TORRICELLA - Il Tar Lecce accoglie il ricorso di un cittadino torricellese e annulla l'autorizzazione comunale alla installazione di un'antenna di telefonia mobile richiesta da due 'colossi' della telefonia
  • mercoledì 17 dicembre 2025

TORRICELLA - Il Tar Lecce accoglie il ricorso di un cittadino torricellese e annulla l'autorizzazione comunale alla installazione di un'antenna di telefonia mobile richiesta da due 'colossi' della telefonia

07/01/2021 18:02:11 - Provincia di Taranto - Attualità

La vicenda trae origine dalla realizzazione di un impianto tecnologico di radio telecomunicazione per la telefonia cellulare, tecnologia gsm-umts-lte all’interno di un terreno sito in località “Trullo di Mare”

Il Tar Lecce accoglie il ricorso di un cittadino torricellese ed annulla l’autorizzazione comunale alla installazione di un’antenna di telefonia mobile richiesta da due “colossi” della telefonia.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I di Lecce - a seguito della discussione della misura cautelare nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2020 - lo scorso 23 dicembre ha adottato la Sentenza  n. 1454/2020 REG. PROV. COLL., accogliendo il ricorso proposto da un cittadino del Comune di Torricella, sig. G.B.D., rappresentato e difeso dall’avv. Fabiola Tomaselli, del Foro di Taranto, contro il Comune di Torricella (non costituito in giudizio) e le società Cellnex Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A..

La vicenda trae origine dalla realizzazione, assentita dal Comune di Torricella, di un impianto tecnologico di radio telecomunicazione per la telefonia cellulare, tecnologia gsm-umts-lte all’interno di un terreno sito in località “Trullo di Mare”. La parte ricorrente, rappresentata dall’avv. Tomaselli, ha impugnato l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di telefonia per violazione della distanza minima dai confini di metri dieci prevista dalle N.T.A del Piano Regolatore Generale del Comune di Torricella, mentre le società resistenti hanno eccepito la irricevibilità del ricorso, la inammissibilità per carenza di interesse e hanno chiesto il rigetto della domanda ritenendo che -  secondo giurisprudenza consolidata - l’infrastruttura in oggetto non debba rispettare limiti prescritti dal Piano Regolatore Generale e ritenendo, inoltre, che la normativa vigente “esprime un particolare favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione ad uso pubblico”.

 Il Collegio giudicante, presieduto dal dott. Antonio Pasca e composto dal Giudice estensore dott. Silvio Giancaspro e dal consigliere dott. Ettore Manca, ritenendo sussistenti i presupposti per decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata, avendo ravvisato la manifesta fondatezza dello stesso, accogliendo le argomentazioni difensive del ricorrente, ha ritenuto che “il manufatto destinato ad ospitare gli impianti è costituito da una torre alta oltre trenta metri e da un basamento di notevoli dimensioni e quindi sostanzia un intervento edilizio che esprime un significativo ingombro visivo e un forte impatto sul territorio, tali da configurare una ipotesi di nova costruzione che resta assoggettata alle norme che disciplinano la distanza dal confine.

Per questi motivi, la Prima Sezione del Tar Lecce ha accolto il ricorso principale proposto dall’avv. Tomaselli e, per l’effetto, ha annullato la nota comunale di autorizzazione alla realizzazione della infrastruttura del 21 luglio 2020.





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