venerd́ 05 dicembre 2025


16/10/2025 11:57:21 - Provincia di Brindisi - Calcio

Un nuovo successo del d.s. Capuzzimati: ha individuato la posizione irregolare del calciatore Christopher De Pascalis

Gara del 21/ 9/2025 LEVERANO FOOTBALL - CITTA DI CAROVIGNO 1949

Il Giudice Sportivo Territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD CITTÀ DI CAROVIGNO 1949, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD LEVERANO, ha adito questo Giudice avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore DE PASCALIS CHRISTOPHER nato il 12/12/2005, che a detta dell'istante è stato impiegato dalla resistente durante la gara de quo, sebbene non abbia scontato la squalifica per una giornata, quale residuo delle due giornate comminate giusta C.U. 245/2025 pubblicato dalla FIGC - LND in data 5.5.25.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera a del CGS.

Questo Giudice ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. ha fissato la data della decisione, giusta provvedimento pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n.ro 76 del 7.10.25.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD CITTÀ DI CAROVIGNO 1949 è fondato.

Gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che il calciatore DE PASCALIS CHRISTOPHER nato il 12/12/2005 è stato squalificato per 2 giornate allorchè militava nella squadra del SAVA.

Durante lo svolgimento della fase nazionale Juniores, nella partita del 03/05/2025 ASD Sava - Micri Calcio, il predetto calciatore è stato squalificato per n. 2 (due) giornate, sanzione pubblicata dal comunicato ufficiale richiamato dalla ricorrente.

Risulta altresì che la prima delle due giornate di squalifica, rimediate dal sig. DE PASCALIS nel campionato juniores 2024/2025, sia stata scontata in occasione della gara Lykos - ASD Sava, disputata il 7/05/2025, ultima partita della fase nazionale per la società Sava.

Ciò posto, norma di riferimento è l'art. 21, il cui 2º comma prevede che "II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7."; i successivi commi 6 e 7 prevedono quanto segue: "6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. 7 .qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso

di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6 ".

Orbene, stando agli accertamenti compiuti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA, è emerso che il citato calciatore è stato tesserato per l'ASD LEVERANO per la corrente stagione sportiva e che, essendo nato il 12.12.2005, non è più in età per partecipare come "fuori quota" al campionato juniores, giusta C.U. n.ro 1 pubblicato dal C.R. PUGLIA il 1.7.25.

In sostanza la ratio dell'art. 21 CGS va ricostruita nel concorso dei principi di omogeneità e di effettività, laddove il primo richiede chela squalifica sia scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato, mentre il secondo che la sanzione sia effettivamente scontata. (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 21/2020 e, da ultimo, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 99/2023).

Secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza endofederale "la concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo. Tale insegnamento ha trovato applicazione anche nella più recente giurisprudenza endofederale: "in estrema sintesi, se il calciatore si trova ancora in età per la categoria nella quale, nella stagione precedente, è stato squalificato, nella stagione successiva è in quella stessa categoria (o in quella eventualmente equivalente) che dovrà scontare la sanzione per il residuo" (Corte Sportiva App., dec. n. 23 stag. sport. 2023/2024).

Nei medesimi termini aveva già avuto modo di esprimersi la Corte Federale di Appello, a Sezioni Unite, con la dec. n. 105 stag. sport. 2022/2023: "Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell'effettività (i.e. afflittività) della sanzione, la stessa, intanto può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove invece il tesserato, nella successiva stagione, non appartenga più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell'art. 21 del C.G.S., deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società." (cfr. C.S.A. - Sezione III: DECISIONE N.0192/CSA del 9.4.24) E’ indubbio che il sig. DE PASCALIS, avendo cambiato squadra e categoria, non essendo in età per poter essere schierato tra i fuori quota della categoria juniores nella corrente stagione sportiva 2025/2026, avrebbe dovuto scontare la residua giornata di squalifica nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società di appartenenza.

Invero, dall'esame dei referti delle gare disputate dalla società ASD LEVERANO nel campionato di promozione, risulta che il sig. DE PASCALISCHRISTOPHER abbia preso parte a tutti gli incontri ufficiali disputati dalla prima squadra della nuova società di appartenenza e, quindi, non avendo scontato la squalifica, nella gara in oggetto era in posizione irregolare allo stesso modo in cui lo era nelle precedenti del 7.09.25 e 14.9.25.

Per altro verso, nella fattispecie il tesserato risulta passibile di una ulteriore sanzione disciplinare, avendo

violato anche l'art. 21 comma 3 del C.G.S. che così dispone: "Al calciatore squalificato, in occasione delle gare

nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La

violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art.

9".

Per tali motivi il GST, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera a) e 21 comma 3 del C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD CITTÀ DI CAROVIGNO 1949;

- di dichiarare il calciatore DE PASCALIS CRISTOPHER della ASD LEVERANO in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto per le motivazioni innanzi enunciate; per l'effetto

- di comminare a carico della ASD LEVERANO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società ASD CITTÀ DI CAROVIGNO ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 6 lett. a) del CGS;

- di squalificare il calciatore DE PASCALIS CRISTOPHER della ASD LEVERANO per una giornata ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CGS;

- di non addebitare la tassa ricorso sul conto della ricorrente stante l'accoglimento del gravame;

- di trasmettere gli atti relativi alla gara in oggetto alla Procura Federale, per gli accertamenti di propria competenza in merito alle violazioni commesse dalla Società ASD LEVERANO e dal tesserato DE PASCALIS CRISTOPHER, con riferimento alla partecipazione del predetto calciatore alle gare del campionato di Promozione della corrente stagione sportiva del 7.9.25 e del 14.9.25, disputate dalla ASD LEVERANO.