- sabato 13 dicembre 2025
Ammenda di 400 euro alla società e 2 punti di penalizzazione

Esaminati gli atti ufficiali, e segnatamente il referto arbitrale della gara sopra indicata, nonché il referto del Pronto Soccorso rilasciato dall’ospedale di Castellaneta,
rilevato che, come indicato nel predetto referto di gara, al termine dell’incontro, mentre il direttore di gara si dirigeva verso il tunnel che porta negli spogliatoi, il calciatore n. 6 della società HELLAS LATERZA G. A., già sostituito al 24º del secondo tempo, rientrava sul terreno di gioco, si dirigeva verso il direttore di gara, quest'ultimo fermo nei pressi del centrocampo, senza che venisse fermato dai tesserati della sua stessa società, e lo colpiva con un calcio e 3 pugni, rispettivamente al ginocchio destro (calcio) e al volto e zigomo sinistro (3 pugni);
successivamente, mentre lo stesso direttore di gara cercava di divincolarsi dirigendosi verso la panchina, veniva nuovamente attinto dal predetto G. A. con 2 pugni al volto e allo zigomo sinistro, procurandogli dolore e malessere fisico, tanto da ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso dell’ospedale di Castellaneta, ove veniva refertata una prognosi di 10 giorni s.c. ;
è di tutta evidenza all'esame di questo Giudice che il comportamento del sig. G. A., data la circostanza in cui si è verificato, appare del tutto gratuito, inspiegabile e ingiustificato e conseguentemente va sanzionato in modo adeguato e proporzionato poiché configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti del direttore di gara.
-di comminare alla società HELLAS LATERZA l’ammenda di 400 euro per responsabilità dovuta al comportamento violento attuato dal calciatore G. A.;
-di squalificare il calciatore G. A. della società HELLAS LATERZA fino al 10/12/2030
-di comminare alla società HELLAS LATERZA 2 punti di penalizzazione in classifica;
-di dare atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un ufficiale di gara, condotta che rientra tra quelle che, tra l’altro determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. FIGC n.104/A del 2014 e successive modificazioni (CU della FIGC n. 49/A del12-10-2022), per tale motivo la presente sanzione, riferita al punto 2, va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'articolo 35 numero 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera I) dello Statuto CONI, con deliberazione n. 258 dell'11 Giugno 2019.