venerdì 19 aprile 2024

19/10/2022 12:18:11 - Manduria - Calcio

Il Manduria ha inserito in distinta due calciatori in più rispetto al massimo consentito (11 riserve invece di 9)

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 2/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 2/10/2022 UGENTO - MANDURIA SPORT
 

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO La società ASD UGENTO CALCIO, con tempestivo ricorso preannunciato viaPEC e ritualmente inviato alla società UG MANDURIA SPORT, adiva questo G.S.T. imputando alla resistente la violazione della Regola 3 punto 8 del Regolamento del Gioco Calcio relativa al numero massimo dei calciatori di riserva da indicare nella distinta di gara, come derogata dal C.U. FIGC n.ro 295/A del 30.6.22

La ricorrente assumeva che la UG MANDURIA aveva indicato nella propria distinta ben 11 riserve invece delle 9 ammesse dalla menzionata norma e che per tali motivi la gara doveva ritenersi irregolare.

L'istante concludeva chiedendo di comminarsi alla resistente la punizione della perdita della gara in applicazione dell'art. 10, commi6 e 7 del CGS e/o l'art. 10, comma 1, C.G.S; in via subordinata, la perdita della gara ai sensi del comma 5 lett b) dell'art. 10 C.G.S e/ola ripetizione della gara ai sensi del comma 5 lettera c) dell'art. 10del C.G.S.

La resistente ha inviato proprie deduzioni, chiedendo in via principale il rigetto del ricorso con la conferma del risultato acquisito sul campo e l'irrogazione di lievissima ammenda a proprio carico ed, in subordine, disporre la ripetizione della gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO Questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD UGENTOCALCIO sia fondato e vada accolto per quanto di ragione e per le seguenti motivazioni.

Dall'esame degli atti ufficiali emerge inequivocabilmente quanto affermato dalla ricorrente, ossia che la UG MANDURIA abbia indicato nella propria distinta relativa alla gara in esame ben 11 calciatori di riserva invece dei 9 calciatori ammessi dalla Regola 3 del Regolamento del Gioco Calcio, modificata dal C.U. FIGC n.ro 295/A del 30.6.22 citato dall'odierna istante.

Ciò premesso, questo Giudice non ritiene di doversi discostare dall'orientamento della recentissima Giurisprudenza del Collegio di Garanzia (cfr. decisione n.ro 19 del 28.3.2018 gara Taurisano-Soleto) che, pronunciandosi su analoga fattispecie, ha ritenuto la violazione indicata non integrante l'ipotesi di "posizione irregolare" dei calciatori di riserva in esubero, atteso che "l'avere titolo a partecipare ad una gara significa essere in regola col tesseramento e non avere squalifiche o altri procedimenti in corso".

E' altresì indubitabile che l'art. 10 del C.G.S. ed il Comunicato Ufficiale FIGC n.ro 295/A del 30.6.22 non prevedano per la suddetta violazione la sanzione della perdita della gara.

Pertanto, "in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all'analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale) in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall'art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale " le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre legginon si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati". (cfr. Collegio di Garanzia decisione n.ro 19 del 28.3.2018).

Tuttavia, se è pur vero che la violazione indicata non sconta la sanzione della perdita della gara, l'indicazione in esubero del numero dei sostituti resta comunque una norma sostanziale, prevista dall'articolo 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, come integrato con il C.U. n. 295/A del 30.6.2022 ancorchè, come già detto, sprovvista della sanzione.

Per tali motivi, al fine di salvaguardare la finalità dell'ordinamento sportivo, teso a valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, questo Giudice Sportivo, a mente della richiamata pronuncia da cui non vi è motivo per discostarsi, ritiene debba applicarsi alla fattispecie l'art. 10 comma 5 lettera c del CGS che così recita: "5. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare ".

Tanto premesso questo Giudice Sportivo Territoriale, visto ed applicato l'art. 10 comma 5 lettera c) del C.G.S.

DELIBERA

- di dichiarare la gara in oggetto irregolare stante la violazione della Regola 3 punto 8 del Regolamento del Gioco Calcio, come derogatadal C.U. FIGC n.ro 295/A del 30.6.22; per l'effetto

- di disporne la ripetizione per quanto enunciato nella parte motiva.

Manda al C.RP. per quanto di sua competenza in ordine alla ripetizione della gara in oggetto.

 









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