Il dirigente Cosimo Manta squalificato per 2 mesi e 20 giorni

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall’avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell’avv. Nicola FANTETTI (relatore) e dell’avv. Armando SCARANO (componente), dell’avv. Flavio LORUSSO (rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (segretario), nella riunione del 22 settembre, ha adottato il seguente provvedimento:
deferimento n. 6132/1134 pfi24-25/PM/pe del 05/09/2025 a carico della società A.S.D. Città di Gallipoli e del tesserato Manta Cosimo.
DELIBERA
1) di prendere atto che la società A.S.D. Città di Gallipoli si è accordata con la Procura Federale per l’applicazione di una sanzione ridotta - ex art. 127 comma 1 C.G.S. – nei seguenti termini: ammenda di € 267,00 e nella penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026;
2) ai sensi dell’art. 127 comma 3 C.G.S., reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni, dichiara l’efficacia di tale accordo e commina alla società A.S.D. Città di Gallipoli l’ammenda di € 267,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026;
3) di prendere atto che il tesserato Manta Cosimo si è accordato con la Procura Federale per l’applicazione di una sanzione ridotta - ex art. 127 comma 1 C.G.S. – nei seguenti termini: inibizione per mesi 2 e giorni 20;
4) ai sensi dell’art. 127 comma 3 C.G.S., reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, dichiara l’efficacia di tale accordo e commina al tesserato Manta Cosimo l’inibizione per mesi 2 e giorni 20.

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