Due mesi di squalifica a Fabio Di Maggio e 200 euro di multa alla società

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui
al procedimento n. 1207 pfi 24-25 adottato nei confronti di Fabio DI MAGGIO, e della società U.G.
MANDURIA SPORT, avente ad oggetto la seguente condotta:
Fabio DI MAGGIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Manduria Sport,
in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma
che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto
al calciatore sig. Nemanja Plecic, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma
accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 178/2024-25 del 18.3.2025, comunicato alla
società Manduria Sport a mezzo pec del 19.3.2025;
U.G. MANDURIA SPORT, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia
Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era
tesserato il sig. Fabio Di Maggio;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai
seguenti soggetti:
Sig. Fabio DI MAGGIO,
Società U.G. MANDURIA SPORT, rappresentata dal vice presidente Mattia Tedesco;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il presidente federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti
relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 mesi di inibizione per Fabio DI MAGGIO,
200 euro di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società U.G. MANDURIA SPORT.

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