Già il giudice sportivo aveva respinto il ricorso dell’Ostuni

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell’avv. Annamaria ZONNO (relatore), dell’avv. Vito Francesco MANCINI (componente), del sig. Mauro ZITO (rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (segretario),
nella riunione del 10 novembre, ha adottato il seguente provvedimento:
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara: OSTUNI CALCIO 24 – U.G. MANDURIA SPORT del 28/09/2025 (Reclamo della società OSTUNI CALCIO 24 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 81 del 14/10/2025 del Comitato Regionale Puglia.
Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;
DELIBERA
1) di dichiarare inammissibile il reclamo della società A.S.D. Ostuni Calcio 24;
2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante.

Condividi