimento alla stessa incolpazione a questi ascritta sub stesso punto 9) dell’atto di deferimento, si evidenzia come a carico del prevenuto, la Procura federale abbia addotto quali sostanziali fonti indiziarie: A) il contenuto di una conversazione telefonica e, precisamente:

Tel. intercettata alle ore 20:34:32 del 5.4.2016 sull’utenza in uso al sig. Coluccia Luciano ed al sig. Gallone Daniele in entrata dall’utenza in uso nella circostanza al sig. Coluccia Danilo Pasquale, conversanti il Gallone Daniele ed il Coluccia Danilo, che qui di sotta si riporta:

Danilo: ah! … passami Daniele … passami

Luciano: … (incomprensibile) … ah! … si … si

Luciano passa il telefono al genero GALLONE Daniele nato a Maglie il 20.02.1982 e così si ascolta

Daniele: dimmi

Danilo: Dani

Daniele: dimmi

Danilo: ti sei sentito con lui? … con lui per caso?

Daniele: chi?

Danilo: con … GATTO?

Daniele: si … mi ha detto però che si era sentito già con papà

Danilo: si era sentito con mio padre?

Daniele: ieri sera … non Daniele però … con … con Lorenzo

Danilo: ah! … me?

Daniele: eh! … ha detto … è tutto a posto … per loro non c’è nessun problema

Danilo: ho capito

Daniele: poi oggi sono stato là però non si è presentato nessuno né i tifosi … né la società … niente … cioè zero proprio … li hanno lasciati soli ad allenarsi … nemmeno la società c’era

Danilo: si stanno allenando?

Daniele: si … però soli … non c’è società non c’è niente proprio

Danilo: va bene … ma tu non gli hai detto niente? … al …

Daniele: a chi?

Danilo: a qualcuno di loro?

Daniele: e no! … perché poi domani no? … dobbiamo incontrarci

Danilo: ah! … va bene … okay!

Detta intercettazione secondo la prospettiva accusatoria disvelerebbe che il presidente del Toma Maglie Daniele Gatto era protagonista dell’accordo teso ad alterare il risultato della gara in questione.

Dalla stessa, infatti, secondo quanto propalato dai due interlocutori, Coluccia Danilo e Gallone Danilo, si evincerebbe che egli sarebbe il soggetto che avrebbe interloquito con il Gallone Daniele, dicendogli che era “tutto a posto” (riferendosi verosimilmente alla fattibilità della “combine”) anche perché della cosa aveva già parlato, in precedenza “con papà”(verosimilmente il Coluccia Luciano padre del Coluccia Danilo e suocero del Gallone Daniele).

Tale interpretazione della conversazione telefonica, ad avviso di questo Tribunale, è però errata, dal momento che non considera nella giusta e logica maniera gli incisi della stessa in cui Danilo Coluccia riferisce: “ si era sentito con mio padre?” e subito dopo Danele Gallone in risposta così propala. “ ieri sera….non Daniele però…. Con …con Lorenzo”.

Tanto, infatti, fa logicamente ritenere che la persona cui si riferiva in effetti il Gallone, non era propriamente il Gatto, bensì “Lorenzo” e, cioè l’Adamuccio Lorenzo, dirigente del Toma Maglie come visto a pieno titolo coinvolto “nell’affare”.

Ed a riprova che questa sia l’interpretazione giusta vi è la circostanza, dirimente, che il giorno prima detta conversazione telefonica, come sopra già visto, era stato proprio detto Adamuccio Lorenzo a parlare con il Coluccia Luciano nel corso della telefonata intercettata alle ore 20.37.31 del 04/04/2016 tra i due (sull’utenza in uso al Sig. Coluccia Luciano in entrata dall’utenza in uso al Sig. Adamuccio Lorenzo) riguardo all’alterazione del risultato del match Galatone- Galatina.

Del resto tale interpretazione, qualora vene fosse ulteriore bisogno, ha trovato il conforto autorevole del GIP del Tribunale di Lecce, nella sentenza, ormai definitiva, in atti, con il quale in sede di udienza preliminare ex art.425 c.p.p, ha disposto il non luogo a procedere nei confronti del prevenuto per il contestato delitto di cui “agli artt 110, 81 cpv. c.p. 1e 2 della L. 13.12.1989 e succ, modificato dal D.L. 22.08.2014 n. 119 conv. da L.17.10.2014 n. 146 per avere, con più azioni, in

esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il Coluccia Luciano ed il Coluccia Danilo Pasquale offerto a Gatto Daniele, Adamuccio Lorenzo, Renis Antonio e Giordano Mauro rispettivamente Presidente, dirigente, allenatore e giocatore del Maglie, che accettavano, alcune somme di denaro e altre utilità tra cui, al Renis l’ingaggio per l’anno successivo quale allenatore della squadra di calcio del Galatina, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e

leale svolgimento della partita del 10/04/2016 tra Maglie e Avetrana organizzata dalla FIGC Comitato Regionle Pugliese, Federazione riconosciuta dal CONI e poi conclusasi con la vittoria dell’ Avetrana per 2-0 Accertato in galatina e altri luoghi il 06/04/2017 “.

Esso GIP, infatti proprio interpretando il testuale della predetta conversazione quivi “incriminata” ha così statuito: “ dalla lettura di tale brano appare evidente che i due conversanti stessero parlando del fatto di reato contestato, ma il Gallone evidenziava chiaramente di aver parlato non con il Gatto (cui invece aveva fatto riferimento il suo interlocutore Coluccia Danilo) ma con Lorenzo, ossia chiaramente con ADAMUCCIO, altro Dirigente del Maglie, che lo aveva rassicurato in ordine alla bonta dell’accordo raggiunto. Se è vero, infatti, che alla domanda del Coluccia ( ti sei sentito con lui ? …con lui per caso ? …con ….GATTO?”) il GALLONE rispondeva : “ sì”, è altresì evidente, dallo sviluppo della frase, che la risposta affermativa era genericamente rivolta a confermare di aver dato corso al suo incarico contattando i rappresentanti del Maglie, e non invece specificamente indicativa di aver parlato proprio con il GATTO. Il Gallone, infatti, immediatamente precisava di aver parlato non con Daniele (GATTO), ma con Lorenzo (ADAMUCCIO).

B) la condotta “equivoca” tenuta dall’incolpato nel corso della gara in questione.

Si rappresenta nell’atto di deferimento, come dagli atti di gara acquisiti al presente procedimento, ed in particolare dal referto arbitrale, emerge in maniera significativa il comportamento tenuto nel corso dell’incontro dal presidente della A.S.D. A. Toma Maglie, sig. Daniele Gatto; nella sezione del referto riservata al comportamento dei Dirigenti, infatti, è dato testualmente leggere: ”prima dell’inizio del s.t. nella zona antistante il t.d.g. si avvicinava un sig. presentatosi prima della gara con il nome di Gatto Daniele in qualita’ di presidente della Toma Maglie che con tono minaccioso si rivolgeva a me e agli aa urlando “se le cose non andranno nel verso giusto, ci saranno gravi conseguenze!!!” veniva conseguentemente allontanato dai carabinieri””;

Tale comportamento del Gatto e tale frase asseritamente proferita dallo stesso “ se le cose non andranno come devono andare” rivolta all’arbitro alla fine del primo tempo, quando la sua squadra  stava perdendo per 1 a 0, in assenza di interessi di classifica per il Maglie, ed alla luce delle emergenze probatorie che avevano evidenziato inequivocabilmente la sussistenza della “combine” della partita, secondo la Procura sportiva, non poteva che essere frutto di una forte frustrazione da parte del prevenuto, il quale stava vedendo compromettersi il risultato dell’accordo raggiunto con gli esponenti della squadra del Galatina.

Anche questa interpretazione dei fatti, da parte della pubblica accusa sportiva, appare a questo Tribunale infondata, a maggior ragione se non sorretta più dal conforto del risultato della telefonata di cui sopra, come visto confutato.

Innanzitutto va precisato che il significato ed il tenore della frase effettivamente riportata nel referto arbitrale come riferita dal Gatto all’arbitro della partita “se le cose non andranno nel verso giusto “ è diverso e meno grave di quello poi asseritamente attribuito, nel prosieguo dell’atto di deferimento allo stesso:” se le cose non andranno come devono andare”.

Ciò detto il predetto elemento posto dalla Procura a fondamento della presunta responsabilità del Gatto per la grave violazione a lui quivi contestata, depauperato per l’appunto del riscontro di quella telefonata indiziante, non appare, di per sé solo, consono, a giudizio di questo Tribunale, a fondare la paventata responsabilità del Gatto per la gravissima violazione disciplinare quivi a lui contestata, nel termine di quella ragionevole certezza, come visto, canonizzato dalla giurisprudenza federale sportiva, per la sussistenza dell’illecito disciplinare, apparendo al contrario nella fattispecie frutto di mera supposizione e congettura.

 A maggior ragione poi se si considera come la condotta del Gatto, in questione, invero, non fu né insolita, né sicuramente irragionevole.

In effetti, proprio dalla captazione sopra riportata del 10/04/2016 ore 18.32.37 sull’utenza in uso al Sig. Coluccia Danilo Pasquale in entrata dall’utenza in uso al sig. Gallone Daniele, ampiamente utilizzata in chiave colpevolizzante da parte della procura riguardo all’ illecito sportivo in questione, si evince che l’arbitraggio della partita non fu esente da critiche:

Lo stesso Gallone Daniele, infatti, ivi evidenziava al proprio interlocutore Danilo Coluccia, come il Maglie avesse perso quell’incontro anche per una non felice direzione arbitrale, atteso che era stata penalizzata da un gol in fuorigioco ingiustamente convalidata all’Avetrana dall’arbitro (proprio quello che aveva consentito alla compagine tarantina di andare al riposo sul risultato a suo favore di 1 a 0), il quale, per contro, aveva fischiato al Maglie un offside inesistente.

E’ ben possibile, pertanto, che tali errori arbitrali veri o presunti che fossero, ben potevano aver scatenato quella reazione, seppur poco commendevole, del Presidente della squadra di casa, nei confronti del direttore di gara di quella partita, alla fine della prima frazione di gioco.

Per altro, la difesa del Gatto ha debitamente documentato in atti come l’incolpato non fosse affatto nuovo a siffatte intemperanze nei confronti degli arbitri, e, per giunta proprio in un recente precedente con la stessa compagine dell’Avetrana, svoltosi il 17/12/2015 (appena 4 mesi prima) in occasione di un incontro tra le due compagini salentine valevole per la Coppa Puglia.

In quella occasione, infatti, significativamente per quanto qui di interesse, il Presidente Gatto veniva inibito fino al 30 giugno 2016 perché” protestava in modo intimidatorio e minaccioso nei confronti dell’arbitro e dell’assistente dell’arbitro. Inoltre strappava dalle mani dell’assistente il modulo delle sostituzioni allontanato tardava l’uscita dal campo rimanendo prima presso la sua panchina da dove reiterava il comportamento irriguardoso. Quindi uscendo restava in segno di protesta all’entrata del recinto di gioco fino all’intervento del capitano della squadra che riusciva ad allontanarlo. Al termine della gara ritornava sul terreno di gioco tenendo un comportamento irriguardoso e ingiurioso. Successivamente colpiva la porta dello spogliatoio dell’arbitro con tre violenti pugni” (cfr. Comunicato Ufficiale n. 50 del 23/12/2015 pag. 50.) .

A ciò aggiungasi che, ove effettivamente il Gatto fosse stato soggetto “addomesticabile,” e sensibile” a siffatto genere di accordi (premi a vincere), sicuramente i Coluccia non si sarebbero fatti specie di contattarlo o di farlo contattare personalmente, al fine di combinare direttamente con lui l’incontro in questione, potendo così contare per l’esito sperato, sulla garanzia della sua posizione apicale in seno alla compagine del Maglie, così come era già avvenuto ,come visto, allo

stesso scopo, con lo Spadavecchia Giuseppe, Presidente del Manduria, in occasione dell’incontro tra la squadra di quest’ultimo e la rivale Avetrana, conclusosi favorevolmente agli interessi di classifica del Galatina, con la sconfitta per 1 a 0 della squadra che li sopravanzava direttamente in classifica.

 In ultimo va evidenziato come essendo in atto da parte degli inquirenti una ponderosa, capillare e continuativa attività di intercettazione nei confronti dei protagonisti della “combine”, qualora effettivamente il Presidente Gatto fosse stato coinvolto a qualsivoglia titolo nella stessa, necessariamente la procura avrebbe conseguito ben altri risultati a suo carico, a fronte di quelli scarni sopra evidenziati.

Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale così provvede:

1) Luciano Coluccia sanzionato con cinque anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

2) Pasquale Danilo Coluccia sanzionato con cinque anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.,

3) Costantino Masciullo, sanzionato con 1 anno di inibizione;

4) Antonio Obbiettivo, sanzionato con 3 anni di inibizione;

5) Giuseppe Spadavecchia, sanzionato con 4 anni di inibizione;

6) Greco Cosimo Damiano, prosciolto;

7) Cosimo Manta, sanzionato con 4 anni di inibizione;

8) Antonio Renis, sanzionato con 4 anni di inibizione;

9) Filippo Rocco, prosciolto;

10) Giuseppe Pietro Mosca, sanzionato con 10 mesi di inibizione;

11) Daniele Gallone, sanzionato con 2 anni di inibizione;

12) Daniele Gatto, prosciolto;

13) Adamuccio Lorenzo, sanzionato con 2 anni di inibizione;

14) Mauro Giordano, sanzionato con 2 anni di inibizione;

15) Massimo De Leo, sanzionato con 2 anni di inibizione;

16) Cimarelli Christian, sanzionato con 2 anni di inibizione;

17) Previderio Rudi, sanzionato con 10 mesi di inibizione;

18) A.S.D. PRO GALATINA, sanzionata con l'esclusione da tutte le competizioni agonistiche obbligatorie;

19) U.G. MANDURIA SPORT, sanzionata con la retrocessione all'ultimo posto del campionato di competenza disputato nella stagione sportiva 2018/2019;

20) U.S. GALATONE A.S.D., sanzionata con 6 punti di penalizzazione da scontarsi quando dovesse cessare la sua inattività dalla affiliazione F.I.G.C.;

21) A.S.D. TOMA MAGLIE, sanzionata con 6 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020.

Si rimettono gli atti alla Procura Federale perché si proceda in ordine alla condotta assunta dal sig. Antonio Obbiettivo con riferimento alla partita Pro Italia Galatina - Leverano, per le ragioni esposte in motivazione, nonché del sig. Giuseppe Spadavecchia con riferimento alla partita Toma Maglie-Avetrana, per le ragioni esposte in motivazione.

Così deciso in Bari, il 29/05/2019 nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale.









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