La penalizzazione è relativa alle pendenze vantate dai calciatori Maraglino, Lorusso, Bocchino, Cavaliere e Ungredda. La situazione era già stata notificata a dicembre e a gennaio scorsi
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall’avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell’avv. Nicola FANTETTI (relatore) e dell’avv. Michele ANTONUCCI (componente), assistito dall’avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell’AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 23 aprile 2025 ha adottato la seguente
DECISIONE
In ordine ai seguenti deferimenti:
- prot. n. 23497/711pfi24-25/PM dell’31/03/2025 - che qui si intende integralmente riportato - con cui il Procuratore Federale Interregionale ha deferito il sig. Fabio Di Maggio e la società U.G. Manduria Sport, a seguito dell’istruttoria espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 711 pfi 24 – 25, avente ad oggetto: “mancato adempimento da parte della UG Manduria Sport all’obbligo di corrispondere ai calciatori sigg.ri Angelo Maraglino e Giovanni Lorusso le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D., nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce”, per rispondere:
il sig. Fabio Di Maggio: “all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Manduria Sport, della violazione dell’art. 4 comma 1 e dell’art. 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce - al calciatore sig. Giovanni Lorusso la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C., con lodo prot. n. 66/24-25 del 16/12/2024, comunicato alla società Manduria Sport a mezzo pec del 18/12/2024 ed al calciatore Angelo Maraglino la somma accertata da Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C., con lodo prot. n. 177/2024-2025 dell’11/12/2024, comunicato alla società Manduria Sport a mezzo pec del 17/12/2024;
la società Manduria Sport: “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Di Maggio, cosi come descritti nel precedente capo di incolpazione”.
2) prot. n. 23813/829 pfi 24-25 /PM/ag del 2/04/2025 - che qui si intende integralmente riportato - con cui il medesimo Procuratore Federale Interregionale ha deferito i già citati sig. Fabio Di Maggio e società U.G. Manduria Sport, a seguito dell’istruttoria espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 829 pfi 24 – 25, avente ad oggetto: “mancato adempimento da parte della UG Manduria Sport all’obbligo di corrispondere ai calciatori sigg.ri Emanuel Raul Bocchino, Davide Cavaliere e Nicola Ungredda le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D., nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle
pronunce”, per rispondere:
- il sig. Fabio Di Maggio: “all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Manduria Sport, della violazione dell’art. 4 comma 1 e dell’art. 31 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, - al calciatore Emanuel Raul Bocchino la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C., con lodo prot. n. 18/24 del 24/10/2024, comunicato alla società Manduria Sport a mezzo pec del 21/01/2025, al calciatore Davide Cavaliere la somma accertata da Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C., con lodo prot. n. 37/2024 del 7/11/2024, comunicato alla società Manduria Sport a mezzo pec del 23/01/2025 ed al calciatore Nicola Ungredda la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C., con lodo n. 67/2024 del 9/12/2024, comunicato alla società Manduria Sport a mezzo pec del 23/01/2025;
la società Manduria Sport: “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Di Maggio, cosi come descritti nel precedente capo di incolpazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
All’udienza fissata in data 13/04/2025, il Collegio ha disposto preliminarmente la riunione del deferimento prot. n. 23497/711pfi24-25/PM del 31/03/2025 con quello n. 23813/829 pfi 24-25 /PM/ag del 2/04/2025, per evidente identità oggettiva e soggettiva. Nessuno è comparso per le parti deferite, né risultano pervenute memorie o istanze difensive. È comparso in udienza il rappresentante della Procura Federale Interregionale il quale, all’esito della propria requisitoria concludeva per l’accoglimento dei deferimenti su richiamati, chiedendo:
in relazione al deferimento n. 23497/711pfi24-25/PM
- per il sig. Fabio Di Maggio: l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 7;
- per la società U.G. Manduria Sport l’applicazione della sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2024 – 2025 e l’ammenda di € 700,00;
in relazione al deferimento n. 23813/829 pfi 24-25 /PM
- per il sig. Fabio Di Maggio: l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 8;
- per la società U.G. Manduria Sport l’applicazione della sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2024 – 2025 e l’ammenda di € 800,00;
Il Tribunale, dopo essersi riservato, decideva come da dispositivo pubblicato in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che le risultanze documentali acquisite configurano in maniera inequivoca la responsabilità del sig. Fabio Di Maggio e della società U.G. Manduria Sport, per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte nell’atto di accusa della Procura Federale Interregionale.
Preso atto del quadro probatorio, risultante dall’acquisizione degli atti provenienti dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C., ritualmente notificati - a mezzo posta elettronica certificata - alla società in questione di cui, alla data degli eventi, il sig. Di Maggio Fabio era il presidente dotato dei poteri ed obblighi di rappresentanza, come in dettaglio di seguito indicato.
- lodo n. 18/24-25 del 24/10/2024, notificato il 21/01/2025, relativo al calciatore Emanuel Raul Bocchino;
- lodo n. 37/24-25 del 07/11/2024, notificato il 23/01/2025, relativo al calciatore Davide Cavaliere;
- lodo n. 67/24-25 del 9/12/2024, notificato il 23/01/2025, relativo al calciatore Nicola Ungredda;
- lodo n. 177/24-25 dell’11/12/2024, notificato il 17/12/2024, relativo al calciatore Angelo Maraglino;
- lodo n. 66/24-25 del 16/12/2024, notificato il 18/12/2024, relativo al calciatore Giovanni Lorusso.
Detto quadro probatorio a carico del Di Maggio e della società da lui rappresentata appare incontestabile - oltre che incontestato - atteso che il Di Maggio non ha inteso comparire in udienza o produrre memorie difensive né in proprio, né quale presidente della U.G. Manduria Sport.
Preso atto, pur solo incidentalmente, di tale condotta processuale, in uno con l’accertata recidiva specifica per fatti della stessa natura, comminata con provvedimento di questo Tribunale Federale Territoriale all’udienza del 14/04/2025, pubblicato sul C.U. n. 284 del 13/5/2025.
Accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, per le contestazioni loro ascritte e ritenute coerenti con il quadro sanzionatorio previsto dagli artt. 4 e 31 commi 6 e 7 del C.G.S., le sanzioni richieste dalla Procura Federale Interregionale vanno condivise.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo - previsti dall’art. 139 C.G.S. - definitivamente pronunciando
DELIBERA:
1) di comminare alla società U.G. Manduria Sport la penalizzazione di 5 punti in classifica - da scontare nella stagione sportiva 2024 – 2025 - e l’ammenda di € 1.500,00;
2) di comminare al tesserato Fabio Di Maggio l’inibizione per mesi 15.