venerdì 05 dicembre 2025


29/10/2025 08:32:06 - Provincia di Taranto - Calcio

Accolto parzialmente il reclamo del Ginosa: nella partita del 28 settembre, l’esplosione di alcuni petardi costrinse un calciatore della squadra tarantina ad abbandonare il campo per essere poi trasportato in ambulanza in ospedale

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 28/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 28/ 9/2025 Trepuzzi-Ginosa

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali

RITENUTO IN FATTO

La società ASD GINOSA, con tempestivo ricorso preannunciato via pec e ritualmente inviato alla società Trepuzzi, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo l'irregolarità della gara a causa del "malore" accusato da "un calciatore" del sodalizio presente sul terreno di gioco, causato dall'esplosione di due petardi lanciati dai sostenitori della società Trepuzzi.

L'istante ha dedotto: - che il tesserato sarebbe stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Brindisi per gli accertamenti del caso, ripetuti il giorno successivo presso l’ospedale di Martina Franca.

- che la gara è proseguita in condizioni di "insicurezza", con i propri calciatori preoccupati per le condizioni del proprio compagno e per il ripetersi di simili episodi a loro danno; - che il capitano della squadra aveva rappresentato all'arbitro riserve in merito alla prosecuzione della gara.

La ricorrente ha allegato copia del referto medico rilasciato dall'ospedale di Martina Franca il giorno successivo a quello della gara.

Per tali motivi l'istante ha chiesto in via principale la perdita della gara a carico della resistente; in via subordinata, la ripetizione della gara stante l'alterazione del suo regolare svolgimento; in ogni caso l'adozione di ogni più opportuna sanzione disciplinare a carico della società Trepuzzi e la restituzione della tassa ricorso.

Con provvedimento ex art. 67 C.G.S. pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n. 86 del 21/10/2025, questo Giudice fissava la riunione del 28.10.2025 per la decisione del ricorso.

La società Trepuzzi ha trasmesso proprie deduzioni, con cui ha evidenziato che la gara si è svolta regolarmente anche dopo l'episodio che ha portato alla sostituzione del calciatore avversario, tant'è vero che il Ginosa ha segnato per prima dopo l'evento e condotto la gara sino ai minuti finali, quando ha subito il pareggio.

Inoltre, la resistente ha richiamato gli esiti del certificato medico del calciatore GALETTA e l'assenza di giorni di prognosi, concludendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società Ginosa è parzialmente meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

Dall'esame degli atti ufficiali si evince che l'Arbitro ha riferito l'esatto evolversi dei fatti occorsi nel primo tempo al sig. GALETTA EMANUELE, n.2 della società ASD GINOSA: "Ho fermato momentaneamente il gioco all'8 (n.d.r. minuto) del 1º tempo perchè i tifosi della società di casa lanciavano sul terreno di gioco 10 tra fumogeni, bombe carta e lacrimogeni. Il lancio di questi oggetti pirotecnici causava fumo all'interno del terreno di gioco, danni al manto erboso e infortunio del calciatore Galetta Emanuele n. 2 della società Ginosa a causa dello scoppio di una bomba carta nei suoi pressi. Il gioco è ripreso grazie alla collaborazione dei dirigenti della società Trepuzzi che spegnevano gli oggetti in questione allontanandoli dal terreno di gioco e in seguito grazie all'intervento della forza dell'ordine".

Stando a quanto emerge dal referto arbitrale la gara è proseguita in condizioni di sicurezza e si è conclusa regolarmente senza che si siano ripetuti episodi similari a quelli che avevano condotto alla sospensione, posto che la forza pubblica, "assente all'inizio della gara", vi ha presenziato "dal 10' del 1º tempo fino al termine".

Non vi è dubbio che la società resistente risponda sotto il profilo oggettivo a mente del 4º comma dell'art. 6 del C.G.S. e dell'art. 25 del C.G.S.; tale ultima disposizione prevede al comma 3º la responsabilità delle società "per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere", sanzionando la violazione al successivo comma 4º con l'"ammenda..." o "Nei casi più gravi" con "le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f)." Per tali motivi la società Trepuzzi è responsabile dei fatti occorsi durante il primo tempo ad opera dei propri sostenitori e, segnatamente, di quanto accaduto al n. 2 della società ricorrente, sig. GALETTA EMANUELE, costretto a lasciare il campo di gioco anzitempo per una bomba carta esplosa "nei suoi pressi".

Quanto alle conseguenze dell'evento, l'istante ha prodotto un certificato medico rilasciato il giorno seguente alla gara, ossia il 29.09.2025, dall'ospedale di Martina Franca, da cui emerge che il calciatore GALETTA EMANUELE, entrato in ospedale con diagnosi di sospetta "ipoacusia da rif. aggressione con petardi e fumogeni", sarebbe stato sottoposto ad otoscopia, risultata "nella norma", ed ad "esame audiometrico" anch'esso risultato "nella norma".

Il predetto calciatore è stato dimesso contestualmente senza prognosi, sicchè il Galetta non ha subito lesioni dall'esplosione della bomba carta.

Va quindi esaminato il profilo della regolarità della gara, che per la fattispecie in esame involge il comma 2 dell'art. 10 del C.G.S., secondo cui "Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili a sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f)." Orbene, quanto accaduto nel corso dalia gara si è tradotto unicamente nell'alterazione al potenziale atletico, il che esclude in radice l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.

Infatti, la ratio della norma è quella di salvaguardare il risultato sportivo e, quindi, di non premiare con la vittoria "a tavolino" la squadra che ha subito unicamente l'alterazione al potenziale atletico (e ciò anche per scongiurare la possibilità di simulazioni ed eliminare la strumentalizzazione della pregressa normativa).

Tuttavia, l'esplosione del petardo nelle vicinanze del calciatore, fatto certificato dall'arbitro, non può essere considerato fatto tenue o di particolare gravità, sicchè la sanzione più congrua ad avviso di questo Giudice per siffatto episodio è quella della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara, in ossequio alla finalità innanzi enunciata.

Tutto ciò premesso, visto ed applicato l'art. 10 comma 2 del C.G.S.,

DELIBERA

1) di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società ASD GINOSA e per l'effetto

2) di comminare a carico della società TREPUZZI:

- la punizione sportiva della penalizzazione di 1 punto in classifica ai sensi dell'art. 10 comma 2 C.G.S.;

- l'ammenda di € 300,00 per la condotta dei propri sostenitori durante la gara.

3) di non addebitare la tassa ricorso stante il parziale accoglimento del gravame.

Manda al C.R. Puglia per quanto di propria competenza in ordine ad eventuali danni al campo di gioco per effetto del lancio del materiale pirotecnico da parte dei sostenitori della società Trepuzzi.