venerd́ 05 dicembre 2025


12/11/2025 09:22:50 - Manduria - Calcio Giovanile

Accolto il ricorso della Gigi Orlandini: schierati in campo quattro fuori quota

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARE DEL 25/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/10/2025 FOOTBALL CLUB MANDURIA - GIGI ORLANDINI

Il Giudice Sportivo territoriale;

esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD GIGI ORLANDINI, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società FOOTBALL CLUB MANDURIA, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, imputando alla resistente l'impiego in gara di un numero di calciatori "fuori quota", nati dopo il primo gennaio 2006, superiore al limite massimo previsto per il campionato Regionale Juniores, come da comunicato n.58 del Comitato Regionale LND Puglia del 24 settembre 2025.

La ricorrente ha affermato che la società resistente ha impiegato durante la gara ben quattro calciatori nati a far data dal 1.1.2006 e, per tali motivi, ha chiesto la vittoria della gara in proprio favore.

La resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni in merito.

Il Giudice Sportivo Territoriale ha fissato la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 67 del C.G.S., in data 11 Novembre 2025.

Le parti non hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dall’ASD GIGI ORLANDINI è fondato e va accolto peri seguenti motivi.

Il Comunicato Ufficiale citato dalla ricorrente prevede che "Alle gare del Campionato Regionale "Juniores - Under 19" e delle Finali Regionali possono partecipare i calciatori nati dal 1º gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 2006 in poi in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia nella riunione dell’11 Settembre 2025. L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni".

Dal referto di gara si evince che la società ASD FOOTBALL CLUB MANDURIA ha iniziato la gara con tre calciatori “fuori quota” e, segnatamente il numero 4 Bianco Christian nato il 16/02/2006 (matr. FIGC 3429230), il numero 5 Raho Mirko nato il 02/03/2006 (matr. FIGC 7020439) ed il numero 10 Riezzo Giuseppe Andrea nato il 20/07/2006 (matr. FIGC 2675097).

Durante la gara, la resistente ha effettivamente impiegato un altro calciatore "fuori quota", il numero 20 Fischetti Alberto nato il 09/11/2006 (matr. FIGC 2361135), che per l'appunto risulta il quarto calciatore "fuori quota" schierato in campo.

Pertanto, il quarto calciatore “fuori quota” non aveva titolo a partecipare alla gara ed era in posizione irregolare.

Per tali motivi, visto ed applicato l’art. 10 commi 1 e 6 lettera a) del C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD GIGI ORLANDINI; per l'effetto

- di comminare a carico della FOOTBALL CLUB MANDURIA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società ASD GIGI ORLANDINI;

- di non addebitare a carico della ricorrente la tassa ricorso, stante l’accoglimento del gravame.