Irregolare il tesseramento di due calciatori del Taurisano. La partita era terminata con il punteggio di 3-0 per il Taurisano

GARE DEL 12/10/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 12/10/2025 TAURISANO 1939 - FOGGIA INCEDIT
Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;
RITENUTO IN FATTO
La società ASD FOGGIA INCEDIT, con tempestivo ricorso preannunciato e ritualmente inviato alla società ASD TAURISANO, ha adito questo G.S.T. eccependo che due calciatori inseriti in distinta e schierati in campo dalla resistente con i numeri 10 ed 11, rispettivamente il sig. GARCIADOMINIGUEZ JORGE e CARUSO GABRIELE, alla data della gara si trovavano ancora in aggiornamento di posizione, stando alle verifiche eseguite dalla ricorrente sul Portale LND, di cui ha prodotto un estratto.
La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.
Con provvedimento ex art. 67 C.G.S. pubblicato dal C.R. Puglia sul C.U. n. 100 del 04/11/2025, questo Giudice ha fissato la riunione dell'11/11/2025 per la decisione del ricorso.
La resistente ha fatto pervenire memoria, nella quale ha evidenziato il deposito telematico delle richieste di tesseramento di entrambi i tesserati e, segnatamente, per il sig. CARUSO in data 2/10/2025 e per il sig. GARCIA il 10/10/2025; di aver ricevuto i visti di esecutività per entrambi i citati calciatori; di aver ricevuto in data 15/10/2025 per il sig. CARUSO l'aggiornamento di posizione, mentre per il sig. GARCIA di aver ricevuto in pari data la richiesta di deposito del contratto di lavoro, a proprio dire, già depositato; di aver ricevuto in data 16/10/2025 anche per il sig. GARCIA l'aggiornamento di posizione.
Con riferimento al sig. GARCIA, la resistente ha dedotto di aver ritenuto utilizzabile il tesserato in virtù di un "legittimo affidamento", riveniente dall'assenza di segnalazione e/o richieste dell'ufficio alla data della gara e, quindi, di ritenere decorrente il tesseramento dalla data di deposito telematico, assumendo l'irrilevanza di richieste di integrazione successive alla disputa della gara.
La resistente ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 39 comma 5º delle NOIF, che prevede una semplice ammenda e non la perdita della gara, non sussistendo nel caso "una radicale assenza di titolo a prendere parte alla gara".
L'ASD TAURISANO ha concluso per l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso, quindi, per il rigetto del ricorso e la conseguente omologazione del risultato come conseguito sul campo, invocando la sanzione dell'ammenda.
Inoltre, ha richiesto di valutare l'invio al Tribunale Federale Sez. Tesseramenti della posizione di tesseramento del calciatore GARCIA al momento della disputa della gara "con particolare riferimento alla decorrenza".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalla società ASD FOGGIA INCEDIT è parzialmente fondato.
La ricorrente afferma di aver rilevato l'irregolare posizione di due calciatori schierati in campo dalla resistente, ossia del numero 10 GARCIA DOMINIGUEZ JORGE, proveniente da paese aderente all'UE essendo nativo della Spagna, e del numero 11 CARUSO GABRIELE, i quali stando alle risultanze del Portale LND, alla data del 14/10/2025 risultavano ancora in "Aggiornamento di Posizione".
Orbene, dagli accertamenti compiuti da questo GST presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Puglia è emerso, che il numero 11 CARUSO GABRIELE (22/02/2001) risulta tesserato per la società resistente il 2/10/2025, quindi, prima dell'incontro, mentre il numero 10 GARCIA DOMINIGUEZ JORGE (2/2/1998) risulta tesserato per la società resistente il 16/10/2025, quindi, successivamente alla gara.
Relativamente alla posizione del tesserato GARCIA DOMINIGUEZ JORGE, diversamente da quanto assunto dalla resistente, risulta applicabile l'art. 40 quater delle NOIF, trattandosi di calciatore cittadino di pase aderente all'UE.
Nello specifico, in ordine alla decorrenza del tesseramento del tesseramento del predetto calciatore il comma 1.2 dell'art. 40 quater delle NOIF prevede espressamente che "Il primo tesseramento in Italia, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.", mentre "Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui al precedente capoverso, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate".
In sostanza, il tesseramento decorre in tal caso non dal deposito telematico della pratica, bensì dalla comunicazione della FIGC o dei Comitati, Divisioni e Dipartimenti di competenza.
A conferma si è espresso sul punto il Collegio di Garanzia con recentissimo arresto, nel quale "Depongono per tale conclusione due circostanze ambedue dirimenti: 1) il dato testuale dell'art. 40 NOIF, laddove il verbo "decorre" non lascia adito a dubbi. Ciò vuol dire chela prima parte dell'iter procedurale era - ed è - afferente al conferimento dei documenti presso l'ufficio competente per la prima verifica di validità "esterna" o formale, demandando ad una seconda fase di esame sostanziale la definitiva validità del tesseramento e la sua "decorrenza", precisando che "la "esecutività" del tesseramento è inteso come elemento diverso dalla "decorrenza" dello stesso, tanto che la conclusione è: "si autorizza il tesseramento del calciatore", con ciò demandando ( "si autorizza") - di tutta evidenza - ad altro momento e ad altro ufficio, quello della FIGC, l'emissione (e la contestuale "decorrenza") del tesseramento." (Collegio di Garanzia Decisione n. 15 Anno 2025 depositata in data 17/2/2025)." Per questo non può essere invocato, nel caso, il principio del legittimo affidamento, che non può ritenersi ingenerato da alcun atto o comportamento degli uffici preposti, poiché sempre secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio "un legittimo affidamento non può formarsi quando il destinatario dell'atto risulti fin dall'inizio al corrente della portata dell'atto richiesto ", e non è revocabile in dubbio che la società ASD TAURISANO era ben al corrente della portata dell'atto richiesto, in virtù dell'iter chiaramente illustrato dall'art. 40 quater delle NOIF, non percepibile in maniera diversa.
Sul punto, lo stesso Collegio di Garanzia chiarisce: "In altri termini, è proprio la chiara ed incontrovertibile percezione della natura e degli effetti del provvedimento richiesto a rendere labili tutte le considerazioni svolte in merito alla asserita lesione del legittimo affidamento mancandone gli elementi di fatto e di diritto.
Ancor più nella misura in cui, attraverso un inevitabile bilanciamento di interessi, sorge l'esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico, che nel caso di specie si estrinseca nel principio di legalità alla base dell'ordinamento sportivo complessivamente considerato". (cfr. Collegio di Garanzia decisione n. 38/2017).
Pertanto, alla data della gara il sig. GARCIA DOMINIGUEZ JORGE era in posizione irregolare e da ciò consegue a carico della resistente la relativa sanzione espressamente prevista dal codice di giustizia sportiva espressamente prevista dall'art. 10 comma 1 e 6 lettera a) del C.G.S..
Non vi è motivo di rimettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti ai sensi dell'art. 89 del C.G.S., poiché nella fattispecie non è in discussione la regolarità del tesseramento, bensì solo la decorrenza, la cui certezza risulta certificata dal competente Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA.
Per tali motivi, il GST
DELIBERA
- di dichiarare il calciatore GARCIA DOMINIGUEZ JORGE in posizione irregolare con riferimento alla gara in oggetto;
- di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società ASD FOGGIA INCEDIT; per l'effetto
- di comminare a carico dell'ASD TAURISANO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore dell'ASD FOGGIA INCEDIT;
- di non addebitare la tassa ricorso stante il parziale accoglimento del gravame.

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