EX ILVA - Il Tar di Lecce respinge il ricorso di Arcelor Mittal avverso l'ordinanza del sindaco di Taranto sulle emissioni inquinanti del siderurgico
  • venerdì 03 aprile 2026

EX ILVA - Il Tar di Lecce respinge il ricorso di Arcelor Mittal avverso l'ordinanza del sindaco di Taranto sulle emissioni inquinanti del siderurgico

14/02/2021 12:16:09 - Provincia di Taranto - Attualità

Impianti spenti in 60 giorni. «Grave pericolo per vita e salute»

Con una sentenza pubblicata il 13 febbraio, la prima sezione del Tar, presidente Antonio Pasca, ha stabilito 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza perché gli impianti siderurgici siano spenti in quanto fonte di emissioni

ArcelorMittal Italia perde la prima battaglia davanti al Tar di Lecce contro l’ordinanza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, sulle emissioni inquinanti del siderurgico. Con una sentenza pubblicata il 13 febbraio, la prima sezione del Tar, presidente Antonio Pasca, ha stabilito 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza perché gli impianti siderurgici siano spenti in quanto fonte di emissioni.

ArcelorMittal ha annunciato che ora impugnerà l’ordinanza al Consiglio di Stato, ma il primo round della battaglia legale si chiude sfavorevolmente sia per ArcelorMittal, gestore in fitto della fabbrica, che per Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti. Entrambe le due società avevano impugnato al Tar l'ordinanza del sindaco dei mesi scorsi.

«Con riferimento al rapporto tra attività produttiva e tutela della salute, si è già evidenziato - afferma il Tar Lecce - che i limiti di compatibilità che devono regolare il bilanciamento degli interessi antagonisti, così come delineati dal Giudice delle leggi nella sentenza Corte Costituzionale 85/2013, risulta macroscopicamente violato in danno della salute dei cittadini, atteso che la compressione della tutela dei diritti fondamentali come il diritto alla salute in favore di un rilevante interesse economico come quello connesso allo stabilimento siderurgico di Taranto deve essere tuttavia contenuto entro limiti ragionevoli e invalicabili ai fini di una compatibilità con i principi costituzionali».





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