venerdì 19 aprile 2024

15/10/2020 20:10:59 - Manduria - Attualità

La mafia silente o inattiva acquista piena cittadinanza il c.d. “metodo mafioso ambientale”: la mafia è tale proprio perche “si avvale” della fama criminale conseguita nel corso degli anni nei territori di origine

IL METODO MAFIOSO SILENTE

Se è vero che l’azione manifesta, e normalmente cruenta, rappresenta univoco sintomo della forza di intimidazione della compagine associativa (ad un livello oggi pacificamente riconosciuto come “rudimentale” nella scala dell’evoluzione del fenomeno mafioso), altrettanto vero e che, sulla base di attendibili regale di esperienza attinenti propriamente al fenomeno, la minaccia velata di violenza costituisce uno stadia più evoluto nella progressione del metodo, parimenti idonea - senza alcun automatismo probatorio - a dare la sicura dimostrazione della esternalizzazione della forza di intimidazione derivante dal vincolo, seppur diversamente atteggiata rispetto alle tradizionali (ed ormai obsolete) forme di manifestazione.

E’ ormai tramontato ciò che un tempo era il modello unitario, granitico e perciò idealtipico di associazione mafiosa, ovvero quel modello cui si e sempre pensato a partire dal 1982, memento dell’introduzione della norma emergenziale.

Accanto ad esso, invero, si sono affermati negli ultimi anni nuovi modelli di “mafia”, di origine non remota, svincolati da quel modello storico o tradizionale e comunque in grado di sviluppare intimidazione: sono state classificate le mafie straniere impiantate in ltalia, le mafie del Sud che esportano proprie cellule operative al Nord, le mafie politico-amministrative, le mafie autoctone, ma anche le mafie c.d. “silenti” e persino le mafie c.d. “inattive”.

Nelle parole stesse di autorevole dottrina “come una circonferenza sformata sposta il suo centro, la diversa natura dell’associazione si riflette parimenti sui metodi mafiosi utilizzati dai singoli; conseguentemente, nelle tante pieghe dell’interpretazione dei reati”.

In buona sostanza si è assistito, nel panorama giurisprudenziale degli ultimi dieci anni, ad un fenomeno di espansione, in chiave interpretativa, del delitto di associazione di stampo mafioso (con inevitabile riflesso anche sull’aggravante agevolatrice ex art. 7 L. 203/91, oggi art. 416 bis.1 c.p.) ...

L’approdo cui è giunta la giurisprudenza di legittimità è stata la naturale conseguenza della corretta osservazione della manifestazione fenomenologica dell’associazione mafiosa, o meglio, della sua innata capacità evolutiva dettata da un fisiologico “istinto di sopravvivenza” (essa, difatti, si tende immune dai colpi inferti dalla Giustizia evolvendo metodi, strategie e rapporti di gestione e di forza tra gli aderenti), in ragione della quale gli indici di mafiosità classici non corrisponderebbero .in senso assoluto ai dati qualificanti della fattispecie.

Sul punto, infatti, è stato osservato come l’associazione mafiosa si evolva lungo tre diverse stadiazioni:

1) lo STADIO PREDATORIO, in cui il mafioso, per imporre condizioni di assoggettamento, e costretto ad utilizzare, in maniera indiscriminata e costante, la violenza- potremmo definirla la mafia di un tempo passato;

2) lo STADIO CORRUTIIVO, in cui la forza della mafia si estende nei comportamenti complici funzionali delle pubbliche istituzioni- potremmo definirla la mafia di oggi;

3) lo STADIO SIMBIOTICO, in cui l’ente mafioso viene riconosciuto come parte integrante del contesto sociale, come elemento “utile” di governo dell’economia e della società; la mafia, quindi, viene pienamente legittimata da un ambiente che non solo non reagisce ma è portato ad interagire con il contropotere criminale - potremmo definirla la “mafia delle terre del sud” o “mafia silente”.

Trattasi di una mafia votata a creare un vero e proprio “quadrato ambientale”: uno spazio sociale in cui alla collettività - operatori economici e cittadinanza tutta- sono note la presenza del sodalizio e le regale informali mafiose (spietatezza dei metodi, ineluttabilità delle reazioni sanzionatorie .e codici di comunicazione). il cui grado di diffusività e talmente elevato, continuo e penetrante da rendere quel contesto ambientale un ordinamento informale mafioso il cui linguaggio e da tutti percepibile, a qualsiasi latitudine.

Quanto precede consente di riconoscere “autoctone” quelle mafie che, per ragioni spazio-temporali, si attestano al prima stadia (quello predatorio), viceversa “silenti” o “inattive” le mafie che certamente sono espressione dell’ultima manifestazione evolutiva non avendo, queste, necessita di imporsi sui contesto sociale ed economico di riferimento perche già pienamente consapevole tanto dell’esistenza, quanto della composizione soggettiva della stessa.

Attenzione. I caratteri del predicate mafioso sono sempre gli stessi, valevoli per tutti i modelli mafiosi, vale a dire:

1. la capacita di arricchimento sistematico;

2. l’esercizio delle attività regolative e di governo della vita economico- sociale di un'area- in questo senso si pensi alle prestazioni in qualche misura riconducibili all’attività d’impresa, come la riscossione di crediti o l’intermediazione con i poteri pubblici per l’accaparramento di risorse economiche;

3. l'intermediazione e l'inserimento parassitario tra gli strati della popolazione;

4. la permeabilità dei pubblici poteri intesa come l’atteggiarsi de/sodalizio mafioso come potere politico totalitario, net senso che esso non ammette un diverso o un altrui esercizio di potestà.

Ciò che cambia è la modalità con la quale si manifesta il metodo mafioso.

Nelle mafie tradizionali (o autoctone) il metodo mafioso non può che essere accompagnato dalla violenza o dalla minaccia espressa.

Viceversa, nei contesti di mafia silente o inattiva acquista piena cittadinanza il c.d. "metodo mafioso ambientale”: la mafia è tale proprio perche “si avvale” della fama criminale conseguita nel corso degli anni nei territori di origine.

In questi casi, difatti, l’intimidazione e l’assoggettamento della popolazione può derivare dalla sola presenza del sodalizio sui territorio e dalla fama criminale che il gruppo ha generate per mezzo di un pregresso e continuato utilizzo della violenza.

Non e pertanto necessaria, per il sodale che voglia compiere un’attività illecita, varcare le formali soglie della minaccia, giacche la rappresentazione di un male ingiusto avviene nella psiche della vittima del reato in ragione di condotte molto meno significative sui piano normative.

II sodalizio mafioso, per il solo fatto di essere tale, già è pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi.

L’intimidazione, quindi, pub passare da mezzi evidentemente forti ed efferati che, in quanta tali, non possono che ruotare sulla concezione espressiva dell’azione criminale e sull’uso simbolico della sua minaccia, a mezzi decisamente più semplici e latenti sviluppatisi all’ombra delle esibizioni di “punizioni” manifeste, ma comunque muniti della connotazione finalistica richiesta dalla norma incriminatrice.

Ed è questa la ragione per la quale si distingue tra metodo mafioso statico e metodo mafioso dinamico, a seconda che vi sia o meno nella condotta intimidatrice il requisite della violenza o della minaccia esplicita.

Chiaramente, nella mafia silente si sfrutta il metodo statico, in quella autoctona quello dinamico, vale a dire il classico metodo della pura intimidazione mediante violenza o minaccia manifesta.

In presenza di una mafia che operi secondo il modello dinamico, e quindi sfrutti il meccanismo dell’intimidazione ambientale, è chiaro come il contesto sociale subisca la condizione di assoggettamento e di omertà da coloro che agiscono per conto del sodalizio mafioso, senza che questi pongano in essere atti cruenti e manifesti di intimidazione, posto che la cattiva fama, la ferocia e la violenza dimostrata nella storia criminale dell’associazione a porre i terzi in condizione di sottomissione.. ·

LE ESTORSIONI AMBIENTALI .

In questi termini deve essere affrontato il tema della modalità di manifestazione delle condotte estorsive quando queste si collocano in contesti contaminati dalla presenza di mafia silente, tema che impone – di conseguenza – l’analisi approfondita dell’attigua figura della estorsione ambientale.

L’estorsione è, come noto, uno dei principali delitti a cooperazione con la vittima e si configura allorquando il reo, mediante violenza o mnaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualcosa, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Sicchè, nel suo aspetto strutturale, la fattispecie di cui all’art. 629 C.P. si caratterizza, da un lato, per il sussistere di una situazione di metus, tale per cui la vittima avverta la propria posizione di soggezione e sulla base di questa si decida a fare od omettere qualcosa; dall’altro, dal margine di scelta comunque concessole, tradizionalmente condensate nel brocardo tamen coactus sed voluit.

Ciò distingue il delitto in parola da quello, contiguo, di rapina (che pure contempla gli stessi elementi costitutivi della violenza e minaccia ma) in cui la coartazione della volontà è assoluta e i margini di scelta della vittima sono azzerati.

La condotta estorsiva, a ben riflettere, non può che risolversi in una minaccia, «e precisamente in una ipotesi particolarmente efficace di minaccia».

Su quest’ultima affermazione corre il crinale della fattispecie estorsiva ambientale.

Difatti, la minaccia è la prospettazione di un male ingiusto, ma può realizzarsi in molte forme: può consistere in una minaccia implicita, larvata, indeterminata, perciò incompiuta, e pure efficace, tale cioè da indurre la vittima ad un comportamento attivo o passive per essa dannoso, cui consegua un ingiusto vantaggio per il reo; così che anche una richiesta in se lecita, o addirittura un legittimo comportamento omissivo, ben possono, in presenza di alcuni fattori situazionali, integrare il reato di estorsione.

Accomodatasi in questa ordine di idee, la giurisprudenza, oramai da lungo tempo, considera la fattispecie «avuto riguardo alle circostanze ambientali» le quali, se è vero che influiscono sui procedimento di applicazione giudiziale del requisite della minaccia, permettono di colorare d’illecito un elemento fattuale in se neutro (ad es. un’omissione, slegata da qualsivoglia obbligo giuridico d'azione) che diviene così un legittimo requisite della condotta di cui all’art. 629 C. P.

Ed invero, la fattispecie della “estorsione ambientale” è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, come pure dalla dottrina, e ciò in quanto una nozione di minaccia che, prescindendo dal contesto in cui essa si ambienta, ne escludesse la possibile manifestazione in forma implicita, finirebbe giocoforza per negare la possibile repressione di minacce tra le più gravi, comprese quelle mafiose.

In taluni territori può accadere che la particolare capacità intimidatrice del vincolo associative, con la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, permetta di ricorrere a forme,di minacce sempre più impalpabili, eppure egualmente rilevanti ai fini della configurazione del reato di estorsione.

Quando la prevaricazione mafiosa assume le forme di un predominio indiscusso, essa possiede una forza coercitiva che prescinde dal compimento di singoli atti violenti o di specifiche minacce da parte degli affiliati.

I contesti mafiosi silenti sono segnati proprio dalla presenza - del clan, del boss, del gregario - più che dalle attive condotte violente dagli stessi paste in essere.

In altri termini, la vicenda estorsiva di tipo “ambientale” è il proscenio ideale per osservare l’ampio spettro delle dinamiche del metodo mafioso.

D’altronde, basta considerare i tre segmenti morfologici di cui si compone l’art. 416 bis c.p.: intimidazione, assoggettamento e omertà sono condizioni di fatto che permettono l'esplicarsi di comportamenti omissivi o neutri, comunque obliqui, indecifrabili o apparentemente senza significate.

La prima (e più rilevante) forma di estorsione ambientale è quella evocativa: in questo caso l’estorsore, al fine di indurre il soggetto passivo a fare o ad omettere qualche cosa per conseguire un indebito vantaggio, non si serve della minaccia esplicita, ma afferma un data di fatto in funzione evocativa (ad es. la provenienza da un certo comune ad alta densità mafioso, l’amicizia con noti esponenti malavitosi, i propri trascorsi delinquenziali o finanche la permanenza in carcere).

Sono affermazioni che, limitandosi appunto a definire un fatto, in se non contengono alcuna prospettazione di un male ingiusto, ma rivestono la funzione di far presente all’interlocutore la propria pericolosità (recte: la riflessa pericolosità dell’associazione) così da spingerlo a considerare l’opportunità di aderire alla sua richiesta.

Non è importante che quanta si afferma sia reale o soltanto millantato, purchè produca nel soggetto il medesimo effetto (voluto dall’estorsore): valutare sotto una diversa luce la richiesta avanzata.

Se poi questi dati di fatto sono comunemente noti (ad es. è nota la caratura criminale del soggetto), l’evocazione espressa (da non confondere con la minaccia espressa) può finanche non essere necessaria per indurre la vittima ad addivenire alle richieste, potendo bastare un semplice gesto, oppure il pronunciare qualche parola, nonostante tutto ciò possa apparire slegato, ma lo sarebbe solo apparentemente, da un qualsiasi intento intimidatorio.

D’altronde, la minaccia mafiosa ben può definirsi come quel messaggio informale in grado di essere decriptato solo da una cerchia di destinatari perche inseriti in una sfera sociale fortemente segnata dalla presenza del sodalizio, in cui la paura della mafia e una paura “socializzata”: essa è, dunque, normalmente implicita, poiché non vi sarebbe alcun bisogno di esteriorizzarla.









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