giovedì 02 maggio 2024

22/11/2023 14:37:35 - Manduria - Calcio

Resta quindi confermato il 2-1 conseguito sul campo

 

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 29/10/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 29/10/2023 OSTUNI 1945 - GINOSA
 

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD GINOSA, con tempestivo ricorso preannunciato via pec e ritualmente inviato alla società ASD OSTUNI 1945, ha adito questo G.S.T. eccependo che ben sette calciatori presenti nella distinta di gara della resistente con i numeri di maglia 3-4-5-11-13-14-19, sono stati impiegati dalla resistente durante l'incontro in oggetto sebbenenon tesserati alla data della gara, sulla scorta delle verifiche eseguite dall'istante.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

La resistente ha trasmesso una memoria difensiva evidenziando la regolare posizione di tutti i tesserati.

Per tali motivi chiedeva che il ricorso avverso fosse dichiarato inammissibile perché generico o, in subordine, rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD GINOSAsia infondato e vada rigettato per le seguenti motivazioni.

La ricorrente afferma di aver rilevato l'irregolare posizione di settecalciatori schierati in campo dalla resistente con i numeri di maglia 3-4-5-11-13-14-19, parzialmente identificati a causa della scarsa leggibilità dell'elenco presentato dalla società ASD OSTUNI 1945.

Ai fini del corretto inquadramento normativo della vicenda, il comma 3dell'art. 39 delle N.O.I.F. prevede che "L'Utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento".

Orbene, a seguito della introduzione del portale telematico, la Giurisprudenza Sportiva ha precisato "che la data di tesseramento coincide con quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale a patto che queste non presentino errori di alcun tipo.(C.F.A. IV Sezione decisione 73/2022-2023)" Orbene, dall'esame degli atti ufficiali e dagli accertamenti compiuti da questo GST presso l'ufficio tesseramenti del CR Puglia, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla ricorrente e dell'elenco dei calciatori consegnato dalla resistente ad inizio gara, è emersa la regolare posizione di tutti i tesserati indicati dall'istante e, nellaspecie:

- il numero 3 ANGELINI ALESSIO (4.1.01) risulta tesserato per la società resistente il 4.10.23;

- il numero 4 BAIDOO ARCADIO (12.8.00) risulta tesserato per la società resistente il 7.10.23;

- il numero 5 SOILIHI BEN HOUSNI (19.7.00) risulta tesserato per la società resistente il 13.9.23;

- il numero 11 DE SOUZA BEROLI PAULO VITOR (9.11.02) risulta tesseratoper la società resistente il 4.10.23;

- il numero 13 THIOUNE MOUHAMAD (20.11.04) risulta tesserato per la società resistente il 29.9.23;

- il numero 14 PROTOPAPA MIRKO (29.9.85) risulta tesserato per la società resistente il 28.10.23;

- il numero 19 SPINELLI ANTONIO (12.10.98) risulta tesserato per la società resistente il 9.10.23.

Pertanto, tutti i calciatori indicati dall'istante erano regolarmente tesserati alla data della gara oggetto di gravame e potevano prenderviparte.

Per tali motivi, il GST

DELIBERA

- di rigettare il ricorso proposto dalla società ASD GINOSA;

- di confermare il risultato della gara di 2-1 in favore della ASD OSTUNI come conseguito sul campo;

- di addebitare la tassa ricorso a carico della società istante, considerato il rigetto del gravame.









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