mercoledì 01 maggio 2024

31/01/2024 15:07:30 - Manduria - Calcio

Quattro turni di squalifica a Conte (Maglie)

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 20/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 20/ 1/2024 BRILLA CAMPI - ARBORIS BELLI 1979
 

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società A.S.D. BRILLA CAMPI, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

 

FISSA

 

la riunione del 06/02/2024 per la decisione del ricorso.

GARE DEL 28/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 28/ 1/2024 OSTUNI 1945 - UGENTO
 

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che la società ASD OSTUNI 1945, con PEC del 25/01/2024, comunicava la rinuncia alla gara in oggetto;

visti ed applicati gli artt. 53 NOIF e 10 CGS

DELIBERA

di comminare alla società ASD OSTUNI 1945:

1) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società ASD UGENTO; 2) la penalizzazione di un punto in classifica; 3) l'ammenda di € 1.000,00 per 3a rinuncia;

Manda al Comitato Regionale Puglia per quanto di sua competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

OSTUNI 1945
Vedi delibera.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

OSTUNI 1945      - 1
Vedi delibera.

AMMENDA

Euro 1.000,00 OSTUNI 1945
Vedi delibera.
Euro 50,00 NOVOLI
Propri sostenitori accendevano a inizio gara 2 fumogeni sugli spalti senza conseguenze.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/ 4/2024

RAINO ANTONIO

(A. TOMA MAGLIE)

 

 

 

Al termine della gara scherniva l'Arbitro, e, una volata raggiunti gli spogliatoi, proferiva frasi irriguardose nei del medesimo; presentatosi nello spogliatoio arbitrale si rifiutava di sottoscrivere il rapporto di fine gara (art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.).

 

DE CEGLIA GIOVANNI

(BORGOROSSO MOLFETTA)

 

 

 

Durante il secondo tempo teneva condotta irriguardosa nei confronti della terna arbitrale; al termine della gara reiterava la condotta irriguardosa nello spogliatoio arbitrale (art. 36 comma 2lett. A C.G.S.).

 

PAPARELLA GIUSEPPE

(BORGOROSSO MOLFETTA)

 

 

 

Durante il secondo tempo teneva condotta irriguardosa nei confronti della terna arbitrale; a seguito dell'espulsione rientrava sul terreno di gioco sedendosi in panchina. All'invito formulato dall'Arbitro di abbandonare il terreno di gioco reiterava la condotta irriguardosa (art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/ 2/2024

SAPONIERI VINCENZO

(ARBORIS BELLI 1979)

 

 

 

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 1/ 4/2024

BETTIN PIETRO

(SOCCER MASSAFRA 1963)

 

 

 

Teneva condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di gara (art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.).

AMMONIZIONE (III INFR)

CARLUCCI ANGELO

(BORGOROSSO MOLFETTA)

 

 

 

AMMONIZIONE (I INFR)

SEMERARO COSIMO

(MESAGNE CALCIO 2020)

 

 

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CONTE FEDERICO

(A. TOMA MAGLIE)

 

 

 

Teneva condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di gara (art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AMATO CLAUDIO

(A. TOMA MAGLIE)

 

   

TACCARELLI MICHELE GIOELE

(BORGOROSSO MOLFETTA)

 

   

MAGALETTI FABIO

(VIRTUS MOLA CALCIO)

 

 

 

CASSANO KEVIN

(VIRTUS MOLA CALCIO)

 

MONACO GIANMARCO

(BISCEGLIE S.R.L.)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRANTE FLAVIO

(ARBORIS BELLI 1979)

 

   

CONTEH ABOU

(BORGOROSSO MOLFETTA)

 

   

VALENTINI MATTEO

(CITTA DI OTRANTO)

 

   

BEVILACQUA GIANLUIGI

(SAN MARCO)

 

 

 

DI GIOIA PIETRO

(REAL SITI)

 

POLETI CARLO

(BRILLA CAMPI)

 

MILESSI PEREZ MATIAS ROB

(ATLETICO RACALE)

 









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