La Corte Sportiva d’Appello Territoriale sulla partita Ostuni-Manduria si pronuncerà il 3 novembre

Calcio, respinto il ricorso della Polis Bagnolo; l’Ostuni invece ha deciso di rivolgersi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale.
Ecco le due sentenze.
Gara del 21/ 9/2025 MANDURIA SPORT - POLIS BAGNOLO
Il Giudice Sportivo Territoriale; esaminati gli atti ufficiali;
RITENUTO IN FATTO
La società ASD POLIS BAGNOLO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente trasmesso alla resistente, adiva questo Giudice avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore della società UG MANDURIA SPORT presente sul terreno di gioco con il numero 45, sebbene inesistente nella propria distinta di gara sottoscritta dalla società resistente e dall'arbitro. La ricorrente ha affermato di non aver potuto verificare la regolare presenza di tale calciatore.
Questo G.S.T. ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. ha fissato la data della decisione, giusta provvedimento pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n.ro 81 del 14.10.25.
La resistente UG MANDURIA SPORT ha trasmesso propria memoria, nella quale ha dedotto "l'assoluta infondatezza, pretestuosità e temerarietà del ricorso, in quanto alcuna violazione normativa è stata posta in essere dalla resistente", ed ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma del risultato conseguito sul campo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questo G.S.T. ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto perle seguenti motivazioni.
Dal referto arbitrale si evince la presenza nella distinta dei calciatori dell'UG MANDURIA SPORT consegnata all'arbitro del calciatore n. 45 ZUCCARO GIUSEPPE, inizialmente indicato con il numero 27 e, successivamente, rettificato a penna dalla resistente UG MANDURIA SPORT sulla distinta consegnata all'arbitro.
A tal proposito, il direttore di gara, con supplemento di rapporto reso a questo Giudice in data 14.10.25, ha dichiarato che "al momento del riconoscimento dei calciatori del MANDURIA SPORT, ho riscontrato che il calciatore ZUCCARO GIUSEPPE era stato indicato erroneamente in distinta come n. 18 mentre ha vestito durante il riconoscimento la maglia n. 45. Dopo aver menzionato l'errore al dirigente del MANDURIA SPORT CICCARESE SILVIO, lo stesso si reca nel mio spogliatoio per correggere l'errore e siglare la correzione sulla distinta ufficiale in mio possesso. Il calciatore ZUCCARO GIUSEPPE prenderà parte regolarmente al gioco, subentrando da una sostituzione, al minuto 38 del s.t. con la maglia n. 45 come riportato in distinta".
Ciò posto, non si è trattato della partecipazione alla gara di un soggetto non presente in distinta o di un soggetto non identificato, bensì di un errore nella compilazione della distinta non rettificato dalla società resistente, tale da indurre la ricorrente a promuovere il ricorso in oggetto.
In sostanza, la fattispecie descritta non rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 10 del C.G.S., poiché l'omessa rettifica del numero di maglia attribuita ad un tesserato, identificato dall'arbitro prima dell'inizio della gara, non ha influito sul regolare svolgimento della gara.
Secondo la Giurisprudenza endofederale "Se l'art. 61 delle N.O.I.F. prevede al comma 2 che la mancata consegna della distinta dei giocatori all'altra squadra non costituisce motivo di reclamo, ne deriva che la violazione del successivo comma 3 (che prescrive che eventuali variazioni devono essere trascritte su iniziativa di chi le apporta sulla copia dell'altra squadra), costituendo un quantum minoris, non può certo modificare il risultato sportivo." (cfr. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 4 maggio 2000 n. 8).
Per tali motivi, il Giudice Sportivo Territoriale
DELIBERA
- di respingere il ricorso proposto dalla società ASD POLIS BAGNOLO, non addebitando la tassa ricorso a carico dell'istante atteso che la resistente UG MANDURIA SPORT, con la propria omissione, ha indotto la ricorrente a proporre il ricorso; per l'effetto
- di confermare il risultato della gara di 0-0 come conseguito sul campo;
- di comminare alla resistente UG MANDURIA SPORT la sanzione sportiva dell'ammonizione per l'omessa rettifica della distinta dei propri calciatori partecipanti alla gara.
CAMPIONATO PROMOZIONE
GARA: A.S.D. OSTUNI CALCIO 24 – U.G. MANDURIA SPORT del 28/09/2025.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto della società A.S.D.
OSTUNI CALCIO 24, visto ed applicato l’art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva
FISSA
la riunione del 03/11/2025, alle ore 16.00, per la decisione del reclamo.
Autorizza l’audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

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