giovedì 18 aprile 2024

11/04/2019 09:11:19 - Salento - Calcio

Il Tribunale Federale Territoriale lo ha squalificato per 12 turni

 

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DECISIONE

IL Tribunale Federale Territoriale presieduto dall’Avv. Giancarlo DE PEPPO e con la partecipazione dell’Avv. Giuseppe Ciarli CONTE e dell'Avv. Nicola FANTETTI, quali componenti nella riunione del 18 Marzo 2019 ha adottato il seguente provvedimento nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 27 Febbraio 2019 (prot. 9255/719PF 18-19/MS/CS/gb) nei confronti del:

- Sig. Antonio PETRANCA;

- società A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO;

FATTO

Su segnalazione del C.R.A. Puglia in merito alla condotta del calciatore Antonio PETRANCA, tesserato per la società A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO, per aver rivolto frasi lesive nei confronti della classe arbitrale, attraverso un post riportato nel profilo “Antonio Dory Petranca” sul social network “Facebook”,  Comunicato Ufficiale n. 81 ‐ pag. 13 di 15 a seguito dell’espulsione ricevuta nella gara A.S.D. VIGOR TRANI CALCI – S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB (campionato Eccellenza) il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale:

il sig. PETRANCA Antonio per violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 (principi di lealtà, correttezza e probità), dell’art. 3 comma 1 (responsabilità delle Persone Fisiche) dell’art. 5, commi 1 e 4 (dichiarazioni lesive) del C.G.S. perché ha espresso, mediante dichiarazioni inneggianti al compimento di atti di violenza nei confronti degli arbitri (lunga vita a chi li picchia) e giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara Vigor Trani Calcio - Brindisi Football Club disputata a Trani il 20.01.2019 (Campionato Eccellenza) in un Post riportato nel profilo “Antonio Dory Petranca” sul social network Facebook, verosimilmente riconducibile al suddetto calciatore, ledendo il prestigio, la reputazione e la credibilità della classe arbitrale nel suo complesso ed inducendo una potenziale situazioni di pericolo per la sicurezza nei confronti degli arbitri con le aggravanti di cui all’art. 5, comma 6, lett. a) e b) del CGS., per il fatto che le dichiarazioni provengono da un soggetto tesserato nella qualità di calciatore della società ASD Vigor Trani Calcio come si evince dalla documentazione in atti;

A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell’art. 5 comma 2, CGS, alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il soggetto avvisato Sig. Antonio PETRANCA (calciatore della società);

affinché rispondessero delle violazioni loro contestate.

Verificata la regolarità delle convocazioni di rito il Tribunale Federale Territoriale disponeva con raccomandata A.R. del 12/03/2019 la convocazione dei deferiti per l’udienza dell’08/04/2019 alla quale comparivano l’Avv. Nicola MONACO per la Procura Federale ed il Sig. Antonio PETRANCA di persona.

Nell’assenza della società A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO (benché regolarmente convocata) veniva dichiarata chiusa la fase istruttoria e, raccolte le conclusioni dell’Avv. MONACO, il quale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggersi agli stessi le seguenti sanzioni:

- Sig. Antonio PETRANCA la squalifica per n. 12 giornate e l’ammenda di € 1.000,00;

- Società ASD VIGOR TRANI CALCIO l’ammenda di € 500,00.

Il Tribunale si riserva di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione acquisita al processo risulta pacificamente provato che il Sig. Antonio PETRANCA (calciatore tesserato per la società A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO) si è reso responsabile della violazione dell’art. 1/Bis commi 1 e 5 (principio di lealtà, correttezza e probità) dell’art. 3 comma 1 (responsabilità per le persone fisiche), dell’art. 5 commi 1 e 4 (dichiarazioni lesive) del Codice di Giustizia Sportiva perché le ha espresse, mediante dichiarazioni inneggianti al compimento di atti di violenza (“lunga vita a chi li picchia”).

A titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 e dell’art. 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, va affermata alla società A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale nell'affermare la responsabilità dei deferiti innanzi citati infligge agli stessi le seguenti sanzioni:

- al Sig. Antonio PETRANCA la squalifica per n. 12 giornate e l’ammenda di € 600,00;

- alla Società ASD VIGOR TRANI CALCIO l’ammenda di € 300,00.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale dell’08/04/2019.

 









img
Cucina d'asporto e Catering
con Consegna a domicilio

Prenota Ora