domenica 22 giugno 2025


13/05/2025 17:54:18 - Manduria - Calcio

Se queste e le altre pendenze non saranno saldate, il Manduria non sarà iscritto al prossimo campionato di Promozione

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall’avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell’avv.  Antonio CONTALDI (relatore) e dell’avv. Pietro CARROZZINI (componente), assistito dall’avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell’AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (segretario) - nella riunione del 14 aprile 2025 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente a prot. n. 23181/609/pfi 24- 25/ PM/f l, a carico del sig. Fabio Di Maggio e della società U.G. Manduria Sport, conseguente ad atto di deferimento del 27/03/2025 del procuratore federale interregionale - che si ha qui per integralmente richiamato – promosso a seguito dell’esito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 609 pfi 24-25 avente ad oggetto: “Mancato adempimento da parte della UG Manduria Sport all’obbligo di corrispondere ai calciatori sigg.ri Maroto Maqueda Juan Carlos; Ristovski Nikola; Espinar Vallejo Daniel e Castro Cid Adrian le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce”, avverso i precitati soggetti e società, per rispondere rispettivamente:

- il sig. Fabio Di Maggio: “all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Manduria Sport, della violazione dell’art. 4 comma 1 e dell’art. 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce - al calciatore sig. Nikola Ristovski la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N .D. – A.I.C. con lodo prot. n. 17/24 del 28.10.2024, comunicato alla società Manduria Sport a mezzo pec del 28/10/2024, al calciatore sig. Juan Carlos Maroto Maqueda la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 19/2024 - 2025 del 17.10.2024, comunicato alla società Manduria Sport a mezzo pec del 24.10.2024, al calciatore Daniel Espinar Vallejo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 22/2024 - 2025 del 25.10.2024, comunicato alla società Manduria Sport a mezzo pec del 06.11.2024  ed al calciatore sig. Adrian Castro Cid la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 65/2024 del 03.12.2024, comunicato alla società Manduria Sport a mezzo pec del 04.12.2024,

società Manduria Sport: “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Di Maggio, cosi come descritti nel precedente capo di incolpazione          ” .

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All’udienza fissata in data 14/04 /2025, come da verbale in atti - che si ha qui per integralmente richiamato – comparivano:

il rappresentante della Procura Federale Interregionale il quale, all’esito della propria requisitoria, contestate le avverse deduzioni, concludeva per l’accoglimento del deferimento in atti chiedendo:

- per il sig. Fabio Di Maggio: l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 9;

- per la società U.G. Manduria Sport l’applicazione della sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2024–2025;

- il difensore della società U.G. Manduria Sport (avv. Maria Punzi) e del suo tesserato sig. Fabio Di Maggio la quale, all’esito della propria discussione, riportandosi alle memorie difensive depositate in data 09/04/2025 - che si hanno qui per richiamate, insistendo sulla richiesta di prova testimoniale in esse articolate e, in caso di mancata ammissione della stessa, concludeva, in via principale, per il proscioglimento dei suoi assistiti e, in via subordinata, per l’applicazione di sanzioni attenuate, ai sensi dell’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale, dopo essersi riservato, decideva come da dispositivo pubblicato in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che le risultanze documentali in atti siano certamente idonee a condurre ad una declaratoria di responsabilità nei confronti del sig. Fabio Di Maggio e della società U.G. Manduria Sport, per le incolpazioni loro rispettivamente      ascritte nell’editto di accusa della Procura Federale Sportiva.

Tanto si ricava, senza possibilità di dubbio alcuno, per tabulas, dai provvedimenti acquisiti al patrimonio probatorio  di questo procedimento, provenienti dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. del 17/10/2024, 25/10/2024, 28/10/2024 e 03/12/2024, ritualmente notificati alla società in questione di cui, alla data degli eventi, il sig. Di Maggio Fabio era il presidente dotato dei poteri ed obblighi di rappresentanza, a mezzo posta certificata elettronica, rispettivamente:

- in data 28/10/2024 (lodo prot. n . 17/24-25) afferente il calciatore Nikola Ristovski;

- in data 24/10/ 2024 (lodo prot. n. 19/24 - 25) riguardante il calciatore Maroto Maqueda Juan Carlos;

- in data 06/11/2024 (lodo prot. n. 22/24 - 25) concernente il calciatore Espinar Vallejo Daniel;

- in data 04/12/2024 (lodo prot. n. 65/24 - 25) inerente il calciatore Castro Cid Adrian.

Detto granitico quadro probatorio a carico del Di Maggio e della società da lui rappresentata non risulta scalfito, in modo alcuno, dalle deduzioni avverse dalla difesa, come espresse dapprima in forma scritta nelle memorie difensive depositate in data 09/04/2025, unitamente ai documenti ad esse allegati - che si hanno qui per richiamati - e, successivamente, oralmente, nel corso della discussione tenutasi         nell’udienza dibattimentale del 14/10/2025, nel contraddittorio di tutte le parti.

In particolare esse deduzioni a discolpa si sostanziano:

- nel fatto che in data 25/06/2024, come da allegato alle predette memorie difensive, il Di Maggio ha stipulato con i precedenti rappresentanti della società un accordo di ricognizione ed accollo del debito per la sua acquisizione, in cui le somme dovute ai tesserati Maroto, Castro e Ristovski - in forza dei lodi arbitrali per cui è procedimento - come da elenco rimesso, pure prodotto in atti, sarebbero state indicate in misura inferiore a quanto poi riconosciuto in loro favore;

- nella circostanza che il calciatore Espinar, con atto di risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo  del 29/11/2023, aveva definito con la U.G. Manduria Sport ogni suo avere nei confronti della stessa, come da documento anch’esso  allegato al citato scritto difensivo.

Sta di fatto che è di manifesta evidenza che le condotte censurate del Di Maggio, già plenipotenziario della società Manduria Sport al momento dei predetti pronunciamenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. del 17/10/2024, 25/10/2024, 28/10/2024 e 03/12/2024, ritualmente notificati alla società nella forma di legge, non possono certo essere scriminate da questioni del tutto avulse rispetto al presente procedimento, riguardanti l’effettiva debitoria del club al momento della sua acquisizione  dalla precedente proprietà (e ciò in disparte del nullo valore dimostrativo rappresentato da esso elenco prodotto in atti - che dovrebbe riportare le somme ancora dovute dalla pregressa proprietà del Manduria ai suoi tesserati all’atto del passaggio al Di Maggio sostanziandosi, detto elenco, soltanto in un mero foglio di carta “a quadretti” con una serie di nomi indicati, tra cui anche quelli dei richiamati calciatori Maroto, Castro e “Ristovic” (??), con delle non meglio precisate somme vergate a fianco di essi, privo di qualsivoglia  intestazione  e/o logo che possa garantirne la riconducibilità: tale documento appare assai poco consono a questa sede giudiziale sportiva.

Allo stesso modo la predetta liberatoria dell’Espinar - che data 29/11/2023 - per avere valore in questa fase dibattimentale, avrebbe dovuto essere (come per altro riconosciuto  dallo stesso paraclito dei deferiti), prodotta in sede di procedimento arbitrale e ciò non è stato fatto, come pure detto atto non è stato depositato    prima dell’instaurazione del presente giudizio, con atto di deferimento del 27/03/2025, neppure dinanzi alla stessa Procura Federale Interregionale al momento della notifica dell’avviso di conclusione indagini, affinché potesse essere preso in considerazione da esso Organo di pubblica accusa sportiva.

Sicché non accoglibile, perché del tutto irrilevante ai fini del decidere, ex art. 60 comma 1 C.G.S., è la richiesta prova testimoniale, vertente su questioni assolutamente indifferenti al procedimento che ci occupa, quali il fatto che il Di Maggio avrebbe ricevuto la documentazione societaria dalla precedente proprietà solo dopo i procedimenti arbitrali di interesse, ovvero ancora che starebbe mettendo ordine alla documentazione societaria acquisita tardivamente, allo scopo di verificare i pagamenti ancora effettivamente dovuti.

Infondata risulta, pure, la richiesta difensiva di concessione al Di Maggio ed alla società Manduria Sport delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., in quanto non sussumibile, nel caso di specie, in nessuna di quelle specifiche di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) di essa norma sportiva, così come non enucleabile in quelle c . d. “ atipiche ” di cui al comma 2 della stessa, secondo quanto precisato  al riguardo da stratificata giurisprudenza nazionale,  condivisa e fatta propria da questo Organo di Giustizia Sportiva sul punto, nei termini di cui alla nota decisione C.S.A.T. del 13/01/2025, pubblicata sul C.U. Comitato Regionale Puglia - LND del 20/01/2025, in materia di circostanze ex art. 13 C.G.S. - che si ha qui per integralmente richiamata.

Acclarata, pertanto, la responsabilità dei soggetti deferiti per le incolpazioni come loro ascritte nell’editto di accusa della Procura Federale Interregionale, quoad poenam, ritiene equo e giusto questo Tribunale irrogare, come da dispositivo,  alla società U.G. Manduria Sport la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2024/2025 ed al sig. Di Maggio Fabio quella dell’inibizione per mesi 6 (minimo edittale previsto dall ’art. 61 comma 7 C.G.S.).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall’art. 139 co. 4 C.G.S., definitivamente pronunciando

DELIBERA:

1) di comminare alla società U.G. Manduria Sport la penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontar e nella stagione sportiva 2024-2025;

2) di comminare al tesserato Fabio Di Maggio l’inibizione per mesi 6.











img
Cucina d'asporto e Catering
con Consegna a domicilio

Prenota Ora