lunedì 04 maggio 2026


04/05/2026 09:00:25 - Manduria - Attualità

«Non sussiste in favore dei dipendenti delle Regioni e delle autonomie locali un diritto soggettivo all’istituzione del servizio mensa o alla corresponsione dei buoni pasto»

 

Anche la Cassazione ha dato ragione al Comune di Manduria, che ha vinto la causa intentata da un ex dipendente, il quale richiedeva richiesto l’equivalente economico di 390 buoni pasto.

La vicenda viene riepilogata in un articolo pubblicato sul portale www.limatolavvocati.it

«La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva l’appello del Comune di Manduria e, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, rigettava integralmente la domanda proposta nei confronti dell’ente territoriale da un suo dipendente volta ad ottenere l’equivalente economico di 390 buoni pasto, asseritamente maturati nel periodo febbraio 2007/28 febbraio 2012.

La Corte territoriale, respinta l’eccezione di prescrizione, riteneva infondata nel merito la domanda e escludeva l’asserito inadempimento del Comune agli obblighi imposti dalla contrattazione collettiva, rilevando che la stessa non aveva attribuito ai dipendenti un diritto soggettivo al pagamento del buono pasto, avendo solo previsto la facoltà del singolo ente territoriale di istituire, previo confronto con le organizzazioni sindacali e compatibilmente con le risorse disponibili, il servizio mensa o, in alternativa, di corrispondere il buono sostitutivo.

Per la cassazione della sentenza il lavoratore ha, successivamente, proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese il Comune di Manduria con controricorso: il ricorso assume che la Corte territoriale aveva errato nell’escludere il diritto soggettivo del dipendente a percepire il buono pasto in presenza delle condizioni di orario richieste dalla contrattazione collettiva; sostiene il ricorrente che l’art. 45 del CCNL, nella parte in cui prevede che gli enti in relazione  alle risorse disponibili “possono istituire mense di servizio o in alternativa ….. attribuire al personale buoni pasto sostitutivi previo confronto con le organizzazioni sindacali”, va interpretato nel senso che l’obbligazione deve essere in ogni caso adempiuta e la scelta riguarda unicamente le modalità, nel senso che è rimessa all’ente la decisione tra l’istituzione del servizio mensa o l’attribuzione del ticket; aggiungeva che la diversa interpretazione fatta propria dalla Corte territoriale mortificava del tutto le esigenze del personale che, per esclusive ragioni di servizio e per volontà datoriale, è costretto a prestare attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane.

La decisione della Cassazione

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 5477 dell’11 marzo 2026, che si segnala, ha rigettato il ricorso.

La pronuncia che si annota ci ricorda, innanzitutto, che per i dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie locali l’istituzione del servizio mensa e la corresponsione dei buoni pasto sostitutivi dello stesso sono disciplinate, ratione temporis , dall’art. 45 del CCNL 14.9.2000, applicabile alla fattispecie oggetto di causa.

La disposizione in parola prevede, al comma 1 e per quel che qui rileva, che “Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasti sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali”.

La disciplina, precisa la Cassazione, è rimasta nella sostanza invariata anche all’esito della disapplicazione disposta dal CCNL 16.11.2022, che l’ha sostituita con quella dettata dall’art. 35, il cui primo comma ricalca il testo previgente, al quale è sovrapponibile quanto alla previsione delle condizioni che devono ricorrere per l’istituzione del servizio (recita, infatti, il citato art. 35:Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.).

Diversamente, ci rammenta la Cassazione, si esprimeva, invece, il d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, di recepimento dell’accordo 29 aprile 1983 per il personale degli enti locali, il cui art. 12, stabiliva che “Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati”.

La pronuncia che si commenta, nel rigettare il ricorso del dipendente comunale, rimarca che il tenore letterale della clausola oggetto di interpretazione non è tale da sorreggere la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui, fermo il diritto del dipendente ad usufruire del trattamento assistenziale, la facoltatività concessa all’ente riguarderebbe unicamente le modalità di adempimento dell’obbligazione, ossia la scelta fra l’istituzione della mensa aziendale o la corresponsione del buono pasto sostitutivo del servizio.

Si tratta, infatti, ad avviso della Cassazione, di un’esegesi che mortifica del tutto il significato delle parole utilizzate nella disposizione in rilievo e perviene ad un esito interpretativo non rispettoso della volontà delle parti stipulanti, chiaramente indirizzata a bilanciare la tutela del lavoratore pubblico con le esigenze di carattere finanziario dell’amministrazione locale.

Per gli Ermellini, l’attribuzione del buono pasto e l’istituzione stessa del servizio non è, quindi, prevista come obbligatoria, bensì come frutto di una scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione, condizionata dalla disponibilità delle necessarie risorse nonché del previo confronto sindacale.

E’ significativo rimarcare, per i giudici di legittimità, la differenza dei termini utilizzati rispetto a quelli che figurano nella disciplina antecedente alla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, che conteneva, come abbiamo visto, un preciso impegno a carico dell’ente territoriale, impegno al quale non fa cenno alcuno la clausola oggetto di interpretazione che prevede la sola possibilità dell’istituzione, alla quale è poi condizionata anche la previsione della obbligazione alternativa della corresponsione del buono pasto.

Se la contrattazione collettiva avesse voluto assicurare al dipendente, sempre ed in ogni caso, la possibilità di usufruire o della mensa aziendale o del ticket di valore equivalente, puntualizza la Corte, la disposizione sarebbe stata diversamente formulata, con la previsione espressa del diritto ad ottenere l’una o l’altra prestazione, e non avrebbe avuto senso alcuno, nel contesto dell’intera disciplina contrattuale, il richiamo alla disponibilità delle risorse, atteso che lo stesso contratto collettivo, al successivo art. 46, prevede una equivalenza dei costi a carico dell’ente locale per l’adempimento delle obbligazioni alternative.

La previsione di compatibilità dei costi con le risorse finanziarie a disposizione dell’ente si giustifica, pertanto, ad avviso del Collegio, proprio in ragione del carattere non assoluto, bensì condizionato, di entrambe le obbligazioni.

Gli Ermellini, infine, evidenziano che la disposizione contrattuale debba essere interpretata nei medesimi termini già indicati dalla Corte in relazione all’analoga disciplina dettata per il comparto sanità dall’art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, in ordine alla quale si è detto che “con la formula adottata(“Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive…) la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all’istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili”(Cass. n. 25622/2023 che a sua volta richiama un orientamento già espresso da Cass. n. 16736/2012 e da Cass. n. 25192/2013)».

 

Dionisio Serra

cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”