venerd́ 19 aprile 2024

30/03/2022 13:39:48 - Manduria - Calcio

Un turno di squalifica a De Luca (Sava)

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 13/ 3/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 13/ 3/2022 CANOSA - SAN MARCO
 

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

RILEVATO IN FATTO

La ASD SAN MARCO con ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla controparte, adiva questo Giudice Sportivo Territoriale imputando alla società ASD CANOSA la violazione degli obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età relativamente al campionato di competenza.

In particolare l'istante evidenziava che la società ASD CANOSA dal 26ºal 30º minuto del 2º tempo aveva schierato in campo 3 calciatori nati dopo l'1.1.2001 invece di due calciatori nati dopo l'1.1.2001 ed uno nato dopo l'1.1.2002.

Per tali motivi la ASD SAN MARCO chiedeva la vittoria in proprio favore oltre alle aggravanti previste dal CGS in danno della resistente CANOSA.

La resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le seguenti motivazioni.

In ordine al limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età, alle gare dei campionati regionali per la stagione sportiva 2021 - 2022, il Comunicato Ufficiale n. 121 pubblicato dal Comitato Regionale Puglia in data 25.6.21 ha previsto che le "Società partecipanti ai campionati regionali di ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY OFF E PLAY OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive: ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1º GENNAIO 2011 ED ALMENO 1 CALCIATORE NATO DAL 1º GENNAIO 2002 IN POI. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1º Gennaio2001 e 1º Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva."

Dall'esame del referto di gara, confermato dal supplemento arbitrale pervenuto a questo Giudice Sportivo Territoriale in data 22.3.22 si evince che:

a) la società ASD CANOSA sino al 26º minuto del 2º tempo è rimasta in campo con un calciatore nato dopo l'1.1.2001, il n. 8 BRUNO GIOVANNI (31.5.2001), e due calciatori nati dopo l'1.1.2002, il n. 2 CONSONNI GIORGIO (26.09.02) ed il n. 11 PATRUNO MATTIA (2.9.03);

b) dal 28º al 31º minuto del 2º tempo è rimasta in campo con tre calciatori nati dopo l'1.1.2001 e nessun calciatore nato dopo il 1.1.2002, avendo già sostituito al 26º minuto il n. 11 PATRUNO MATTIA (2.9.03) con il n. 19 SICLARI GIUSEPPE ANGELO (15.12.86) ed al 28 minuto del 2º tempo il n. 2 CONSONNI GIORGIO (26.09.02) con il n. 15 PAGANELLI VINCENZO (15.2.01), da aggiungersi quest’ultimo ai calciatori n. 12 CAFAGNO ALESSIO (2.2.01) ed al n. 8 BRUNO GIOVANNI (31.5.01) già presenti in campo;

c) solo al 31º minuto del secondo tempo ha sostituito il n. 8 BRUNO GIOVANNI (31.5.2001) con il n. 18 CRUCEANA ALEXANDRU NICOL (23/03/2003) così ottemperando nuovamente all'obbligo citato.

Per tali motivi, il Giudice Sportivo Territoriale, visto ed applicato l'art. 10 comma 6 CGS

DELIBERA

di accogliere il reclamo proposto dalla società ASD SAN MARCO e per l'effetto:

- di comminare alla società CANOSA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società SAN MARCO;

- di non addebitare la tassa ricorso stante l'accoglimento dello stesso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CANOSA
Vedi delibera.

GARE DEL 24/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

KONE MORIFERE

(CANOSA)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LOSETO GIANLUCA

(CANOSA)

 

LAMACCHIA DAVIDE

(TEAM ORTA NOVA)

 

GARE DEL 27/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 VIRTUS MOLA CALCIO

Propri sostenitori lanciavano verso la panchina ospite due accendini e sputi; per tutta la durata del primo tempo i predetti proferivano all'indirizzo del Commissario di campo e degli Organi federali frasi gravemente irriguardose e minacciose (vedi referto Commissario di campo).

 

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 4/2022

AGNELLI LUIGI

(TEAM ORTA NOVA)

 

GIANNUARIO POTITO RAFFAEL

(TEAM ORTA NOVA)

FERRINO GIUSEPPE

(VIRTUS MOLA CALCIO)

 

 

 

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 4/2022

CATUCCI GIUSEPPE

(CASTELLANETA CALCIO 1962)

 

MALDARIZZI GIOVANNI

(CASTELLANETA CALCIO 1962)

 

AMMONIZIONE (I INFR)

PROVENZANO FRANCESCO

(A. TOMA MAGLIE)

 

SCOPECE FRANCESCO PAOLO

(SAN SEVERO CALCIO 1922)

 

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIZZULLI ANTONIO

(GINOSA)

 

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OLIVA COSIMO

(GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD)

 

 

 

AMMONIZIONE (I INFR)

SOLLITTO FRANCESCO

(ATLETICO VIESTE)

 

VERRONE ANTONIO

(SAN SEVERO CALCIO 1922)

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MENICOZZO MICHELE

(SAN MARCO)

 

 

 

Dopo aver spinto ed insultato un proprio compagno di squadra, lo colpiva con due violenti schiaffi procurandogli rossore sul volto.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CORBIER AMADOU TIDJANE

(ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

 

CIANCI GIUSEPPE

(SAN MARCO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIAGNE ABABACAR SADIKH

(CITTA DI MOLA)

 

FELTRE LUIGI

(SAN SEVERO CALCIO 1922)

DE LUCA SAMUELE MAICOL

(SAVA)

 

LOPEZ RODRIGUEZ SERGIO

(UGENTO)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PECORA LUCA

(ARS ET LABOR GROTTAGLIE)

 

REYES FABRIZIO AGUSTI

(ATLETICO RACALE)

MARANGI ANDREA

(BARLETTA 1922)

 

SIGNORE STEFANO

(DE CAGNA 2010 OTRANTO)

APRILE MICHELE

(MARTINA CALCIO 1947)

 

CARUSO GABRIELE

(OSTUNI 1945)

GOLIA FRANCESCO FLAVI

(TEAM ORTA NOVA)

 

DIFINO GABRIELE

(VIRTUS MOLA CALCIO)

 









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