venerd́ 17 maggio 2024

08/11/2023 14:22:34 - Manduria - Calcio

In posizione irregolare i calciatori De Rosa Giovanni (12.06.02), Sambu Makaya Chrichina (11.2.04), Sene Mor (15.6.99) e Mastrota Francesco (25.6.02)

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 15/10/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 15/10/2023 OSTUNI 1945 - CITTA DI OTRANTO
 

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

 

RITENUTO IN FATTO

 

La società ASD CITTA' DI OTRANTO, con tempestivo ricorso preannunciatovia pec e ritualmente inviato alla società ASD OSTUNI 1945, ha adito questo G.S.T. eccependo che ben otto calciatori, indicati nella distinta di gara della ASD OSTUNI 1945 con i numeri di maglia 2-3-4-6-7-9-10-11, sono stati impiegati dalla resistente durante l'incontro in oggetto sebbene non tesserati alla data della gara.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

La resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni in merito.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD CITTA'DI OTRANTO sia fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.

La ricorrente afferma di aver rilevato l'irregolare posizione di otto calciatori schierati in campo dalla resistente con il numero di maglia2-3-4-6-7-9-10-11, parzialmente identificati a causa della scarsa leggibilità dell'elenco presentato dalla società CITTA' DI OSTUNI.

Orbene, dagli accertamenti compiuti da questo GST presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Puglia, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla ricorrente e dell'elenco dei calciatori consegnato dalla resistente ad inizio gara, è emerso quanto segue:

- il numero 2 VITRANO LORENZO (4.10.01) risulta tesserato per la società resistente il 27.9.23;

- il numero 3 DE ROSA GIOVANNI (12.6.02) risulta tesserato per la società resistente il 17.10.23;

- il numero 4 SOILIHI BEN HOUSNI (19.7.00) risulta tesserato per la società resistente il 4.10.23

- il numero 6 SAMBU MAKAYA CHRICHINA (11.2.04) risulta svincolato dall'1.7.2023;

- il numero 7 THIOUNE MOUHAMAD (20.11.04) risulta tesserato per la società resistente il 3.10.23;

- il numero 9 SENE MOR (15.6.99) risulta tesserato per la società resistente il 19.10.23;

- il numero 10 MASTROTA FRANCESCO (25.6.02) risulta tesserato per la società resistente il 19.10.23;

- il numero 11 BAIDOO ARCADIO (12.8.00) risulta tesserato per la società resistente il 12.10.23.

Pertanto, alla data della gara (15.10.23) quattro dei titolari scesi in campo indicati dall'istante e, precisamente, il numero 3 DE ROSA GIOVANNI (12.06.02), 6 SAMBU MAKAYA CHRICHINA (11.2.04), il numero 9 SENE MOR (15.6.99) ed il numero 10 MASTROTA FRANCESCO (25.6.02) erano in posizione irregolare.

Per tali motivi, il GST visto ed applicato l'art. 10 commi 1 e 6 lettera a) del C.G.S.

DELIBERA

di dichiarare i calciatori DE ROSA GIOVANNI (12.06.02), SAMBU MAKAYA CHRICHINA (11.2.04), SENE MOR (15.6.99) e MASTROTA FRANCESCO (25.6.02) in posizione irregolare con riferimento alla gara in oggetto;

- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD CITTA' DI OTRANTO;

 

per l'effetto

 

- di comminare a carico dell'ASD OSTUNI 1945 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore dell'ASD CITTA' DI OTRANTO;

- di non addebitare la tassa ricorso stante l'accoglimento del gravame.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

OSTUNI 1945
Vedi delibera.

 









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